Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 12 ottobre 2020, n. 276

Presidente: Passoni - Estensore: Balloriani

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

- il ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 19 giugno 2019, con la quale il Comune di Roccamorice ha revocato, in autotutela, la precedente delibera di Giunta n. 45 del 24 aprile 2019, cui era stata prorogata per il periodo dal 16 novembre 2018 sino al 15 novembre 2020 la concessione di vendita di erbe vegetanti e di assegnazione dei terreni pascolativi comunali, aggiudicata al medesimo con provvedimento n. 14 del 10 giugno 2016;

- il ricorrente lamenta, tra l'altro, il mancato avviso di avvio del procedimento di revoca; che mentre il provvedimento di proroga recherebbe ampia e dettagliata motivazione, quello di revoca sarebbe motivato solo con la seguente apodittica motivazione: "sono emersi vari elementi di natura giuridica, che potenzialmente possano dar luogo a rilievi di legittimità e opportunità in ordine al provvedimento di proroga", in violazione anche dell'art. 21-quinquies della l. 241 del 1990; che la revoca sarebbe altresì contraddittoria in quanto "nel provvedimento di revoca, della precedente delibera di Giunta di proroga della concessione di terreni pascolativi, si continua a far riferimento ad una circolare della Regione Abruzzo del 2017 e ad una nota del 2019 della Coldiretti, nelle quali appunto si chiarisce la necessità di assicurare la continuità del titolo di conduzione delle particelle assegnate al pascolo per i beneficiari della 19 relativa misura agro-climatica-ambientale"; che sarebbe lesiva dell'affidamento suscitato con una proroga concessa solo pochi mesi prima, nonché adottata in violazione del canone di proporzionalità;

- all'udienza del 25 settembre 2020 la causa è passata in decisione;

- il ricorso è fondato;

- come rilevato dal ricorrente, il provvedimento impugnato appare del tutto carente di adeguata motivazione e contraddittorio con le premesse, atteso che in esso viene appunto richiamata la circolare della Regione Abruzzo RA137013 del 22 maggio 2017, nella parte in cui chiarisce la necessità di assicurare continuità al titolo di conduzione dei pascoli almeno per un quinquennio, che non appare affatto scaduto anche considerato il periodo di proroga; e che l'unica motivazione della revoca della proroga si rinviene appunto nella generica affermazione secondo cui "sono emersi vari elementi di natura giuridica, che potenzialmente possano dar luogo a rilievi di legittimità e opportunità in ordine al provvedimento di proroga";

- le censure esposte sono pertanto fondate atteso che, come noto, l'atto di revoca, anche se discrezionale, deve dar conto del raffronto dell'interesse pubblico con l'interesse privato sotteso all'atto oggetto di revoca; e più in particolare, alla luce anche dei principi generali di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione nonché del buon andamento dell'azione amministrativa, la revisione dell'assetto di interessi recato dall'atto di secondo grado deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario e le ragioni di tale revisione devono evidenziare la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro del provvedimento originario; sicché la motivazione della revoca deve esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la prevalenza di tale interesse pubblico su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole (C.d.S., sentenza 1837 del 2020);

- non cambiano le conclusioni qualora si riqualifichi l'atto come annullamento d'ufficio in ragione di inesplicati rilievi di (il)legittimità, atteso che, anche in tal caso, sarebbe stata necessaria una sia pur sintetica motivazione idonea a far comprendere il vizio che inficerebbe l'atto (T.A.R. Napoli, sentenza 2705 del 2020);

- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto di revoca impugnato.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 2.500,00, a titolo di spese processuali, oltre contributo unificato e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.