Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 30 dicembre 2020, n. 2658

Presidente: Giordano - Estensore: Fornataro

FATTO E DIRITTO

In via preliminare, il Tribunale rileva il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Invero, la ricorrente impugna la delibera con la quale la Regione Lombardia ha stabilito di costituirsi parte civile in un particolare processo penale.

Si tratta di un atto destinato a produrre effetti nel processo penale, la cui cognizione spetta pertanto al giudice ordinario che procede in sede penale.

L'atto non sottende l'esercizio di un potere amministrativo, ma è l'espressione di un potere processuale dell'Ente, che, costituendosi parte civile, ritiene di vantare ragioni di danno in ragione dei fatti oggetto di un particolare processo penale.

Di conseguenza, di tale atto e dei correlati profili relativi alla legittimità della costituzione di parte civile deve conoscere il giudice adito in sede penale.

In definitiva, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

La mancata costituzione dell'amministrazione regionale conduce a non adottare determinazioni in punto di spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1) dichiara inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda;

2) nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.