Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 17 luglio 2020, n. 21579

Presidente: Fidelbo - Estensore: Aprile

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso il 27 febbraio 2020 dal Tribunale francese di Lille nei confronti di Fabio C., tratto in arresto in Italia il 7 aprile 2020 e poi sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato emesso per dare esecuzione al provvedimento restrittivo disposto dall'autorità giudiziaria francese nei riguardi del C., sottoposto ad indagini per avere, nel corso del 2018 e fino al 15 giugno 2018, partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata a favorire l'ingresso, il transito e il soggiorno illegale di stranieri in Francia, in specie di cittadini albanesi diretti nel Regno Unito; nonché per avere commesso singoli illeciti diretti a alla realizzazione degli scopi di quella organizzazione criminale transnazionale; come tali reati rientrassero nel novero di quelli per i quali, sussistendo il requisito della doppia punibilità, la l. 22 aprile 2005, n. 69 (contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri"), prevede la consegna obbligatoria; e come non vi fossero ragioni per rifiutare la consegna, in ragione degli elementi indiziari riportati nel mandato di arresto e nella relazione illustrativa di accompagnamento, salvo a prevedere che il C., dopo essere ascoltato, sarebbe stato rinviato in Italia per scontare la pena o la misura di sicurezza eventualmente inflittagli dall'autorità dello Stato richiedente.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il C., con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 6 e 13 l. n. 69 del 2005, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la eccezione difensiva che aveva segnalato come la misura cautelare disposta nei riguardi del prevenuto avesse perso efficacia, non essendo pervenuta in Italia, nei dieci giorni successivi all'adozione di quel provvedimento genetico della misura, il mandato di arresto completo di tutti i requisiti e gli elementi indicati dalla legge.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 6 e 17, comma 4, l. n. 69 del 2005, 13 e 111 Cost., per avere la Corte milanese ingiustificatamente accolto la richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria francese, benché dalla documentazione trasmessa non si evinca l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza del C. in ordine ai reati che gli sono stati addebitati.

2.3. Con memoria del 13 luglio 2020 il difensore del C. ha dedotto un motivo nuovo, denunciando la violazione degli artt. 13 Cost., 5 CEDU, 2 e 6 l. n. 69 del 2005, per avere l'autorità giudiziaria francese omesso di trasmettere il mandato di arresto nella sua versione integrale, senza specificare quale esigenza cautelare si intendeva soddisfare con la misura applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per carenza di interesse.

La norma di cui è stata denunciata la violazione è quella prevista dall'art. 13, comma 3, della l. n. 60 [recte: 69 - n.d.r.] del 2005, secondo cui "Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2" (cioè all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto disposto dalla polizia giudiziaria) "perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente", purché tale segnalazione "contenga le indicazioni di cui all'articolo 6".

È di tutta evidenza che la mancata osservanza di tale termine di dieci giorni comporta esclusivamente la perdita di efficacia della misura cautelare eventualmente applicata al consegnando, senza far venir meno il potere dell'autorità giudiziaria italiana di decidere sulla richiesta di consegna e, conseguentemente, senza incidere sulla legittimità del provvedimento favorevole alla consegna che in seguito sia stato adottato.

L'interessato, dunque, ha la possibilità di chiedere di essere rimesso in libertà per l'intervenuta perdita di efficacia di quella misura, ma non può dolersi, in relazione a quella circostanza, della decisione finale adottata sulla istanza di consegna. E ciò non solo per l'ovvia considerazione che il procedimento di delibazione sulla esecuzione del mandato di arresto europeo può anche prescindere dalla applicazione, nei riguardi del destinatario, di una misura cautelare personale; ma soprattutto perché è la stessa l. n. 69 del 2005 a prevedere espressamente quali sono i casi, ben diversi da quello in questa sede in esame, nei quali dalla mancata trasmissione di documentazione richiesta ovvero dal mancato rispetto del termine eventualmente posto dall'autorità giudiziaria italiana, derivi l'obbligo per la corte di appello di respingere la richiesta di consegna (v. artt. 6, comma 6, e 16, comma 1, l. cit.).

In conformità con quanto già analogamente affermato in materia di estradizione per l'estero, va enunciato il principio di diritto secondo il quale la nullità del provvedimento applicativo della misura cautelare nei riguardi del destinatario di una richiesta di consegna in forza di un mandato di arresto europeo, ovvero l'eventuale perdita di efficacia della misura applicata, non incidono sulla legittimità della decisione favorevole alla consegna, che è da quelle circostanze indipendente, essendo l'applicazione della misura cautelare presupposto non necessario del procedimento di cui alla l. n. 69 del 2005.

3. Manifestamente infondato è l'ulteriore violazione di legge lamentata dalla difesa del C. con il secondo motivo dell'atto di impugnazione.

Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente riferibile ad un fatto-reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna, e che di ciò abbia fornito ragioni nel provvedimento adottato (così, da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 28281 del 6 giugno 2017, Mazza, Rv. 270415).

Alla luce di tale inequivoco criterio interpretativo, deve ritenersi corretta la decisione dei giudici di merito che hanno congruamente motivato le ragioni per le quali il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, era fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente aveva ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.

Ciò tenuto conto che il C., che la documentazione acquisita aveva permesso di appurare che in quel periodo era stato interessato al noleggio di varie imbarcazioni in Germania per asserite finalità turistiche, aveva noleggiato presso una società tedesca una imbarcazione che nei primi giorni di giugno del 2018 avrebbe dovuto trasportare immigrati clandestini dalle coste del Belgio fino a quelle del Regno Unito; che dalle intercettazioni telefoniche eseguite dagli inquirenti era risultato che il C. era direttamente in contatto con tal A. Ndoci, che aveva coordinato quella operazione di trasporto illegale di clandestini albanesi; e che coinvolgimento del C. nell'iniziativa delittuosa che era stata confermata dal coindagato S. Hila, che aveva ammesso di aver assistito alla discussione tra il prevenuto e i due italiani incaricati di pilotare quella imbarcazione: S. che in quel periodo era stato interessato ad una transazione finanziaria sospetta, la cui esistenza era stata riscontrata dagli investigatori, di cui si era fatto cenno in una delle conversazioni telefoniche intercettate.

4. Ugualmente privo di pregio è il motivo aggiunto dedotto con la memoria difensiva del 13 luglio 2020, in quanto l'art. 6 della l. n. 69 del 2005 non prescrive affatto che il mandato di arresto europeo debba contenere l'indicazione delle esigenze di cautela che intende soddisfare l'autorità giudiziaria richiedente la consegna; al contrario di quanto prescritto dagli artt. 9, commi 4 e 5, e 13, comma 2, della stessa legge, per cui è l'autorità giudiziaria italiana a dover disporre l'applicazione di una misura coercitiva "se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa": motivazione che è presente nel provvedimento di convalida dell'arresto e di applicazione della misura a suo tempo emesso l'8 aprile 2020 dal Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Milano, che, peraltro, non risulta essere stato impugnato dall'interessato.

È doveroso aggiungere che è circostanza irrilevante, ai fini che qui interessano, il fatto che l'autorità giudiziaria francese abbia emesso nei riguardi del C. il decreto di fissazione del giudizio, in quanto è evidente che il procedimento non potrà proseguire fino a quando il prevenuto non verrà consegnato allo Stato richiedente.

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati i compiti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, l. n. 69/2005.

Depositata il 20 luglio 2020.

P. Loddo (cur.)

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