Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
Sentenza 5 ottobre 2020, n. 435

Presidente: Potenza - Estensore: Mattei

1. Premesso che con il ricorso in epigrafe il sig. Gabriele C. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento della DGR Umbria n. 662 del 7 maggio 2019, con la quale è stato deliberato: di approvare la definizione di criteri, entità e modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni esercitate dal personale delle disciolte Comunità Montane; di prendere atto della proposta relativa al contingente di supporto alla gestione liquidatoria delle Comunità Montane presentata dai commissari liquidatori delle Comunità montane dal 30 aprile 2019, di fare propria la suddetta proposta dei commissari liquidatori delle Comunità montane e determinare le modalità di organizzazione del contingente di supporto alla gestione liquidatoria; disporre il trasferimento del personale delle disciolte Comunità montane presso l'Agenzia Forestale regionale presso la Comunità Orvietano Narnese Amerino Tuderte, ivi compreso l'odierno ricorrente transitato a far data dal 1° luglio 2019 dai ruoli della Comunità montana Monti Martani, Serano e Subasio alla Comunità montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte (ONAT - attuale datore di lavoro), nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento, svolgendo la medesima attività presso la medesima sede di lavoro (l.r. n. 10/2015, art. 12, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-sexies).

2. Ritenuto, a tale riguardo, di dover accogliere l'eccezione sul difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo formulata dalla Regione Umbria con memoria di costituzione del 6 settembre 2019, essendosi in tal senso espressa in più occasioni la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato sia delle Sezioni unite della Corte di cassazione, affermando, appunto, "che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest'ultima come cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva del rapporti di lavori già in atto" (cfr. C.d.S., Sez. V, 10 aprile 2017, n. 1683 e nei medesimi termini: C.d.S., Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2271; C.d.S., Sez. III, 28 novembre 2014, n. 5907; C.d.S., Sez. III, 28 novembre 2014, n. 5903; C.d.S., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178; Cass., Sez. un., ord. 9 settembre 2010, n. 9251).

3. Ritenuto pertanto di dover dichiarare il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo, per quanto esposto, la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 11 del codice del processo amministrativo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già presentata.

4. Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della congiunta richiesta intervenuta in tal senso dalle parti in causa, seppur in occasione dell'istanza del ricorrente di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, il cui mancato scrutinio è conseguenza della rilevata carenza di giurisdizione in ordine alla controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ai sensi dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

V. De Gioia

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