Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 24 novembre 2020

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 6, paragrafo 2 - Nozione di "autorità giudiziaria dell'esecuzione" - Articolo 27, paragrafo 2 - Regola della specialità - Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 - Deroga - Azione penale per un "reato diverso" da quello che ha motivato la consegna - Assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione - Assenso del pubblico ministero dello Stato membro di esecuzione».

Nella causa C-510/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 26 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2019, nel procedimento penale a carico di AZ con l'intervento di: Openbaar Ministerie, YU, ZV.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 6, paragrafo 2, 14, 19 e 27 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale avviato in Belgio nei confronti di AZ, un cittadino belga, accusato per fatti relativi a falso in atti, uso di atti falsi e truffa e consegnato dalle autorità dei Paesi Bassi in esecuzione di mandati d'arresto europei.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. I considerando 5, 7 e 8 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come segue:

«(5) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(...)

(7) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del Trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8) Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».

4. L'articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o [di] una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5. Gli articoli 3, 4 e 4 bis di detta decisione quadro elencano i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d'arresto europeo. L'articolo 5 della medesima decisione quadro prevede le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari.

6. A termini dell'articolo 6 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.

2. Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.

3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l'autorità competente in base al proprio diritto interno».

7. L'articolo 14 di tale decisione quadro, intitolato «Audizione del ricercato», prevede quanto segue:

«Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 13 l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell'esecuzione».

8. L'articolo 15 della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro».

9. L'articolo 19 della medesima decisione quadro, intitolato «Audizione della persona in attesa della decisione», così dispone:

«1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria, assistita da un'altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e [al]le condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite».

10. Ai sensi dell'articolo 27 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati»:

«1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

(...)

g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4. La richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

(...)».

Diritto nazionale

Diritto belga

11. L'articolo 37, della wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel (legge relativa al mandato d'arresto europeo), del 19 dicembre 2003 (Belgisch Staatsblad, 22 dicembre 2003, pag. 60075), così dispone:

«1. La persona consegnata sulla base di un mandato di arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria belga non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello per il quale è stata consegnata.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

(...)

Qualora, al di fuori dei casi previsti al primo comma, il giudice istruttore, il procuratore del Re o il giudice intenda, a seconda dei casi, sottoporre a un procedimento penale, condannare o privare della libertà la persona consegnata, per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello oggetto della consegna, deve presentare una richiesta di assenso all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, nonché, se del caso, di una traduzione».

Il diritto dei Paesi Bassi

- L'Overleveringswet

12. L'articolo 14 della wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (legge che attua la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l'«Overleveringswet»), enuncia quanto segue:

«1. La consegna è autorizzata unicamente alla condizione generale che la persona ricercata non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o non subirà in altro modo restrizioni alla libertà personale per reati commessi anteriormente alla consegna e per i quali essa non è stata consegnata, salvo che:

(...)

f) sia stato richiesto e ottenuto il preventivo assenso dell'officier van justitie (procuratore presso il Tribunale di primo grado).

(...)

3. Su richiesta dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione e sulla base del mandato d'arresto trasmesso con la relativa traduzione, il procuratore presso il Tribunale di primo grado dà l'assenso di cui al paragrafo 1, lettera f), (...) per i reati per cui la consegna avrebbe potuto essere autorizzata in forza della presente legge (...)».

- La legge sull'ordinamento giudiziario

13. Conformemente all'articolo 127 della wet op de rechterlijke organisatie (legge sull'ordinamento giudiziario) il Ministro della Giustizia e della Sicurezza può impartire istruzioni generali e particolari riguardanti l'esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico ministero.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. Con ordinanza 26 settembre 2017, il giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Tribunale di primo grado di Lovanio, Belgio) ha emesso, su richiesta del procuratore del Re presso tale tribunale, un mandato d'arresto europeo nei confronti di AZ, un cittadino belga, diretto alla sua consegna ai fini dell'esercizio di un'azione penale per fatti relativi a falso in atti, uso di atti falsi e truffa, commessi in Belgio tra il 5 e il 13 maggio 2017 (in prosieguo: il «mandato d'arresto europeo iniziale»).

15. AZ è stato arrestato per tali fatti nei Paesi Bassi. In esecuzione del mandato d'arresto europeo iniziale, è stato consegnato, il 13 dicembre 2017, alle autorità belghe in forza di una decisione del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi).

16. Il 26 gennaio 2018 il giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Tribunale di primo grado di Lovanio) ha emesso nei confronti di AZ un mandato d'arresto europeo complementare (in prosieguo: il «mandato d'arresto europeo complementare») diretto alla sua consegna per fatti relativi a falso in atti, uso di atti falsi e truffa diversi da quelli indicati nel mandato d'arresto europeo iniziale e che sono stati oggetto di richieste del procuratore del Re presso tale tribunale in data 26 ottobre e 24 novembre 2017, 19 e 25 gennaio 2018.

17. Con lettera del 13 febbraio 2018, indirizzata al giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Tribunale di primo grado di Lovanio), l'officier van justitie (procuratore) presso l'arrondissementsparket Amsterdam (procura di Amsterdam, Paesi Bassi), conformemente all'articolo 14 dell'Overleveringswet, ha dato il proprio assenso al perseguimento dei reati indicati nel mandato d'arresto europeo complementare.

18. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che AZ è stato perseguito per i fatti indicati nei mandati d'arresto europei iniziale e complementare. Il correctionele rechtbank te Leuven (Tribunale penale di Lovanio, Belgio) ha condannato AZ per tali fatti, segnatamente, ad una pena principale di reclusione di 3 anni.

19. AZ ha interposto appello avverso la sentenza di detto giudice dinanzi allo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio). Dinanzi a tale giudice, AZ solleva la questione se l'articolo 14 dell'Overleveringswet sia conforme all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 14, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 27 della decisione quadro 2002/584. In tale contesto, detto giudice si chiede, in particolare, se il procuratore presso la procura di Amsterdam sia, nel caso di specie, un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che può dare l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, di detta decisione quadro.

20. Alla luce di quanto precede, lo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se l'espressione "autorità giudiziaria", di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro, costituisca una nozione autonoma di diritto dell'Unione.

b) In caso di risposta affermativa alla [prima questione, lettera a),] sulla base di quali criteri si possa stabilire se un'autorità dello Stato membro di esecuzione configuri l'autorità giudiziaria in parola e se pertanto il mandato d'arresto europeo da essa eseguito configuri una siffatta decisione giudiziaria.

c) In caso di risposta affermativa alla [prima questione, lettera a),] se il pubblico ministero dei Paesi Bassi, più precisamente il procuratore presso la procura di Amsterdam, rientri nella nozione di "autorità giudiziaria", di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584 e se dunque il mandato d'arresto europeo eseguito da detta autorità configuri una decisione giudiziaria.

d) In caso di risposta affermativa alla [prima questione, lettera c),], se possa essere consentito che la consegna originaria sia valutata da un'autorità giudiziaria, più precisamente dall'[internationale rechtshulpkamer (sezione per la cooperazione giudiziaria internazionale) del rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam)], ai sensi dell'articolo 15 della decisione quadro 2002/584, se in detta valutazione sono rispettati a favore della persona interessata, tra l'altro, il diritto di essere ascoltata e il diritto di accesso alla giustizia, mentre la consegna supplementare ai sensi dell'articolo 27 della decisione quadro, viene attribuita ad un'altra autorità, segnatamente al procuratore presso la procura di Amsterdam, e ai fini di quest'ultima alla persona interessata non è garantito il diritto di essere ascoltata o il diritto di accesso alla giustizia, cosicché all'interno della decisione quadro viene a crearsi una palese mancanza di coerenza senza alcuna giustificazione ragionevole.

e) In caso di risposta affermativa alla [prima questione, lettere c) e d),], se gli articoli 14, 19 e 27 della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che un pubblico ministero che interviene quale autorità giudiziaria dell'esecuzione debba rispettare il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso alla giustizia prima di poter accordare il suo assenso al perseguimento, alla condanna o al mantenimento in stato di custodia di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà, per un reato commesso anteriormente alla sua consegna in forza di un mandato d'arresto europeo, diverso dal reato per il quale viene richiesta la sua consegna.

2) Se il procuratore presso la procura di Amsterdam, che agisce in attuazione dell'articolo 14 [dell'Overleveringswet], configuri l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 6 [paragrafo 2,] della decisione quadro 2002/584, che ha consegnato la persona ricercata e che può accordare l'assenso ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 3, lettera g) e 4, della decisione quadro».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

21. Il governo tedesco mette in dubbio la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in sostanza, per il motivo che le questioni sollevate non hanno alcun rapporto con la realtà effettiva del procedimento principale e che, in ogni caso, il giudice del rinvio non ha indicato le ragioni per le quali le risposte a tali questioni sono rilevanti ai fini della soluzione di tale controversia.

22. Secondo tale governo, le questioni pregiudiziali vertono sulla procedura di consegna e di assenso nei Paesi Bassi, nell'ambito della quale le autorità dei Paesi Bassi hanno adottato una decisione definitiva. La persona ricercata sarebbe già stata consegnata alle autorità belghe in esecuzione di detta decisione. In tale contesto, le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente non disporrebbero della possibilità di controllare detta decisione adottata nello Stato membro dell'esecuzione e quest'ultima potrebbe essere contestata solo dinanzi ai giudici di tale ultimo Stato membro.

23. Inoltre, autorizzare un riesame, da parte di un giudice dello Stato membro emittente, della validità dell'assenso dato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione sarebbe contrario al principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri.

24. Infine, il controllo di un procedimento di esecuzione già concluso nello Stato membro emittente sarebbe altresì contrario all'obiettivo della decisione quadro 2002/584, che è quello di sostituire il sistema di cooperazione classico tra Stati sovrani, il quale implica l'intervento e la valutazione del potere politico, con un sistema di consegna semplificato ed efficace tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate ai fini dell'esecuzione di sentenze o dell'esercizio di azioni penali, in quanto quest'ultimo sistema è fondato sul principio del riconoscimento reciproco. Anche nell'ambito delle classiche procedure di estradizione, la procedura nazionale che sfocia nella decisione di estradizione dell'imputato non sarebbe oggetto di sindacato giurisdizionale nello Stato richiedente.

25. Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell'ambito della cooperazione tra quest'ultima e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

26. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

27. In particolare, come risulta dalla formulazione stessa dell'articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa di cui è investito. Pertanto, il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell'ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, punti 45 e 46, nonché giurisprudenza ivi citata).

28. Nella fattispecie, occorre ricordare che la decisione quadro 2002/584 - come emerge, in particolare, dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7 - è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione di sentenze o per sottoporle all'azione penale, laddove il nuovo sistema è fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Kozłowski, C-66/08, EU:C:2008:437, punto 31, e del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, EU:C:2018:27, punto 46).

29. L'efficacia e il buon funzionamento di tale sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale si basano sul rispetto di taluni requisiti stabiliti da tale decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 46]. Tra tali requisiti figura quello relativo alla natura giudiziaria delle autorità emittenti e di esecuzione chiamate a cooperare nell'ambito di un procedimento di consegna fondato su detta decisione quadro.

30. Orbene, le questioni del giudice del rinvio vertono proprio sull'interpretazione della nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584.

31. Occorre ricordare, a tal proposito, che l'articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro enuncia la regola della specialità, secondo cui una persona non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quelli per cui è stata consegnata. Ai termini dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), di detta decisione quadro, detta regola non si applica tuttavia qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia dato il proprio assenso conformemente al paragrafo 4 di tale articolo.

32. Dalla formulazione dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della medesima decisione quadro risulta che tale assenso, che condiziona la possibilità di perseguire, di condannare o di privare della libertà la persona consegnata allo Stato membro emittente in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, per reati diversi da quelli indicati in detto mandato, deve essere conferito da un'autorità dello Stato membro di esecuzione avente la qualità di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584.

33. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio afferma che la controversia principale si inserisce nell'ambito del procedimento penale condotto in Belgio nei confronti di AZ a seguito della sua consegna da parte del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) in esecuzione del mandato d'arresto europeo iniziale. AZ è stato perseguito e condannato in Belgio ad una pena privativa della libertà per i fatti qualificati come falso in atti, uso di atti falsi e truffa indicati in tale mandato d'arresto europeo, come integrato dal mandato d'arresto europeo complementare. Il giudice del rinvio aggiunge che l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, per perseguire i fatti specificati nel mandato d'arresto europeo complementare, è stato dato dal procuratore presso la procura di Amsterdam conformemente all'articolo 14 dell'Overleveringswet.

34. Orbene, dinanzi al giudice del rinvio, AZ solleva la questione se il procuratore presso la procura di Amsterdam risponda alla nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, e se, di conseguenza, detto procuratore potesse, nel caso di specie, dare l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, di tale decisione quadro.

35. In tali circostanze, si deve constatare che l'interpretazione, richiesta dal giudice del rinvio, della nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2002/584 di cui al punto precedente, risulta necessaria per consentire a tale giudice di stabilire se l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, di tale decisione quadro, sia stato dato, da una siffatta autorità, per i fatti oggetto del mandato d'arresto europeo complementare ai fini dell'esercizio di azioni penali e, pertanto, per statuire sulla condanna di AZ che è derivata da tali azioni penali in Belgio.

36. La questione se, nel caso di specie, detto assenso sia stato prestato conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro e se, in forza dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci, il giudice del rinvio sia tenuto a riconoscerne gli effetti nel suo ordinamento giuridico, rientra nel merito della presente causa e non è quindi tale da rimettere in discussione la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

37. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, lettere a) e b)

38. Con la sua prima questione, lettere a) e b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione e, in caso affermativo, quali criteri debbano essere presi in considerazione per determinare il contenuto di tale nozione.

39. Ai termini dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri determinano le autorità giudiziarie competenti, in base al loro diritto nazionale, a emettere od eseguire un mandato d'arresto europeo. Tali disposizioni prevedono, in sostanza, che un'«autorità giudiziaria» debba adottare non solo la decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo, ma anche quella relativa all'esecuzione di un siffatto mandato.

40. Per quanto riguarda l'«autorità giudiziaria emittente», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, la Corte ha dichiarato che, sebbene, conformemente al principio di autonomia procedurale, gli Stati membri possano designare, secondo il loro diritto nazionale, l'«autorità giudiziaria» competente a emettere un mandato d'arresto europeo, il senso e la portata di tale nozione non possono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri, poiché detta nozione richiede, in tutta l'Unione, un'interpretazione autonoma e uniforme che deve essere ricercata tenendo conto, al contempo, dei termini dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione quadro, del contesto in cui esso si inserisce e della finalità perseguita da tale decisione quadro [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 48 e 49, nonché del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 51].

41. Per gli stessi motivi, la nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione.

42. Per quanto riguarda i criteri che devono essere presi in considerazione per determinare il contenuto di tale nozione, occorre rilevare, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato che i termini «autorità giudiziaria» contenuti all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, non si limitano a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma devono intendersi riferiti, più in generale, alle autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, a differenza, in particolare, dei ministeri o dei servizi di polizia, che fanno parte del potere esecutivo [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 50, nonché del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C-509/18, EU:C:2019:457, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

43. Le procure partecipano all'amministrazione della giustizia penale nello Stato membro interessato [v., in tal senso, in particolare, sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 63, nonché del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 53].

44. In secondo luogo, la Corte ha osservato che l'«autorità giudiziaria emittente» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere in grado di esercitare tale funzione in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio che il suo potere decisionale sia soggetto a ordini o istruzioni esterni, in particolare provenienti dal potere esecutivo, di modo che non vi sia alcun dubbio sul fatto che la decisione di emettere il mandato d'arresto europeo spetta a tale autorità e non, in definitiva, al predetto potere. Di conseguenza, l'autorità giudiziaria emittente deve poter assicurare all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che, alla luce delle garanzie offerte dall'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, essa agisce in modo indipendente nell'esercizio delle sue funzioni inerenti all'emissione di un mandato d'arresto europeo. Tale indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l'autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell'ambito dell'adozione di una decisione di emettere un tale mandato d'arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 73 e 74, nonché del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C-509/18, EU:C:2019:457, punti 51 e 52].

45. Inoltre, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere un simile mandato d'arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione del genere devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 75, nonché del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C-509/18, EU:C:2019:457, punto 53].

46. A tal proposito, la Corte ha precisato che l'esistenza di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale non rappresenta una condizione affinché tale autorità possa essere qualificata come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Un siffatto requisito rientra non già nelle norme statutarie e organizzative della suddetta autorità, bensì riguarda la procedura di emissione di un siffatto mandato, la quale deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punti 48 e 63, nonché del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C-625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punti 30 e 53].

47. Orbene, lo status e la natura delle autorità giudiziarie di cui, rispettivamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell'articolo 6 della decisione quadro 2002/584 sono gli stessi, sebbene tali autorità giudiziarie esercitino funzioni distinte connesse, da un lato, all'emissione di un mandato d'arresto europeo e, dall'altro, all'esecuzione di un siffatto mandato.

48. Infatti, in primo luogo, come è stato ricordato al punto 28 della presente sentenza, la decisione quadro 2002/584 mira a introdurre un sistema semplificato di consegna direttamente tra autorità giudiziarie, destinato a sostituire un sistema di cooperazione classico tra Stati sovrani, il quale implica l'intervento e la valutazione del potere politico, al fine di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 65; del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C-509/18, EU:C:2019:457, punto 43, nonché del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna), C-489/19 PPU, EU:C:2019:849, punto 32].

49. Tale decisione quadro si basa sul principio secondo il quale ogni decisione in materia di mandato d'arresto europeo beneficia di tutte le garanzie proprie di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai principi giuridici fondamentali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro. Ciò comporta che non soltanto la decisione relativa all'emissione del mandato d'arresto europeo ma anche quella concernente l'esecuzione di un siffatto mandato siano adottate da un'autorità giudiziaria che soddisfi i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva - tra cui la garanzia di indipendenza - in modo che l'intera procedura di consegna tra Stati membri prevista dalla medesima decisione quadro sia esercitata sotto controllo giudiziario [v. sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 37, e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 56].

50. Come emerge peraltro dal considerando 8 della decisione quadro 2002/584 le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

51. A tal riguardo, occorre rilevare, in secondo luogo, che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo è tale da pregiudicare, al pari dell'emissione di un siffatto mandato, la libertà della persona interessata, nei limiti in cui tale esecuzione porterà all'arresto della persona ricercata ai fini della sua consegna all'autorità giudiziaria emittente per l'esercizio di un'azione penale.

52. In terzo luogo, occorre ricordare che, nel caso della procedura di emissione di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di tale azione penale, il sistema del mandato d'arresto europeo garantisce una tutela a due livelli dei diritti in materia di procedura e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, tutela che implica, da un lato, che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 68, nonché del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 60] e dall'altro, che l'«autorità giudiziaria emittente», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, vale a dire l'entità che in definitiva prende la decisione di emettere il mandato d'arresto europeo, possa agire in maniera obiettiva e indipendente nell'esercizio delle sue funzioni inerenti all'emissione di tale mandato d'arresto europeo, e ciò anche quando il medesimo si fonda su una decisione nazionale emessa da un giudice o da un organo giurisdizionale [v., in tal senso, sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti da 71 a 74, nonché del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna), C-489/19 PPU, EU:C:2019:849, punti 37 e 38].

53. Per contro, l'intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione costituisce l'unico livello di protezione previsto dalla decisione quadro 2002/584 al fine di garantire che, nella fase di esecuzione del mandato d'arresto europeo, tale persona abbia beneficiato di tutte le garanzie proprie dell'adozione delle decisioni giudiziarie, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai principi giuridici fondamentali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro.

54. Dalle considerazioni esposte ai punti da 47 a 53 della presente sentenza risulta che la nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, comprende, al pari della nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, un giudice o un organo giurisdizionale, ovvero un'autorità giudiziaria, come la procura di uno Stato membro, che partecipa all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro e che gode dell'indipendenza richiesta rispetto al potere esecutivo, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza. Qualora il diritto dello Stato membro di esecuzione attribuisca la competenza ad eseguire un mandato d'arresto europeo a una siffatta autorità, quest'ultima deve tuttavia esercitare la sua funzione nell'ambito di una procedura che rispetti i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva, il che implica che la decisione di tale autorità possa essere soggetta, in detto Stato membro, a un ricorso giurisdizionale effettivo.

55. Spetta agli Stati membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto dalla decisione quadro 2002/584, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, mediante norme procedurali da essi attuate e che possono differire da un sistema all'altro [v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 64].

56. Alla luce di tutti gli elementi che precedono, occorre rispondere alla prima questione, lettere a) e b), che la nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell'esercizio di funzioni inerenti all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell'ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva.

Sulla prima questione, sub c), e sulla seconda questione

57. Con la sua prima questione, lettera c), e la sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 6, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro costituisce un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi di tali disposizioni.

58. Come risulta dalla risposta fornita alla prima questione, lettere a) e b), le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che un'«autorità giudiziaria» dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata, che risponda alle condizioni elencate al punto 54 della presente sentenza, debba adottare la decisione sulla consegna.

59. L'intervento di un'autorità giudiziaria che soddisfi le medesime condizioni è altresì richiesto per quanto riguarda l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584.

60. Infatti, la decisione di accordare l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 è distinta da quella relativa all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo e produce, per la persona interessata, effetti distinti da quelli di quest'ultima decisione.

61. A tal riguardo, occorre osservare, da un lato, che, conformemente a tale disposizione, detto assenso è dato quando il reato per il quale è richiesto comporta esso stesso l'obbligo di consegna ai sensi di tale decisione quadro. Inoltre, l'assenso è rifiutato per gli stessi motivi di non esecuzione obbligatori o facoltativi previsti per il mandato d'arresto europeo dagli articoli 3 e 4 di detta decisione quadro.

62. Dall'altro lato, è vero, come fa valere il governo dei Paesi Bassi, che, quando si chiede all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di dare il proprio assenso in virtù dell'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, la persona interessata è già stata consegnata all'autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Tuttavia, la decisione relativa a tale assenso, al pari di quella relativa all'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo, è idonea a ledere la libertà della persona interessata, dato che essa riguarda un reato diverso da quello che ha giustificato tale consegna e può condurre ad una condanna più severa di tale persona.

63. Infatti, in forza della regola della specialità enunciata all'articolo 27, paragrafo 2, di tale decisione quadro, una persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato la sua consegna. Solo nei casi previsti al paragrafo 3 di tale articolo, in particolare qualora l'assenso sia stato prestato conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, di detta decisione quadro, le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente sono autorizzate a perseguire o a condannare tale persona per un reato diverso da quello che ha motivato la sua consegna.

64. Pertanto, indipendentemente dalla questione se l'autorità giudiziaria che dà l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 debba essere la stessa che ha eseguito il mandato d'arresto europeo di cui trattasi, tale assenso non può, in ogni caso, essere dato da un'autorità che può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, un'istruzione individuale da parte del potere esecutivo e che, di conseguenza, non soddisfa le condizioni necessarie per essere qualificata come «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo2, di tale decisione quadro.

65. Nel caso di specie, dalle osservazioni del governo dei Paesi Bassi risulta che, per quanto riguarda la procedura di consegna di una persona in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale, spetta al procuratore presso la procura di Amsterdam, conformemente al diritto dei Paesi Bassi, chiedere al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) di esaminare tale mandato d'arresto europeo ai fini di tale esecuzione. Siffatto governo ha tuttavia sottolineato che la decisione relativa alla consegna spetta in definitiva a tale tribunale, mentre il procuratore presso la procura di Amsterdam si limita a dare esecuzione a tale decisione.

66. Risulta, pertanto, che la decisione giudiziaria diretta alla consegna di una persona in esecuzione di un mandato d'arresto europeo è, in forza del diritto dei Paesi Bassi, adottata dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), la cui qualità di «autorità giudiziaria», ai sensi della decisione quadro 2002/584, non è affatto contestata.

67. Per quanto riguarda, invece, la decisione di concedere l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, il governo dei Paesi Bassi ha indicato che tale decisione era adottata esclusivamente dal procuratore presso la procura di Amsterdam, dato che la persona interessata è già stata consegnata all'autorità giudiziaria emittente conformemente a una decisione adottata dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam). Orbene, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, in forza dell'articolo 127 della legge sull'organizzazione giudiziaria, detto procuratore può essere sottoposto a istruzioni individuali da parte del Ministro della Giustizia dei Paesi Bassi. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni esposte al punto 64 della presente sentenza, non si può ritenere che detto procuratore soddisfi i requisiti necessari per essere qualificato come «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, di tale decisione quadro.

68. Tale considerazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che, come fatto valere dal governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni, l'assenso dato dal procuratore presso la procura di Amsterdam può essere impugnato dalla persona interessata dinanzi al voorzieningenrechter (giudice cautelare, Paesi Bassi).

69. Infatti, alla luce delle indicazioni fornite da tale governo, non risulta che l'esistenza di detto mezzo di ricorso sia di per sé idonea a tutelare il procuratore presso la procura di Amsterdam dal rischio che la sua decisione sull'assenso di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, sia soggetta a un'istruzione individuale del Ministro della Giustizia dei Paesi Bassi [v., per analogia, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 86].

70. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, lettera c), e alla seconda questione che l'articolo 6, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi di tali disposizioni.

Sulla prima questione, lettere d) ed e)

71. Alla luce delle risposte date alla prima questione, lettere da a) a c), e alla seconda questione, non occorre rispondere alla prima questione, lettere d) ed e).

Sulla limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza

72. L'Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Belgio) ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza qualora la Corte dovesse dichiarare che un'autorità come il procuratore presso la procura di Amsterdam non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584. Esso ha fatto valere, a tal fine, che, prima della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456), nessun elemento consentiva di dubitare della conformità dell'intervento di un siffatto procuratore alle disposizioni di tale decisione quadro.

73. Occorre ricordare, a tale riguardo, che, secondo costante giurisprudenza, l'interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell'Unione, nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre al giudice competente una controversia relativa all'applicazione di detta norma (sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

74. Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

75. Nel caso di specie, occorre tuttavia rilevare che il pubblico ministero non ha presentato alcun elemento idoneo a dimostrare che gli elementi interpretativi accolti dalla Corte nella presente sentenza comporterebbero un rischio di gravi inconvenienti per i procedimenti di esecuzione di mandati d'arresto europei.

76. In tali circostanze, non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

Sulle spese

77. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) La nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell'esercizio di funzioni inerenti all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell'ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva.

2) L'articolo 6, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi di tali disposizioni.