Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I stralcio
Sentenza 4 gennaio 2021, n. 1

Presidente: Panzironi - Estensore: Mangia

Premesso che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione meglio indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento;

- a tali fini il ricorrente - dopo avere rappresentato che l'esclusione de qua è stata disposta in ragione della mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla procedura - ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, insistendo - in particolare - sull'illogicità del modus operandi dell'Amministrazione, attesa la "regolare convocazione dell'interessato alla prova scritta";

- con atto depositato in data 31 ottobre 2011 si è costituito il Ministero della Giustizia, il quale - il successivo 23 ottobre 2020 - ha prodotto documenti;

- a seguito del deposito di una memoria in data 13 novembre 2020, il successivo 10 dicembre 2020 il difensore del ricorrente ha prodotto "note di udienza", ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 e dell'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, con cui ha chiesto il passaggio in decisione della causa, attestando, tra l'altro, "la partecipazione all'udienza con trattazione scritta" di un praticante;

- all'udienza pubblica di smaltimento dell'11 dicembre 2020 il ricorso - previo avviso del Presidente in ordine a profili di improcedibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 73, u.c., c.p.a. - è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che - in linea con quanto indicato dal Presidente nel corso dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 73, u.c., c.p.a. - sussistano giusti motivi per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa della mancata rituale impugnazione di tutti gli atti e i provvedimenti in seguito adottati dall'Amministrazione e, in particolare, della graduatoria finale del concorso (la quale risulta essere stata approvata con P.D.G. del 23 novembre 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 29 febbraio 2012), in quanto:

- come ribadito dalla giurisprudenza in materia, sussiste il principio generale secondo cui - in caso di procedimenti di tipo concorsuale - l'impugnazione inizialmente proposta, concernente il bando, giudizi di non idoneità, provvedimenti di esclusione e/o provvedimenti di non ammissione a successive prove di esame (come nel caso in trattazione), deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l'approvazione della graduatoria finale, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4241; T.A.R. Campania, Napoli, n. 3486 del 2020; T.A.R. Lazio, Roma, n. 3366 del 2020; Puglia, Bari, Sez. III, 29 aprile 2010, n. 1656; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 23 dicembre 2008, n. 4287);

- fermo restando l'onere di impugnazione immediata dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso - quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente e autonomamente lesivi - sussiste, quindi, inequivocabilmente anche l'onere del concorrente di impugnare - entro il termine di legge - il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ossia la graduatoria finale;

- tale principio trova origine essenzialmente nel rilievo che l'atto conclusivo del procedimento concorsuale non può ritenersi travolto dall'eventuale annullamento di atti presupposti;

- come noto, si può consentire alla non necessità di impugnazione dell'atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente. Diversamente, quando l'atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venire meno la necessità di procedere ad una corretta impugnazione dell'atto finale, pena la improcedibilità del ricorso;

- tanto accade, con riferimento ai pubblici concorsi, nel rapporto tra esclusione e provvedimento di approvazione della graduatoria finale, dove quest'ultimo non si pone, rispetto all'esclusione di uno o più concorrenti, in rapporto di consequenzialità immediata e diretta, in quanto comporta una valutazione di dati ed interessi più ampia, tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti e non solo di quelli esclusi (cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, n. 12547 del 2018);

- una volta affermato il principio dell'obbligatorietà dell'impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento, ossia della graduatoria finale, a cui si accompagna l'obbligo di notificazione del gravame ad almeno un controinteressato, da identificare non con un semplice candidato al concorso bensì con un concorrente utilmente posizionato in quest'ultima, ne consegue che la mancata impugnazione della graduatoria comporta carenza di interesse da parte del ricorrente alla pronuncia avverso il provvedimento di esclusione dal concorso, giacché anche l'eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere su un atto (rectius: la graduatoria finale) ormai insindacabile (cfr., ex multis, C.d.S., n. 1519 del 23 marzo 2004; C.d.S., n. 4320 del 29 luglio 2003);

Ritenuto - in sintesi - che il ricorso vada dichiarato improcedibile ex art. 35 c.p.a.;

Ritenuto, peraltro, che - in ragione delle peculiarità della vicenda - sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, ai sensi dell'art. 35 c.p.a.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Marazza

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