Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 5 gennaio 2021, n. 158

Presidente: Corradino - Estensore: Puliatti

FATTO

1. Con ricorso al T.A.R. per il Lazio, Fiorella F. impugnava l'esito delle prove scritte al concorso indetto dall'INPS per l'assunzione di 967 funzionari (consulente protezione civile AREA C - posizione economica C1).

La ricorrente lamentava, in particolare: 1) l'eccesso di potere sotto il profilo della erroneità nella parte in cui il quesito n. 28 della prima prova scritta (organo competente a definire il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001) avrebbe tra l'altro recato due risposte egualmente esatte ("il Governo" e "le stesse Pubbliche Amministrazioni") ritenendo tuttavia errata quella fornita dalla ricorrente ("le stesse Pubbliche Amministrazioni"); 2) l'eccesso di potere sotto il profilo della erroneità nella parte in cui il quesito n. 21 ("il dipendente pubblico può esercitare attività professionale esterna?") sarebbe stata ritenuta errata la risposta data dalla ricorrente ("sì al di fuori dell'orario di lavoro"); 3) la violazione del principio dell'anonimato e della segretezza dei pubblici concorsi nella parte in cui le buste ove erano collocati gli elaborati sarebbero state così trasparenti da poter scorgere il codice identificativo del singolo concorrente.

2. Con la sentenza in epigrafe, il ricorso veniva accolto in parte per la fondatezza del motivo sub 1), con condanna dell'INPS alle spese di giudizio.

Il primo giudice ha ritenuto che il quesito di cui si controverte (n. 28 della prima prova scritta) "non era senz'altro formulato in modo tale da far emergere, con chiarezza e precisione, quale fosse l'organo chiamato in via generale o comunque principale ad esercitare una simile competenza nella direzione sopra indicata".

L'accoglimento del solo primo motivo era sufficiente per il raggiungimento della prescritta soglia di idoneità (21/30) e, pertanto, gli ulteriori motivi venivano assorbiti.

3. In data 8 gennaio 2019, la ricorrente sosteneva la prova orale del concorso, superandola brillantemente.

4. In data 18 febbraio 2019, l'INPS notificava l'appello in esame, con cui lamentava l'erroneità ed ingiustizia della sentenza in epigrafe.

5. Con ordinanza n. 1310/2019 del 14 marzo 2019, questa Sezione rigettava la domanda cautelare.

6. In data 1° luglio 2019, la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato e destinata a prestare servizio presso la Filiale Metropolitana di Napoli Area Nord Camaldoli/Vomero (cfr. Determinazione INPS - Direzione Centrale Risorse Umane - n. 306 del 28 giugno 2019, depositata il 12 luglio 2019).

7. Con determina n. 107 del 2 ottobre 2020, depositata in giudizio dall'appellata in data 24 febbraio 2020, l'INPS ha disposto l'assunzione di tutti gli idonei mediante scorrimento integrale della graduatoria del concorso.

8. Con memoria depositata il 5 dicembre 2020, l'appellata chiede la cessazione della materia del contendere o la reiezione dell'appello.

9. Con note di udienza depositate il 3 dicembre 2020, l'INPS chiede la decisione dell'appello.

10. Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

2. Come statuito dal primo giudice, è fondata la censura con cui la ricorrente in primo grado lamentava la mancata ammissione alla prova orale per insufficienza del punteggio riportato, in conseguenza dell'erronea formulazione del quesito n. 28 della prova scritta e, conseguentemente, dell'eccesso di potere in cui è incorsa l'Amministrazione in sede di valutazione.

La ricorrente, infatti, ha denunciato l'eccesso di potere sotto il profilo della erroneità del quesito a risposta multipla n. 28 della prima prova scritta (organo competente a definire il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001), nella parte in cui recava due risposte egualmente esatte ("il Governo" e "le stesse Pubbliche Amministrazioni"); l'Amministrazione, tuttavia, riteneva errata quella fornita dalla ricorrente ("le stesse Pubbliche Amministrazioni").

Il T.A.R. ha correttamente ricordato che, per costante giurisprudenza, "non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (C.d.S., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, T.A.R. Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; T.A.R. Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; T.A.R. Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte - soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata - ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente.

A seguito della attribuzione del relativo punteggio per la correttezza della risposta fornita al quesito n. 28 (1 punto), la ricorrente (che aveva ottenuto punti 20,50) raggiungeva punti 21,50, superando la soglia minima prevista per l'ammissione alla prova successiva, e poteva sostenere l'esame orale che superava con esito positivo, tanto da essere utilmente collocata in graduatoria e assunta con riserva circa l'esito del presente appello (cfr. determina n. 306 del 28 giugno 2019, depositata dall'INPS in giudizio il 12 luglio 2019).

Successivamente, tutti gli idonei del concorso, peraltro, sono stati assunti (cfr. determina 107/2020).

3. In conclusione, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

4. Le spese della presente fase di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

L. Tramontano (cur.)

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