Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 21 dicembre 2020, n. 8207

Presidente: De Felice - Estensore: Lageder

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TRGA - Sezione autonoma di Bolzano pronunciava definitivamente sul ricorso n. 275 del 2018 proposto dal signor T. Elmar avverso gli atti in epigrafe, con cui il Comune di Selva di Val Gardena aveva negato il rilascio della concessione edilizia per la riqualificazione energetica con cambio di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale e ampliamento dell'edificio "ex Hotel Malleier" (con la realizzazione di diciassette appartamenti) sulla p.ed. 861 C.C. Selva. Nel giudizio era intervenuta l'impresa Malleier S.r.l., acquirente a titolo particolare in corso di causa della proprietà dell'immobile interessato dai lavori, sulla base di contratto stipulato il 22 novembre 2018 e intavolato con effetto dall'11 dicembre 2018, aderendo al ricorso del dante causa.

1.1. In particolare, il TRGA adìto provvedeva come segue:

(i) respingeva sia l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per originario e/o sopravvenuto difetto di legittimazione e/o carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, rilevando che l'acquisto dell'immobile in capo all'impresa Malleier S.r.l. si era perfezionato solo dopo la notificazione del ricorso introduttivo e che, per il resto, doveva ritenersi applicabile l'art. 111 c.p.c. disciplinante la successione a titolo particolare nel diritto controverso, sia l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della società acquirente, in quanto conforme al citato art. 111 c.p.c.;

(ii) respingeva l'eccezione di improcedibilità del ricorso in relazione all'impugnazione del provvedimento del 26 settembre 2018, n. 141232, avente per oggetto il rigetto della domanda di concessione edilizia presentata dal ricorrente l'11 giugno 2018 - sollevata dalla difesa del Comune sotto il profilo della sopravvenuta carenza di interesse a seguito della presentazione di nuova e completa domanda di concessione edilizia in data 9 agosto 2018 -, escludendo che la presentazione della nuova domanda di concessione edilizia implicasse acquiescenza al gravato provvedimento di rigetto, ma ritenendo che lo stesso costituisse solo un tentativo per modificare il parere contrario della commissione edilizia, nonché rilevando che comunque anche la nuova domanda era stata respinta (con provvedimento del 7 dicembre 2018, impugnato con separato ricorso n. 39 del 2019 dinanzi allo stesso TRGA);

(iii) accoglieva invece l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione della nota comunale del 5 ottobre 2018, prot. n. 142053, di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della "nuova" domanda di concessione edilizia presentata il 9 agosto 2018, in quanto atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo e, pertanto, non autonomamente impugnabile;

(iv) nel merito, accoglieva il primo motivo di ricorso - con cui era stata impugnata la prima ragione posta dal Comune a base del diniego, secondo cui il progetto si sarebbe posto in contrasto con l'art. 104, comma 2, l. prov. 10 luglio 2018, n. 9 - che, per i comuni con una percentuale di seconde case superiore al 10% dell'intero patrimonio edilizio abitativo, stabiliva che il 100% delle nuove costruzioni dovevano essere realizzate in regime di convenzionamento a favore di residenti (mentre prima il rapporto tra edilizia libera ed edilizia convenzionata era fissata al 40% per la prima e al 60% per la seconda), al contempo rimettendo alla Giunta provinciale il compito di individuare i comuni interessati dall'obbligo di convenzionamento e a dettare i criteri e le modalità di applicazione -, rilevando che le deliberazioni della Giunta provinciale n. 957 e n. 968 del 25 settembre 2018, attuative della citata disposizione legislativa (la cui efficacia doveva ritenersi sospesa fino all'adozione delle deliberazioni di attuazione), erano state pubblicate sul BUR n. 40/Sez. Gen. del 4 ottobre 2018 ed erano entrate in vigore il 5 ottobre 2018, e dunque in data successiva a quella di adozione dell'atto di diniego (26 settembre 2018), con la conseguente illegittimità della ragione di diniego all'esame;

(v) affermava tuttavia che l'impugnato provvedimento di rigetto si fondava su ben altri nove motivi ostativi all'accoglimento della domanda di concessione edilizia, del tutto autonomi rispetto al primo relativo all'obbligo di convenzionamento e idonei a sorreggerne la portata dispositiva, avverso i quali il ricorrente non aveva dedotto alcuna censura, con ciò prestando correlativa acquiescenza, sicché la parziale fondatezza delle censure contenute nel primo motivo di ricorso non poteva comportare l'annullamento del gravato provvedimento;

(vi) respingeva il secondo motivo - con il quale era stata dedotta la violazione delle garanzie partecipative, non avendo l'amministrazione comunale contraddetto alle puntuali osservazioni svolte dal ricorrente contro i singoli motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda, per contro affermando che, entro il termine concesso per la presentazione delle osservazioni, «il richiedente non ha presentato alcunché» -, rilevando che nel caso di specie il ricorrente non aveva dimostrato in giudizio che il provvedimento finale avrebbe potuto avere un contenuto diverso e a lui favorevole se l'amministrazione avesse tenuto conto delle sue osservazioni, con la conseguente irrilevanza della dedotta violazione del contraddittorio procedimentale alla luce del disposto di cui all'art. 21-octies l. n. 241/1990;

(vii) dichiarava inammissibile il terzo motivo, in quanto contenente censure avverso la nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della "nuova" domanda di concessione edilizia presentata il 9 agosto 2018, e trattandosi pertanto di censure attratte nell'orbita della declaratoria di inammissibilità di cui sopra sub (iii);

(viii) respingeva la domanda di risarcimento dei danni legata agli effetti degli atti impugnati, giudicati legittimi e, quindi, inidonei a integrare una fattispecie di danno ingiusto;

(ix) condannava il ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di causa.

1.2. Riassumendo, il TRGA:

- pur ritenendo illegittimo il primo motivo di ricorso articolato avverso il primo motivo di diniego relativo alla dedotta violazione dell'art. 104, comma 2, l. prov. n. 9/2018, non ha annullato il diniego di concessione edilizia, rilevando che lo stesso era fondato su altri nove motivi ostativi (di natura tecnica), non impugnati dalla parte ricorrente e autonomamente sufficienti a sorreggerne la parte dispositiva di tenore reiettivo;

- riteneva che la parte ricorrente, dopo che il Comune con preavviso di rigetto del 27 luglio 2018 aveva comunicato i dieci motivi ostativi, non avesse presentato osservazioni, qualificando l'atto dell'8-9 agosto 2018 come una nuova domanda di concessione edilizia, e non come domanda integrativa di quella originaria dell'11 giugno 2018, a supporto delle osservazioni formulate in replica ai rilievi svolti dal Comune nella comunicazione dei motivi ostativi;

- rilevava che con tale "nuova" domanda erano stati bensì superati i rilievi tecnici sollevati dal Comune, ma tale domanda era stata respinta dal Comune con il nuovo diniego del 7 dicembre 2018 (previo nuovo preavviso di rigetto del 5 ottobre 2018, impugnato con motivo dichiarato inammissibile sul rilievo della sua natura endoprocedimentale) per contrasto con il citato art. 104 l. prov. n. 9/2018, ormai entrato in vigore alla data di adozione del nuovo atto di diniego, impugnato con ricorso separato (tutt'ora pendente dinanzi allo stesso TRGA).

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l'originario ricorrente, deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) «Error in iudicando. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e art. 1 della l. 241/1990 - Difetto di Motivazione», sotto il profilo dell'erronea qualificazione delle osservazioni e della documentazione dell'8-9 agosto 2018 sub specie di nuova istanza, anziché di osservazioni al preavviso di rigetto del 27 luglio 2018, con la conseguenza che il Comune, se avesse considerato le osservazioni dell'8 agosto 2019 come tali, avrebbe dovuto rilasciare la concessione edilizia, risultando i rilievi tecnici ormai stati superati dalle nuove produzioni documentali in sede procedimentale;

b) «Error in iudicando. Violazione sotto altro profilo dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11-bis, 15 e 15-bis della legge provinciale Bolzano n. 17 del 1993. Violazione dei principi del contraddittorio»;

c) «Error in iudicando. Violazione sotto altro profilo dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della l. 241/1990. Carenza di motivazione - Travisamento dei fatti - Irragionevolezza e illogicità. Violazione dei principi del contraddittorio».

L'appellante chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.

3. Si costituiva in giudizio il Comune appellato, eccependo in via pregiudiziale la «inammissibilità dell'appello e/o improcedibilità dell'appello e/o estinzione del processo amministrativo per originale e/o sopravvenuta mancanza di legittimazione e/o per originale e/o sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla Malleier S.r.l.» (v. così, testualmente, p. 11 della comparsa di costituzione in appello) e contestandone comunque la fondatezza nel merito.

4. All'udienza pubblica del 16 luglio 2020, tenuta come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In linea pregiudiziale di rito si osserva che l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello sollevata dal Comune appellato a p. 11 della comparsa di costituzione è in parte inammissibile e in parte infondata, in quanto:

- in primo luogo, a fronte dell'espressa statuizione di cui sopra sub 1.1(i), reiettiva delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di primo grado e dell'intervento spiegato dal successore a titolo particolare nel diritto controverso, riproposte dal Comune nel presente grado, l'amministrazione appellata era onerata di interporre un'impugnazione incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., riferibile alle sole eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di prima istanza, ma non anche a quelle espressamente respinte, con la conseguente inammissibilità in parte qua dell'eccezione all'esame, essendosi in conseguenza della mancata impugnazione formato il giudicato interno sulla statuizione reiettiva delle eccezioni de quibus, con la conseguente preclusione all'ingresso di ogni relativa questione nel presente grado;

- in secondo luogo, la legittimazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso - ossia, nel giudizio amministrativo di legittimità, nel titolo sottostante alla situazione di interesse legittimo fatto valere in giudizio - ad appellare la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante discende de plano dal combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 111, comma 4, c.p.c.;

- da ultimo, la legittimazione ad appellare in capo al successore a titolo particolare nel diritto controverso, intervenuto in primo grado, trova una base normativa ulteriore ed autonoma nell'art. 102, comma 2, c.p.a., poiché il successore fa valere un autonomo interesse a partecipare al giudizio, essendo il medesimo divenuto l'effettivo titolare del diritto controverso, rispetto alla cui posizione di titolare sostanziale del diritto la parte originaria assume la qualità di sostituto processuale, con la conseguenza che tale intervento non è qualificabile come adesivo dipendente, bensì come intervento autonomo sui generis riconducibile alla predetta disposizione normativa (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2321, con ulteriori richiami giurisprudenziali; C.d.S., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 7293).

5.1. In linea pregiudiziale di rito occorre, altresì, rilevare che è passata in giudicato, per mancanza di impugnazione incidentale da parte dell'amministrazione appellata, anche la statuizione sub 1.1(iv), con la quale è stata dichiarata illegittima la prima ragione posta dal Comune a base del diniego - secondo cui il progetto si sarebbe posto in contrasto con l'art. 104, comma 2, l. prov. 10 luglio 2018, n. 9 - sulla base del rilievo che tale disciplina era entrata in vigore solo in data successiva a quella di adozione dell'atto di diniego (26 settembre 2018).

6. Nel merito i motivi d'appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono fondati.

6.1. Merita, in particolare, accoglimento il profilo di censura, con cui si deduce che l'amministrazione comunale prima, e il TRGA poi, avrebbero ricostruito erroneamente la natura dell'atto procedimentale di parte dell'8-9 agosto 2018, qualificandolo come nuova domanda di concessione edilizia, anziché come osservazioni corredate da documentazione integrativa, presentate in relazione alla nota comunale del 27 luglio 2018, con la quale al richiedente T. Elmar (rispettivamente al tecnico da esso incaricato, arch. K.H. Castlunger) erano stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda presentata in data 11 giugno 2018 (si trattava di dieci ragioni ostative, di cui il primo costituito dall'asserita violazione dell'art. 104, comma 2, l. prov. n. 9, relativo al preteso obbligo di convenzionamento del 100% dei progettati appartamenti), con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni unitamente ad eventuale documentazione.

Infatti, dalla sopra esposta sequenza procedimentale, dal tenore letterale dell'atto dell'8 agosto 2018 - il quale reca il sottotitolo «Controdeduzioni alla nota del 27.07.2018 recante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di concessione edilizia» e, al primo capoverso, esordisce testualmente: «in riferimento al progetto per la riqualificazione energetica con cambio di destinazione d'uso e ampliamento dell'edificio EX Hotel Mallaeier P.ed. 861 C.C. Selva si presentano le seguenti controdeduzioni alla Vs. nota del 27 luglio 2018 recante i motivi asseritamente ostativi all'accoglimento della domanda di concessione edilizia» -, nonché dal contenuto sostanziale dell'atto, recante puntuali repliche/controdeduzioni a ciascuna delle dieci ragioni ostative opposte dal Comune, accompagnate dagli adattamenti progettuali di natura tecnica necessari per conformarsi ai rilievi dell'amministrazione, emerge in modo chiaro ed univoco che l'atto dell'8-9 agosto 2018 giammai poteva qualificarsi come nuova domanda di concessione edilizia.

Invero, tutti i criteri interpretativi che presiedono alla ricostruzione della natura degli atti di parte nell'ambito di un procedimento amministrativo, in primo luogo quello letterale, nella specie ad esito chiaro e univoco e quindi di per sé risolutivo (in claris non fit interpetatio), depongono nel senso che si trattava di atto contenente le osservazioni articolate dal richiedente la concessione (con domanda dell'11 giugno 2018) in risposta ai rilievi ostativi comunicati dal Comune il 27 luglio 2018, peraltro nel rispetto del termine assegnato di 30 giorni, ai sensi dell'art. 11-bis l. prov. n. 17/1993 (Disciplina del procedimento amministrativo).

È, bensì, vero che l'originario ricorrente, dopo aver comunicato le menzionate osservazioni tramite il tecnico incaricato via pec al Comune il tardo pomeriggio dell'8 agosto 2018, il giorno successivo (9 agosto 2018) risulta aver presentato una domanda intitolata «domanda per ottenere la concessione edilizia» con allegata documentazione progettuale e procura conferita al tecnico (sempre nella persona dell'arch. K.H. Castlunger; v. allegato 15 alla citata domanda) - domanda e documentazione, peraltro portanti la data dell'8 agosto 2018, coincidente con quella delle osservazioni -, ma la presentazione di tale domanda era, all'evidenza, imposta dalle modalità di presentazione dei documenti in forma telematica e digitale secondo i moduli al riguardo predisposti dal Comune (v. il vademecum predisposto dal Comune per la formazione e presentazione dei documenti all'ufficio tecnico comunale, sub doc. 14 del fascicolo di secondo grado dell'odierna appellante). Nella sostanza, la presentazione della domanda era pur sempre funzionale all'adeguamento del progetto ai rilievi di natura tecnica sollevati dal Comune nella comunicazione dei motivi ostativi del 27 luglio 2018, tant'è che tra gli allegati a tale "domanda edilizia" figuravano le osservazioni/controdeduzioni dell'8 agosto 2018 (allegato 16), sicché la stessa, nella sostanza, si risolveva nella mera integrazione, con lievi modifiche di natura tecnica, della domanda originaria dell'11 giugno 2018.

La ricostruzione qui propugnata è, altresì, imposta dagli ulteriori principi che presiedono dall'ermeneutica degli atti di parte (quali le istanze volte al rilascio di un provvedimento favorevole), i quali devono essere interpretati sia nel senso conforme all'intenzione effettiva del relativo autore, tenendo conto del suo comportamento complessivo, sia nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno: infatti, seguendo la tesi del Comune, le osservazioni dell'8 agosto 2018 rimarrebbero private di qualsiasi significato, ancorché le stesse risultino essere state redatte contestualmente alla "domanda edilizia" (pure datata 8 agosto 2018 e presentata il giorno successivo) e ripresentate (dopo l'invio a mezzo pec avvenuta il giorno 8 agosto 2018) unitamente alla medesima.

Peraltro, a quest'ultima non può che essere attribuito il significato di domanda integrativa di quella originaria presentata l'11 giugno 2020 in relazione allo stesso progetto (salvo le modifiche/integrazioni imposte dai rilievi formulati dal Comune), a supporto delle osservazioni/controdeduzioni svolte in replica alle ragioni ostative comunicate dall'amministrazione. Siffatto comportamento della parte è, all'evidenza, oggettivamente incompatibile con un'eventuale rinuncia tacita alle osservazioni contestualmente (ri)presentate unitamente alla documentazione integrativa.

Concludendo sul punto, alla luce di quanto sopra del tutto irrilevante si rivela la circostanza della presentazione materiale, in data 9 agosto 2018, di una «domanda per ottenere la concessione edilizia» con nuova procura ed allegata documentazione progettuale, trattandosi di domanda meramente integrativa di quella originaria dell'11 giugno 2018, funzionale a supportare sul piano tecnico le osservazioni formulate per superare i motivi ostativi comunicati dal Comune.

Ne consegue l'illegittimità, per travisamento e carenza assoluta di motivazione, della qualificazione sub specie di domanda nuova da parte dell'amministrazione comunale, con la conseguente erronea reiezione di tale profilo di censura nell'impugnata sentenza.

6.2. Da quanto sopra deriva altresì la fondatezza della censura di violazione del contraddittorio procedimentale, attesa l'evidente inconsistenza del rilievo, contenuto nel gravato provvedimento di diniego del 26 settembre 2018, per cui il richiedente non avrebbe presentato osservazioni entro il termine assegnatogli nella comunicazione dei motivi ostativi del 27 luglio 2018 (nel provvedimento si legge testualmente: «Considerato che entro il succitato termine il richiedente non presentato alcunché»). Risulta, infatti, palese la violazione delle garanzie procedimentali, consistita nell'omessa presa in considerazione dell'apporto collaborativo fornito dall'originario ricorrente e nell'impedimento di ogni confronto dialettico sulle osservazioni ed integrazioni documentali dal medesimo presentate tempestivamente; violazione delle garanzie partecipative, nella specie non superabile dall'applicazione dell'istituto di cui all'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 (nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice), comprovando invero già la stessa declaratoria di illegittimità del primo motivo di diniego che il provvedimento finale avrebbe potuto avere un contenuto diverso se l'amministrazione avesse tenuto conto delle osservazioni dell'istante, con la conseguente fondatezza anche dei profili di censura articolati avverso la statuizione reiettiva di cui sopra sub 1.1(vi).

Neppure è configurabile un contegno di acquiescenza per l'asserita mancata impugnazione in sede giudiziale dei motivi di diniego diversi dal primo, investendo invero il motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'erronea qualificazione, da parte dell'amministrazione, delle osservazioni e della domanda integrativa sub specie di nuova domanda di rilascio della concessione edilizia, l'impianto complessivo del gravato atto di diniego del 26 settembre 2018, basato sull'erroneo presupposto della mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'istante, per le ragioni sopra esposte da ritenersi illegittima, con la conseguenza che resta travolto anche il capo di sentenza sub 1.1(v), per l'effetto espansivo interno scaturente dall'accoglimento del centrale motivo d'appello attinente all'erronea ricostruzione della natura degli atti di parte e della sequenza procedimentale conclusa con il menzionato provvedimento di diniego.

6.3. Sul piano degli effetti conformativi, all'annullamento dell'atto di diniego del 26 settembre del 2020 consegue l'obbligo dell'amministrazione di "riprendere" il procedimento avviato con la domanda di concessione edilizia presentata l'11 giugno 2020 e di esaminare le osservazioni dell'8 agosto 2018 unitamente alla documentazione integrativa presentata il 9 agosto 2018, relative alle nove ragioni ostative (di sostanziale natura tecnica) diverse dalla prima.

Quanto a quest'ultima, si osserva che la declaratoria di illegittimità del primo motivo di diniego, oggetto della statuizione sub 1.1iv), non impugnata in via incidentale dal Comune, copre ormai, con efficacia di giudicato sostanziale, il "tratto" del rapporto amministrativo attinente all'individuazione del regime di convenzionamento applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, ormai resa insensibile allo ius superveniens costituito dalle deliberazioni della giunta provinciale attuative dell'art. 104, comma 2, l. prov. n. 9/2018, espressamente dichiarata inapplicabile ratione temporis, con efficacia di giudicato, al rapporto giuridico amministrativo instaurato tra richiedente e amministrazione in esito alla domanda presentata l'11 giugno 2018.

Si precisa, al riguardo, che il giudicato nel caso di specie deve ritenersi formato sul rapporto e non sull'atto, tant'è che l'appellata sentenza si è espressamente limitata alla declaratoria di illegittimità della prima ragione di diniego, con ciò sostanzialmente interpretando il ricorso di primo grado nel senso che vi era contenuta una correlativa domanda di accertamento, cumulata alla domanda di annullamento (sulla base di un'interpretazione della domanda giudiziale, non specificamente impugnata in via incidentale dal Comune), mentre la domanda di annullamento dell'atto di diniego è stata respinta per mere ragioni di natura processuale; diversamente - ossia, in tesi muovendosi in una logica di natura esclusivamente impugnatoria - l'appellata sentenza si sarebbe fermata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutti motivi di diniego opposti dall'amministrazione.

Concludendo sul punto, in sede di riedizione (parziale) del procedimento, il provvedimento conclusivo dovrà essere adottato "ora per allora", applicando il regime di convenzionamento vigente al momento dell'adozione del primo atto di diniego, ormai "cristallizzata" a tale momento in forza del giudicato formatosi al riguardo (infatti, non può sottacersi che la condotta del Comune, nel qualificare le osservazioni dell'8-9 agosto 2018 come nuova istanza di concessione - sin dal nuovo "preavviso di rigetto" del 5 ottobre 2018 -, appare inficiata da sviamento, in quanto in via surrettizia vòlta a "rendere applicabile" il nuovo regime di convenzionamento entrato in vigore nelle more (lo stesso giorno 5 ottobre 2018) ad un'asserita nuova fattispecie procedimentale.

6.4. Restano assorbiti i profili di censura dedotti avverso le statuizioni d'inammissibilità sub 1.1(iii) e 1.1(vii), dovendosi il preavviso di diniego di cui alla nota comunale del 5 ottobre 2018 (adottato sul presupposto dell'intervenuta presentazione di una "nuova" domanda di concessione edilizia) ritenere caducato per incompatibilità logico-giuridica con la ricostruzione della fattispecie procedimentale quale accolta nella presente sentenza, con il conseguente venir meno del relativo oggetto del contendere.

6.5. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna dell'amministrazione al rilascio della concessione edilizia richiesta con la domanda dell'11 giugno 2018, residuando la necessità di una parziale riedizione del procedimento ed ostandovi il divieto di cui agli artt. 31, comma 3, e 34, comma 2, c.p.a.

Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento per equivalente, attesa la mancata specifica allegazione e prova di un danno concreto ed attuale, anche tenuto conto della persistente chance di conseguimento del bene finale ambìto con la domanda di concessione edilizia presentata l'11 giugno 2018, quale successivamente integrata, in sede di rinnovazione procedimentale (parziale).

7. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppi[o] grado giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell'amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 8889 del 2019), lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il provvedimento di diniego del 26 settembre 2018, con gli effetti conformativi di cui al punto 6.3 della parte motiva della presente sentenza; condanna il Comune di Selva di Val Gardena a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge; dichiara le spese interamente compensate nei confronti dell'originario ricorrente, non costituito nel presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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