Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22753

Presidente: Bisogni - Relatore: Mele

RILEVATO CHE

EDM Distribuzioni srl proponeva ricorso avverso cartella di pagamento notificata da Equitalia ETR spa (oggi Equitalia Sud spa) per conto dell'Agenzia delle Entrate all'esito di controllo automatizzato modello Unico 2006 per l'anno d'imposta 2005 ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 deducendo inesistenza giuridica della notifica; nullità per delegittimazione di Equitalia alla riscossione dei tributi; nullità per carenza di firma del rappresentante legale; nullità per mancanza di motivazione; violazione del diritto di difesa; nullità per infondatezza della pretesa e per intervenuta decadenza.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, la commissione tributaria provinciale di Cosenza pronunciava sentenza con cui accoglieva il ricorso ritenendo la inesistenza della notifica della cartella eseguita in violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e art. 60 d.P.R. 600/1973 e conseguente nullità della cartella di pagamento.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello sul rilievo della erroneità della stessa nell'avere ritenuto la inesistenza della notifica della cartella per mancata compilazione della relata, ribadendo nel resto le ragioni poste a base della legittimità dell'atto impositivo.

Si costituiva la società contribuente per resistere al gravame del quale chiedeva il rigetto. La parte eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, notificato presso il difensore, dove non aveva eletto domicilio, ed al quale il mandato era stato conferito esclusivamente per il giudizio di primo grado. Ai sensi dell'art. 145 c.p.c. - continua l'assunto della parte così come riassunto nella sentenza impugnata - l'appello andava notificato ad essa società nella sede di via Linze, contrada Surdo, Cosenza; nel caso specifico non trovava applicazione la sanatoria di cui agli artt. 156 e 157 c.p.c. in quanto l'atto di appello era stato notificato a persona estranea ed in località diversa dalla sede della società e dalla residenza dall'amministratore, che, dal 7 febbraio 2009, era P. Paolo, con residenza in Cosenza via [omissis]; riproponeva poi tutti gli argomenti esposti in primo grado.

In sede di udienza di discussione della causa, l'ufficio produceva appello (con esito negativo) presso la sede legale della società, copia della dichiarazione dei redditi 2011 e interrogazione dell'anagrafe tributaria da cui risulta il rappresentante legale della società; si registrava l'opposizione della società; la CTR riservava la decisione in uno con il merito.

La CTR pronunciava quindi la sentenza sopra indicata con la quale accoglieva l'appello e rigettava il ricorso originario della contribuente.

Per la cassazione di detta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a otto motivi.

L'Agenzia delle Entrate, intimata, non si costituisce ma deposita istanza al fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c.

Equitalia Sud spa è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

In via preliminare, il collegio ritiene di valutare se sia ravvisabile nel ricorso proposto dalla contribuente il requisito necessario di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. costituito dalla "esposizione sommaria dei fatti di causa".

La esposizione dei motivi in diritto (in numero di otto, per come detto in precedenza) è preceduta dalla parte dedicata al "Fatto e Svolgimento del processo", la quale si compone della menzione di una individuata cartella di pagamento (numero, anno, tributi e importo); del ricorso proposto avverso la medesima; dei motivi posti a base del ricorso; delle memorie illustrative depositate dinanzi alla CTP; della costituzione in giudizio da parte dell'agente per riscossione; della sentenza della CTP (con trascrizione della motivazione), dell'atto di gravame proposto dalla parte soccombente; dell'atto di costituzione (con esposizione dei diversi motivi posti a base della impugnazione) nel giudizio di appello da parte di essa odierna ricorrente; della sentenza della CTR, oggetto dell'odierno ricorso per cassazione.

Il ricorso difetta del requisito in parola, dal momento che l'esposizione sommaria dei fatti della causa consiste in una mera trascrizione compilativa degli atti di causa, con la conseguenza che - del tutto inammissibilmente - si fa ricadere sulla Corte di cassazione l'onere di ricercare e utilizzare ciò che è utile per il giudizio di legittimità.

Invero il requisito di cui si parla risponde non ad una esigenza di mero formalismo, ma, piuttosto, a quella di consentire una conoscenza netta e compiuta dei fatti causa - sostanziali e processuali - tali da consentire al giudice di legittimità di intendere in modo inequivoco il significato e la portata delle censure dirette alla sentenza impugnata, così come ripetutamente affermato da questa Corte (di recente da questa sezione con la sentenza n. 8009/2019).

In particolare con la sentenza 2848/2015, è stato evidenziato che "il ricorrente è tenuto non già ad un'attività meramente compilativa, alternando pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento della Corte Suprema, trovando a tale stregua ragione il tenore dell'art. 366 c.p.c. laddove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonché con indicazione delle ragioni di critica nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c., in un'ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti finiscono per risolversi in censure astratte e prive di supporto storico".

Il principio enunciato nella sentenza in commento e sopra trascritto trova costante riconoscimento - come già rilevato - nella giurisprudenza di legittimità (Sez. un. 5698/2012), che chiarisce, per un verso, che grava sul ricorrente l'onere di operare, in sede di formulazione del ricorso, una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata sulla scorta della sola lettura del ricorso e, per altro verso, che la pedissequa riproduzione dell'intero contenuto letterale degli atti processuali è del tutto superflua - giacché non è richiesto che si dia conto sin nel dettaglio di tutti i momenti attraverso i quali il giudizio si è sviluppato - oltre che inidonea a tenere luogo della sintetica esposizione dei fatti della causa, in quanto produce il non ammissibile effetto di richiedere alla Corte di cassazione - all'esito di una lettura anche di ciò di cui non serve che essa sia informata - di scegliere ciò che è effettivamente rilevante ai fini della decisione dei motivi di ricorso.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese atteso che l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud spa non si sono costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Gallo

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