Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione I
Sentenza 17 settembre 2020, n. 830

Presidente: Filippi - Estensore: Mielli

FATTO E DIRITTO

AP Reti Gas s.p.a. (di seguito Ap Reti), società del Gruppo Ascopiave, è l'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Fossalta di Portogruaro.

Il termine della convenzione originariamente protratto fino al 2041 a fronte degli impegni di estensione della rete assunti dal gestore, è stato successivamente ope legis ricondotto alla scadenza anticipata del 31 dicembre 2012 in applicazione del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

Attualmente il servizio viene proseguito dalla ricorrente Ap Reti nelle more dell'affidamento al nuovo gestore dell'ambito territoriale ottimale da individuare a seguito di apposita procedura.

La maggior parte della rete è stata realizzata dal gestore che ne è proprietario. Tale parte della rete dovrà essere oggetto di cessione onerosa al nuovo gestore al termine del rapporto di concessione.

Una porzione della rete, realizzata in esecuzione delle lottizzazioni urbanistiche a scomputo degli oneri di urbanizzazione, e gli allacciamenti eseguiti con contributi privati, sono invece di proprietà del Comune, e sono stati concessi nel passato al gestore, odierno ricorrente, in comodato d'uso.

Il Comune di Fossalta di Portogruaro, con deliberazione consiliare n. 52 del 24 ottobre 2019 e con il bando di asta pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2019, ha disposto la vendita delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale da aggiudicare al prezzo più alto e con una base d'asta di euro 991.178,75.

Nella deliberazione si specifica che dal 1° gennaio 2016 al gestore del servizio è stato richiesto un canone aggiuntivo per l'uso delle reti di proprietà del Comune da corrispondere fino alla nuova gara d'ambito.

Con il ricorso in epigrafe tali provvedimenti sono impugnati dall'attuale gestore Ap Reti con tre motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 826 e 828 c.c., del principio di unitaria circolazione della rete con la gestione del servizio, la manifesta irragionevolezza, l'illogicità, nonché lo sviamento dalla causa tipica, in quanto la vendita a terzi della porzione di rete di proprietà del Comune mette a rischio la sua destinazione d'uso. Secondo la ricorrente la destinazione d'uso può essere garantita in modo assoluto solo se ricade nella titolarità del gestore del servizio. Inoltre manca la previsione di un obbligo puntuale di consentire l'esecuzione tutti gli interventi di manutenzione necessari ad assicurare il regolare esercizio del servizio.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati perché vi è incertezza assoluta in ordine alla portata dei requisiti di partecipazione, per la violazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e dell'art. 10 del d.m. 12 novembre 2011, n. 226, per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per travisamento dei presupposti di fatto, illogicità e irragionevolezza manifesta in quanto non è chiaro - a causa di un generico richiamo alla citata norma di cui all'art. 14, comma 5, che si riferisce ai requisiti richiesti per la gestione del servizio - quali siano le caratteristiche che i partecipanti alla gara debbano effettivamente possedere: se quelle rigorose richieste per l'esercizio dell'attività, ovvero altre non meglio specificate appropriate alla mera titolarità della rete disgiunta dalla gestione del servizio.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'indeterminatezza e la contraddittorietà rispetto ad un profilo essenziale ai fini della formulazione dell'offerta, il difetto assoluto di istruttoria e la carenza di motivazione, il travisamento di presupposti di fatto, l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà manifesta, in quanto la procedura non consente la formulazione di un'offerta seria e ponderata dato che la vendita è predisposta sull'implicito presupposto secondo cui l'aggiudicatario avrebbe diritto di esigere dall'attuale gestore, odierno ricorrente, un canone per l'utilizzo della porzione di rete che invece è controverso e contestato (la ricorrente sostiene infatti che con l'atto integrativo dell'8 ottobre 2014 è stato concordato solo il versamento una tantum della somma di euro 71.995,52 non esigibile per gli anni successivi). Inoltre lo stesso valore delle reti non è certo, perché quantificato in gran [p]arte sulla base di dati dichiarati dal Comune non ancora approvati dall'Autorità di settore.

Si è costituto in giudizio il Comune di Fossalta di Portogruaro eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e l'improcedibilità del medesimo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la gara è andata deserta, e concludendo per la reiezione nel merito alle censure proposte.

All'eccezione di improcedibilità la ricorrente replica sostenendo di avere ancora interesse al ricorso in quanto il Comune avrebbe intenzione di riattivare la procedura con la riapertura dei termini di presentazione delle offerte, e una tale circostanza sarebbe comprovata dal contenuto dell'istanza di prelievo presentata dall'Amministrazione comunale, in cui si afferma l'esistenza di un interesse ad una pronuncia che entri nel merito della controversia in modo da poter proseguire nell'esercizio dell'attività amministrativa. Secondo la ricorrente l'affermazione contenuta nell'istanza di prelievo comporterebbe un'implicita rinuncia all'eccezione di improcedibilità.

All'udienza del 15 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso è fondata.

Infatti la circostanza che la procedura di gara si sia arrestata a seguito della mancata presentazione di offerte esclude in radice che la ricorrente Ap Reti possa subire alcuno dei pregiudizi paventati nel ricorso con riguardo al servizio dalla stessa gestito e circa i supposti contenziosi che il nuovo proprietario della porzione di rete posta in vendita avrebbe potuto instaurare.

Poiché con le censure proposte la ricorrente contesta ab imis la possibilità di indire la gara, la circostanza che la procedura sia terminata perché è andata deserta costituisce una sopravvenienza di fatto che determina una situazione che priva di qualsiasi utilità residua una eventuale pronuncia di merito.

Né il Comune di Fossalta di Portogruaro, come dallo stesso chiarito nella memoria di replica, in sede giudiziale o stragiudiziale ha mai adombrato, contrariamente a quanto asserisce la parte ricorrente, di voler riaprire i termini della gara andata deserta; l'istanza di prelievo depositata in giudizio dal Comune si limita infatti ad enunciare delle mere formule di stile volte ad ottenere la sollecita trattazione della causa.

Come è stato osservato "nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; di conseguenza la postulazione di un evento ipotetico e futuro, subordinato al verificarsi di una serie di condizioni e, quindi, di eventi allo stato incerti, è inidonea a garantire questo risultato" (cfr. C.d.S., Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3809) e l'utilità perseguita non "può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica" (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 25 giugno 2014, n. 6709).

Ne consegue che la possibilità formulata in via ipotetica dalla sola ricorrente che il Comune possa riaprire i termini del bando, risulta inidonea a supportare l'interesse al ricorso. Peraltro un'eventuale "riapertura" del procedimento disposta dopo la definitiva chiusura dello stesso di cui il Comune ha dato atto con l'avviso del 18 dicembre 2019 (cfr. doc. 10 allegato alle difese del Comune), si sostanzierebbe in realtà in un completo rinnovo della procedura, supportato da un'autonoma istruttoria all'esito della quale si produrrebbe un nuovo esercizio del potere amministrativo, e ciò consentirebbe comunque alla parte ricorrente l'eventuale proposizione di un nuovo ricorso.

Come è noto, l'interesse al ricorso, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (ex pluribus cfr. C.d.S., Sez. VI, 3 giungo 2019, n. 3694; C.d.S., Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Pertanto nel caso di specie, essendo venuto meno in corso di causa l'interesse alla definizione nel merito del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile.

Le peculiarità e la novità delle questioni oggetto della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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