Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 19 ottobre 2020, n. 640

Presidente: Migliozzi - Estensore: Amovilli

FATTO

1. Con l'intestato ricorso la società ricorrente ha impugnato il decreto n. 900 del 3 aprile 2017, a firma del Presidente della Regione Emilia Romagna, nella sua qualità di commissario delegato per la Ricostruzione post sisma maggio 2012, avente ad oggetto il diniego dell'istanza di contributo presentata il 28 giugno 2016, motivato dalla mancata presentazione di idoneo titolo abilitativo edilizio come prescritto dall'ordinanza commissariale n. 13/2017.

A sostegno del ricorso ha dedotto motivi di violazione e falsa applicazione di legge nonché dell'ordinanza commissariale n. 26/2016 e di eccesso di potere sotto vario profilo, così riassumibili: secondo la disciplina del contributo applicabile, il soggetto istante dovrebbe solo dichiarare il possesso del titolo abilitativo edilizio ma non produrre il titolo; l'Amministrazione avrebbe invece preteso il titolo ed effettuato su di esso un controllo di merito, sostituendosi al Comune di Soliera.

Con successivo decreto presidenziale del 30 giugno 2017 il suesposto diniego è stato riformato in autotutela al fine del riesame dell'istanza mediante richiesta al Comune di Soliera della verifica della conformità edilizia, conclusasi con esito negativo con atto del 31 agosto 2017.

Indi il Comune di Soliera con atto del 20 marzo 2018 ha archiviato la CILA a sanatoria presentata dalla ricorrente, provvedimento impugnato dall'odierna istante con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Infine, con decreto n. 1526 del 18 giugno 2018 il Presidente della Regione ha ritenuto non ammessa a finanziamento la domanda dell'Azienda Agricola Fondo Rosa "in quanto non è presente titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli interventi richiesti a contributo ex articolo 11 paragrafo 11.8.h) dell'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 e ss.mm.ii. secondo cui i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo".

Con atto di motivi aggiunti la società ricorrente ha gravato anche tal decreto, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vario profilo, ritenendo in sintesi la sussistenza della piena conformità edilizia quanto all'immobile oggetto dell'istanza di contributo, diversamente da quanto opinato dal Comune di Soliera. Ha altresì proposto domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni.

Si è costituito il Presidente della Regione Emilia Romagna, nella sua qualità di commissario delegato per la ricostruzione post sisma maggio 2012, eccependo l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, rilevando come il Servizio incaricato dell'istruttoria sia tenuto unicamente ad applicare quanto previsto dalle ordinanze n. 26/2016 e n. 13/2017, le quali dispongono che i contributi possano essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo.

Alle pubbliche udienze del 12 febbraio e del 27 maggio 2020 è stata accolta l'istanza di rinvio proposta da parte ricorrente stante la pendenza del descritto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Con memoria l'Amministrazione resistente ha evidenziato come a suo dire la controversia in esame rientrerebbe nella giurisdizione del g.a., diversamente da quanto sostenuto dall'adito Tribunale in recenti pronunce, essendovi differenza tra contributi post sisma a privati e ad imprese, perché questi ultimi sono connessi all'interesse pubblico alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva; ad avviso della difesa erariale la pronuncia resa dalla Cassazione a Sezioni unite (sent. n. 8115/2017) non riguarderebbe queste fattispecie, caratterizzate dall'esercizio di evidente discrezionalità di tipo tecnico innanzi alla quale il g.o. si deve arrestare.

In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato nuova istanza di rinvio motivata dalla medesima ragione, documentando come sia tutt'ora in attesa di pubblicazione la decisione cautelare assunta dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019.

All'udienza pubblica del 23 settembre, udito il difensore dell'Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione post sisma, ha respinto l'istanza presentata dalla società ricorrente il 28 giugno 2016 volta all'ammissione del contributo relativo ad immobile di sua proprietà.

2. Non ritiene il Collegio di poter nuovamente aderire all'istanza, pur motivata, di (ulteriore) rinvio della trattazione della causa, dovendosi rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, risultando il contraddittorio integro e le questioni oramai delineate in punto di fatto e diritto, pena la violazione del principio di rilevanza costituzionale ed europea della ragionevole durata del processo (ex multis T.A.R. Toscana, Sez. II, 12 marzo 2018, n. 369).

3. La giurisprudenza dell'adito Tribunale, di recente, ha aderito alla tesi - invero oggi pacifica - secondo cui deve essere esclusa la giurisdizione del g.a. per le controversie, quale quella di specie, di concessione di contributi post sisma.

3.1. Recentemente il Consiglio di Stato (Sez. I) in tre distinti pareri resi su altrettanti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, ha fatto propria la decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 8115 del 2017 che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha affermato l'attribuzione di tale tipologia di contenzioso al giudice ordinario. Con tale sentenza si rileva, tra l'altro, che "... è sufficiente richiamare la tetragona giurisprudenza di queste sezioni unite le quali hanno negli anni ripetutamente affermato, proprio con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e, trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1998 e della l. n. 205 del 2000... essendo peraltro appena il caso di sottolineare che il riconoscimento del diritto al contributo 'in concreto' spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell'amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti".

Il Consiglio di Stato, con i suindicati pareri (resi su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ex d.P.R. n. 1199 del 1971) n. 509 del 2019, n. 1580 del 2019 e 1999 del 2019 ha dunque aderito all'orientamento della Cassazione.

3.2. In definitiva, considerata l'assenza di poteri di apprezzamento discrezionale in ordine all'an, al quid od al quomodo dell'erogazione, sia la giurisprudenza amministrativa (vedi ancora T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 settembre 2018, n. 5333; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 13 febbraio 2019, n. 103; T.A.R. Umbria, 10 luglio 2014, n. 380; T.A.R. Basilicata, 28 febbraio 2012, n. 97) che quella ordinaria (ex multis Cass., Sez. un., 23 gennaio 2005, n. 466) convergono nell'individuare nel g.o. il giudice munito di giurisdizione quale giudice naturale dei diritti soggettivi.

4. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando quest'ultima al giudice ordinario, presso cui la ricorrente dovrà riassumere il giudizio entro il termine di cui all'art. 11 c.p.a.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese processuali, soprattutto in considerazione del mutamento di giurisprudenza dell'adito Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del g.o., innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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