Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione I
Sentenza 9 settembre 2020, n. 1440

Presidente: Pennetti - Estensore: Tallaro

FATTO

1. In data 19 maggio 2020 Giuseppe Arcangelo, uno dei dieci consiglieri del Comune di Pietrapaola, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica.

È stato dunque convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per procedere alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti nella medesima lista, Domenico Albidone, il quale, all'uopo, ha attestato in data 11 giugno 2020 l'insuss[i]stenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità rispetto alla carica.

In prima convocazione, in data 15 giugno 2020, la seduta del Consiglio comunale è andata deserta; in seconda convocazione, in data 19 giugno 2020, il Consiglio ha respinto la proposta di delibera avente ad oggetto "Surroga consigliere dimissionario e contestuale convalida consigliere comunale in surroga".

Il Consiglio comunale è stato dunque nuovamente riconvocato, sempre in seduta straordinaria, per procedere alla surroga.

In prima convocazione, in data 30 giugno 2020, la seduta è andata deserta; nuovamente in seconda convocazione, in data 1° luglio 2020, il Consiglio ha respinto la proposta di delibera avente ad oggetto "Surroga consigliere dimissionario e contestuale convalida consigliere comunale in surroga".

Successivamente, in data 9 luglio 2020, altri cinque consiglieri comunali hanno presentato le loro dimissioni.

2. Con decreto del 15 luglio 2020, prot. n. 0066297, la Prefettura di Cosenza ha sospeso il Consiglio comunale, riscontrando l'ipotesi dissolutoria di cui all'art. 141, comma 1, n. 4), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e cioè la "riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio".

Infatti, le dimissioni in tempi diversi di sei dei dieci consiglieri comunali avrebbe precluso "la valida prima convocazione del consiglio, rendendo impossibile la surroga dei consiglieri dimissionari per mancanza del quorum legale".

Faceva seguito il d.P.R. del 22 luglio 2020, di scioglimento del Consiglio comunale e, in rapida successione, la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione, in data 20 e 21 settembre 2020, del nuovo Sindaco e del Consiglio comunale di Pietrapaola.

3. Avverso tutti gli atti della sequenza procedimentale, come meglio indicati in epigrafe, si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale Pietro Nigro, già Sindaco del Comune di Pietrapaola, e Domenico Albidone, che avrebbe dovuto subentrare in surroga al consigliere dimissionario Giuseppe Arcangelo.

Hanno domandato l'annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, ritenendoli illegittimi.

4. Hanno resistito le amministrazioni intimate, e cioè la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Cosenza.

Sono intervenuti ad opponendum Cesare Mazziotti e Giandomenico Ventura, candidati alla carica di Sindaco alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020.

5. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2020, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

DIRITTO

6. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dagli intervenienti, i quali lamentano la mancata notificazione del ricorso a tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative, quali controinteressati.

Infatti, si tratta di controinteressati sopravvenuti ai provvedimenti impugnati, che dunque non dovevano - rectius: non potevano - essere evocati in giudizio.

7. Con i tre, articolati motivi di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 2 e 8, dell'art. 45, comma 1, degli artt. 63 e 69, nonché dell'art. 141, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione degli artt. 1363 ss c.c. e dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 31, comma 1, lett. b), dello Statuto comunale.

In estrema sintesi:

a) la surroga del consigliere comunale dimissionario, atto obbligatorio e vincolato, si sarebbe perfezionata ope legis, essendo chiamato il Consiglio comunale soltanto a verificare l'insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità;

b) il voto contrario del Consiglio comunale, quindi, dovrebbe essere riferito solo a tale ultimo aspetto, come dimostrerebbe anche il dibattito svoltosi in seno all'assemblea;

c) peraltro, tale voto contrario si rivelerebbe illegittimo, non sussistendo - in effetti - alcuna ragione di ineleggibilità o di incompatibilità di Domenico Albidone con la carica di consigliere comunale;

d) l'illegittimità si sarebbe trasmessa anche alla successiva determinazione del Prefetto di Cosenza di sospendere il Consiglio comunale, giacché non si sarebbe configurata la causa di dissoluzione dell'organo consiliare di cui all'art. 141, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 267 del 2000, non essendo impossibile la surroga, ed anzi essendosi già verificata, onde il Consiglio comunale è allo stato composto da più della metà dei consiglieri;

e) infatti, nel computo dei consiglieri comunali non potrebbe non essere ricompreso anche il Sindaco, sicché attualmente il consiglio comunale vedrebbe la presenza di sei consiglieri contro i cinque dimissionari e potrebbe validamente riunirsi in prima convocazione;

f) in senso contrario non varrebbe l'art. 11, comma 13, dello Statuto comunale, che richiede in prima convocazione un quorum di sei consiglieri più il Sindaco, in quanto esso è stato approvato prima che il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. con l. 14 settembre 2011, n. 148, portasse da 12 a 10 il numero complessivo dei consiglieri nei Comuni con meno di 3.000 abitanti;

g) una diversa interpretazione dello Statuto lo renderebbe illegittimo, e quindi bisognoso di annullamento, per contrasto con il d.lgs. n. 267 del 2000;

h) d'altro canto, la surroga sarebbe potuta comunque avvenire in seconda convocazione.

8. Osserva il Tribunale che l'art. 38, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che "i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione".

Il successivo comma 8 stabilisce che "il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo".

Non vi sono dunque spazi per interpretare la normativa se non nel senso che la surroga del consigliere dimissionario, benché obbligatoria e vincolata, necessita di una specifica ed espressa deliberazione del Consiglio comunale.

Nel caso di specie, tale deliberazione non vi è stata, sicché, dopo il 9 luglio 2020, allorché altri cinque consiglieri comunali hanno presentato le loro dimissioni, il Consiglio comunale risultava costituito di soli quattro consiglieri oltre al Sindaco.

Dunque, comunque si interpreti l'art. 11, comma 13, dello Statuto comunale, non sarebbe stato possibile per il Consiglio comunale riunirsi validamente in prima convocazione.

9. Rimane da verificare se sia possibile procedere comunque alla surroga del consigliere dimissionario da parte del Consiglio riunito in seconda convocazione, allorché il quorum costitutivo, ai sensi dello Statuto, è di quattro consiglieri, senza computare il sindaco.

9.1. Il Tribunale è consapevole dell'orientamento, espresso in una risalente sentenza del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2006, n. 640), secondo cui la seconda convocazione di un collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni, onde evitare, in base ad un principio di efficienza dell'organo collegiale, la paralisi di questo. In relazione a tale finalità sono irrilevanti le ragioni per le quali non si è potuta tenere l'adunanza in prima convocazione, qualunque ne possa essere la ragione.

Per tale ragione, è consentito procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari anche laddove non sia possibile una valida riunione del Consiglio in prima convocazione per via delle sopravvenute dimissioni di un numero di consiglieri tale da non consentire il raggiungimento del quorum costitutivo, purché l'assemblea sia in grado di deliberare in seconda convocazione con il quorum previsto dal regolamento, nel rispetto dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000.

9.2. Nondimeno, appare più convincente il diverso orientamento, emerso nella giurisprudenza dei T.A.R. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 giugno 2008, n. 1689; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 17 gennaio 2015, n. 33; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 2131), per cui rientra nella stessa ratio della previsione che distingue tra sedute di prima e seconda convocazione attribuendo preferenza alle prime (per le ragioni di maggior rappresentatività sopra evidenziate) che deve ritenersi insita nel sistema la necessità che, affinché il consiglio possa continuare ad operare senza essere sciolto, esso debba garantire quantomeno in astratto (con la presenza del relativo numero minimo legale) la valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione.

In questi termini, è la decisione di questo Tribunale.

10. Il ricorso va rigettato, potendosi compensare le spese di lite in considerazione della particolarità degli interessi in gioco.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.