Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VI
Sentenza 27 ottobre 2020, n. 4873

Presidente: Passoni - Estensore: Buonauro

FATTO E DIRITTO

Espone parte ricorrente, nella qualità di vicino frontista, nel ricorso introduttivo del giudizio e nei successivi motivi aggiunti, che le opere previste negli elaborati progettuali assentiti con gli impugnati permessi di costruire sono le seguenti:

- trasformazione dell'originario fabbricato, con modifica della destinazione d'uso da fabbricato rurale a edificio residenziale (con la realizzazione, in particolare, di una nuova unità abitativa al piano terra in sostituzione dei preesistenti ambienti rurali e conseguente incremento del carico urbanistico), attraverso un complesso di opere comportanti consolidamento strutturale sia della muratura verticale che degli orizzontamenti, con sostituzione e ripristino (dall'esame degli elaborati tecnici si ricava che porzioni strutturali risultavano crollate) di tutti i solai di interpiano e di copertura e con modifica anche degli elementi tipologici, formali e strutturali, conseguente alla sostituzione delle caratteristiche volte estradossate in lapillo battuto con solai piani del tipo latero-cementizio, riorganizzazione distributiva dell'edificio e delle unità immobiliari, incrementate per numero e dimensioni, modifiche dei prospetti e sistemazione della copertura mediante eliminazione delle predette volte estradossate, inserimento di pavimenti ed elementi protettivi (pilastri e ringhiere metalliche) comportanti la sua trasformazione in terrazzo praticabile con conseguente ulteriore incremento del carico urbanistico e modifica dei prospetti;

- realizzazione ex novo di due distinti garages seminterrati: uno a servizio dell'unità abitativa originaria; l'altro a servizio della prevista nuova unità abitativa al piano terra, originariamente inesistente;

- realizzazione ex novo di un locale tecnologico, pur esso seminterrato;

- realizzazione ex novo di un impianto di ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche ed il collegamento a tutti i livelli del fabbricato, compresa la prevista terrazza di copertura.

Dalla allegata perizia di parte, previo esame della documentazione comprensiva di foto satellitari estratte da google earth, risalenti ad epoca antecedente ai lavori, sostiene conclusivamente che i permessi di costruire in esame sono stati rilasciati in base a falsi presupposti, in particolare sulla base di una falsa rappresentazione descrittiva e grafica di rilievo del fabbricato originario, con:

- solaio di copertura riportato piano, risultando invece costituito da caratteristiche e tutelate volte estradossate;

- preesistenza di una copertura piana della terza stanza, invero crollata fin da epoca antecedente al 2007 e, comunque, pur essa costituita da caratteristica e tutelata volta estradossata;

- preesistenza di parapetti in muratura e, più in generale, di un terrazzo sulla copertura, invero mai esistiti;

- caratteristiche arcate al piano terra, ritenute chiuse, invero aperte e prive di infissi.

Di qui, secondo la prospettazione attorea, la conclusione per cui, nella specie, le opere previste negli elaborati progettuali assentiti con i permessi di costruire abbiano, a lavori eseguiti, radicalmente trasformato l'originario fabbricato, con modifica della destinazione d'uso da fabbricato rurale a edificio residenziale (con la formazione, in particolare, di una nuova ulteriore unità abitativa al piano terra in sostituzione dei preesistenti ambienti rurali e conseguente incremento del carico urbanistico) ed ulteriori vizi di legittimità ed eccesso di potere per deficit istruttorio-motivazionale, con conseguente annullabilità degli stessi.

Si sono costituite le parti controinteressate concludendo per l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'infondatezza dello spiegato gravame.

All'udienza del 21 ottobre 2021 [recte: 2020 - n.d.r.] la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso, iniziale e per motivi aggiunti, non si presenta meritevole di favorevole considerazione per le seguenti ragioni.

Preliminarmente va esaminata e condivisa in rito l'eccezione dei controinteressati in ordine all'irricevibilità del gravame per tardiva notifica dello stesso (12 giugno 2015), posto che l'impugnativa fondamentale mira a travolgere il permesso di costruire n. 10354 del 18 settembre 2012 ed il permesso di costruire in variante n. 6035 del 29 maggio 2013 rilasciati dal Comune di Lacco Ameno, unitamente agli atti istruttori posti a loro base.

Decisiva sul punto è l'analisi in diritto circa l'esatta individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale nella fattispecie de qua e, soprattutto, quella in fatto relativa al momento di avvenuta conoscenza significativa a tal fine.

Quanto al primo profilo, giova ricordare che sul punto rileva il disposto dell'art. 41, comma 2, c.p.a. a mente del quale, qualora sia stata proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla Pubblica Amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

Ne consegue che la decisione della presente controversia impone di precisare il concetto di "piena conoscenza" del provvedimento, vale a dire di quella conoscenza idonea a far decorrere il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione.

La giurisprudenza (cfr. C.d.S., IV, 22 novembre 2019, n. 7966; 23 maggio 2018, n. 3075) ha avuto modo di chiarire che la "piena conoscenza" non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità sia idonea a viziare, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. La norma intende per "piena conoscenza", quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività e tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell'azione, l'interesse al ricorso, mentre la conoscenza "integrale" del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.

Con specifico riferimento alla impugnazione dei titoli edilizi, va innanzitutto rilevato che la vicinitas, come nella fattispecie in esame, di un soggetto rispetto all'area e alle opere edilizie contestate induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un Permesso di costruire da parte di terzi, l'effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l'illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l'inedificabilità assoluta dell'area) ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso (ad esempio, per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati).

Il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell'ambito dell'attività edilizia, è infatti individuato, secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, C.d.S., IV, n. 5754/2017; VI, n. 4830/2017; IV, n. 3067/2017; n. 4701/2016; n. 1135/2016; nn. 4909 e 4910/2015; 6337/2014; V, n. 2107/2013; VI, n. 2209/2012, che si conformano sostanzialmente all'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 15 del 2011 sviluppandone i logici corollari): nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o - ciò che particolarmente rileva nel caso di specie - dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto, ferma restando:

a) la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, t.u. n. 380/2001, avuto riguardo alla presenza in loco del cartello dei lavori [specie se munito di rendering e indicazione puntuale del titolo edilizio] ovvero alla effettiva comunicazione all'albo pretorio del comune del rilascio del titolo edilizio; alla consistenza del tempo trascorso fra l'inizio dei lavori e la proposizione del ricorso; alla effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori; ecc. ecc.);

b) l'onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l'accesso documentale.

In altri termini, la giurisprudenza (ex plurimis, C.d.S., IV, n. 5675/2017; n. 4701/2016; n. 1135/2016) ha sistematizzato i seguenti principi sulla verifica della piena conoscenza dei titoli edilizi, al fine di ponderare il rispetto del termine decadenziale per proporre l'azione di annullamento:

- il termine per impugnare il Permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici;

- l'inizio dei lavori segna il dies a quo per la tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l'an dell'edificazione;

- dal momento della constatazione della presenza dello scavo, è ben possibile ricorrere enucleando le censure (ivi comprese quelle in ordine all'asserito divieto di nuova edificazione) senza differire il termine di proposizione del ricorso all'avvenuto positivo disbrigo della pratica di accesso agli atti avviata né, a monte, che si possa differire quest'ultima;

- la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del Permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

L'applicazione dei descritti principi al caso di specie porta a ritenere che gli odierni ricorrenti avessero la "piena conoscenza" dell'esistenza degli impugnati permessi di costruire e della loro portata lesiva ben prima dei sessanta giorni antecedenti la data di notifica del presente gravame: per un verso viene in rilievo l'esistenza - non contestata e comunque provata nella sua fisicità, in disparte la sua rappresentata non perfetta intellegibilità, cui comunque si sarebbe potuto e dovuto, con l'ordinaria diligenza, supplire mediante esercizio del diritto di accesso - del cartello di cantiere esposto e recante estremi di rilascio e di oggetto del titolo abilitativo, potendo rendersi conto della costruzione presuntivamente lesiva già dalla sua apposizione allorché erano già stati avviati e definiti i profili significati dell'intervento edilizio previsto in progetto, sicché da tale data è iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione, che risulta inevitabilmente spirato alla data di notifica del ricorso, ciò perché - si ribadisce - il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dei titoli edilizi va individuato nel momento in cui il soggetto, che assume di esser leso dai menzionati titoli, ha acquisito con certezza utile conoscenza degli stessi (di recente, T.A.R. Puglia, Bari, III, 8 gennaio 2020, n. 18). Per altro verso e soprattutto, come emerge anche dall'apporto peritale della stessa parte ricorrente e dal supporto fotografico ivi allegato, emerge con certezza una situazione di suo costante monitoraggio dei lavori in questione e di puntuale considerazione di tutti i loro sviluppi (in particolare, solaio di copertura a novembre 2013), di talché a tale diligente attività di supervisione avrebbe dovuto corrispondere un altrettanto diligente dinamismo di reazione giurisdizionale, non potendo a tal punto differire l'esercizio dell'azione in sede processuale.

In conclusione il ricorso va dichiarato irricevibile.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.