Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19754

Presidente: Lombardo - Relatore: Giannaccari

Rilevato che:

- la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 25 giugno 2019, accolse l'appello di N. Roberto avverso la sentenza del medesimo Tribunale, che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Avv. Pasquale V. per il pagamento di prestazioni professionali svolte in suo favore;

- il giudizio d'appello si svolse nella contumacia dell'Avv. V., che ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

- ha resistito con controricorso N. Roberto;

- su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio;

- in prossimità dell'adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative;

Ritenuto che:

- con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza in quanto la Corte di merito avrebbe dichiarato la contumacia dell'appellato Avv. V. nonostante l'erroneità del luogo di notifica dell'atto di gravame, che sarebbe avvenuto presso il precedente indirizzo del difensore, che al momento della notifica avrebbe trasferito il proprio studio nell'ambito dello stesso distretto di Corte d'appello, dando formale comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

- il motivo è fondato;

- questa Corte ha più volte affermato che, nell'ipotesi in cui il difensore domiciliatario appartenga al foro del luogo in cui è stato chiamato a svolgere il suo mandato, non è tenuto a comunicare alla controparte un successivo mutamento di tale domicilio, che si deve presumere noto alla medesima (ex multis Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2019, n. 5977);

- a tal riguardo, già le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009 hanno operato una chiara distinzione tra la parte che elegge domicilio presso il suo difensore, e questi appartenga al foro del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato, e la parte che nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi del r.d. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83 [recte: n. 37, art. 82 - n.d.r.]) nel luogo dove ha sede il giudice; nel primo caso, i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum (così Cass., Sez. un., [n.] 17352/2009; da Sez. 6-3, Ordinanza n. 24539 del 18 novembre 2014, Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 13 febbraio 2014; Cass. civ., Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 24660);

- nel caso di specie, in data 1° ottobre 2015, l'avv. Mario S., difensore domiciliatario dell'Avv. V., aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il cambiamento dell'indirizzo dello studio legale da [omissis] a [omissis], sicché la notifica presso il precedente indirizzo, effettuata ex art. 140 c.p.c. e perfezionatasi per compiuta giacenza, è nulla;

- la sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata innanzi alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

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