Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione I
Sentenza 7 ottobre 2020, n. 2443

Presidente ed Estensore: Savasta

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto l'esecuzione dell'Ordinanza assegnazione somme, resa dal Tribunale di Patti Sez. Esec. in data 26 aprile 2019 nell'ambito del procedimento n. 262/18 R.G. Esec. Mob., per il pagamento, a carico del Comune di Monreale, della somma complessiva di euro 5.994,13 (al netto dell'acconto già pagato al creditore pari ad euro 1.540,87), e, a carico del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, della somma di euro 1.167,84.

Con ordinanza n. 2053 dell'11 agosto 2020, la Sezione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, in considerazione che il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, seppur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio, ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, poiché, come è possibile evincere anche dalla notifica del titolo che si intende azionare al Comune intimato (ma non costituito), questa è stata resa presso l'indirizzo INIPEC, invece che nel domicilio reale dell'Amministrazione debitrice ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, allo spirare del quale può essere ritualmente proposto il giudizio di ottemperanza.

Indi, ha assegnato alla parte ricorrente trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.

Tale eccezione è stata introdotta in giudizio dalla difesa del Comune di Monreale e su di essa parte ricorrente ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, assumendo che dall'inadempimento dell'Amministrazione alla formazione del necessario indirizzo presso il Reginde non è possibile far derivare la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso; comunque, ha chiesto la remissione in termini.

Con memoria depositata l'8 settembre 2020, parte ricorrente ha rappresentato che il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha proceduto al pagamento di quanto dovuto in data 9 giugno 2020, sicché ha dichiarato di rinunciare all'azione di ottemperanza nei confronti di quest'ultimo.

Per il resto, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

La detta rinuncia, non è stata notificata alle parti costituite in giudizio, così come previsto dal comma 3 dell'art. 84 c.p.a. e, pertanto, non può valere come rinuncia al ricorso; tuttavia, ai sensi del successivo comma 4, dalla detta dichiarazione si può desumere la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

In riferimento al Comune resistente, si ribadisce che la notifica del titolo che si intende azionare è stata resa presso l'indirizzo INIPEC, incontestabilmente, ratione temporis, sede inadatta per l'invio della PEC, regolare solo presso l'indirizzo tratto dal Reginde.

Come già chiarito da questo Tribunale (cfr. TAR Catania, I, 9 marzo 2020, n. 612) va sempre verificata la ritualità della notificazione del titolo esecutivo, prodromica alla successiva esecuzione, nel domicilio reale dell'Amministrazione debitrice ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, allo spirare del quale può essere ritualmente proposto il giudizio di ottemperanza.

Infatti (cfr. TAR Catania, I, 27 dicembre 2019, n. 3121; II, 18 ottobre 2019, n. 2440), "in mancanza di rituale notifica del titolo esecutivo alla sede legale del debitore e quindi in mancanza del decorso del predetto termine dilatorio, non essendosi mai avverata una necessaria, pregiudiziale condizione dell'azione, il ricorso è inammissibile (ferma restando la possibilità di riproporlo nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione)".

Nel caso in questione, la notificazione in questione non è stata validamente eseguita e non è quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento.

Né è possibile sostenere che l'inadempimento del Comune a costituire un domicilio presso il Reginde "giustifichi" la diversa modalità di notifica, essendo comunque possibile quella tradizionale, piuttosto che per PEC; né, altresì, è possibile accedere alla richiesta di rimessione in termini, non trattandosi, quello in questione, di un termine processuale, ma di uno procedimentale volto, come chiarito, a rendere ammissibile la proposizione del ricorso.

Per le ragioni che precedono il residuo ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono eccezionali per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre nulla è dovuto in riferimento al Comune non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), dichiara in parte l'inammissibilità e in parte l'improcedibilità del ricorso.

Spese compensate come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.