Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 29 gennaio 2021, n. 2090

Presidente: Sorrentino - Relatore: Giudicepietro

Rilevato che:

Riccardo P. ricorre con un unico motivo avverso l'Agenzia delle entrate per l'annullamento della sentenza n. 32/10/13 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, pronunciata il 13 marzo 2013, depositata il 15 maggio 2013 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'Ufficio, in controversia relativa all'impugnazione del diniego tacito di rimborso Irap per gli anni 1998, 1999 e 2000;

l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 18 novembre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

con l'unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione di legge, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;

secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe erroneamente ritenuto assoggettabili ad Irap i proventi dell'attività di sindaco ed amministratore di società di capitali, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sarebbero imponibili ai fini Irap;

il motivo è inammissibile;

il ricorrente, socio fondatore di due società di servizi contabili e di assistenza commerciale, sostiene di aver svolto la "sua personale" attività di sindaco e di amministratore per alcune società, attivando una propria posizione fiscale, con autonoma partita Iva, per tenere distinta tale attività personale, esercitata con una struttura organizzativa minimale (autovettura, personal computer e pochi arredi e suppellettili da ufficio), da quella espletata collettivamente con altri professionisti, soci dell'associazione professionale e della società di servizi;

secondo il ricorrente, i proventi di tale attività non erano assoggettabili ad Irap, come chiarito dalla Corte di cassazione con numerosi provvedimenti in materia;

invero, in tema di Irap, questa Corte ha affermato che «qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 8 del d.lgs. n. 446 del 1997, che richiama solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1 (ora art. 53, comma 1), del d.P.R. n. 917 del 1986 e non anche quelle di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) (successivamente, di cui all'art. 47, comma 1, lett. c-bis, e, ora, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), dello stesso decreto» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17987 del 4 luglio 2019);

dunque, il dottore commercialista, che svolga anche attività di sindaco di società, non soggiace ad Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata (vedi Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16372 del 3 luglio 2017, secondo cui «per la soggezione all'IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto ad un'attività rilevante quale organo di una compagine terza»);

di contro, deve rilevarsi che non ha diritto al rimborso dell'Irap il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente (in tal senso numerosi precedenti di questa Corte, tra cui Cass., 5 marzo 2012, n. 3434; Cass., 19 marzo 2014, n. 6418; Cass., 23 gennaio 2017, n. 1712; Cass., 29 settembre 2016, n. 19327; Cass., 10 maggio 2019, n. 12495);

questa Corte ha anche chiarito che «in tema di IRAP, il professionista (nella specie, commercialista) il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 766 del 15 gennaio 2019; vedi anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4576 del 15 febbraio 2019);

alla luce dei principi citati, deve ritenersi che il libero professionista non è automaticamente escluso dall'imposizione con riferimento all'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali;

pertanto, il contribuente, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività, chiedendo lo scorporo dei relativi proventi, ed il giudice di merito deve effettuare un valutazione specifica e separata di tale porzione, ben distinta, di attività (Cass., 2018/12052);

anche nell'ipotesi in cui il professionista eserciti la propria attività nell'ambito di strutture organizzative altrui, ed in particolare quale organo di una compagine terza, la sussistenza, o meno, del presupposto dell'imposta sulle attività produttive dipende dall'accertamento, in fatto, dell'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa, che faccia capo allo stesso professionista ed alla quale egli faccia ricorso per adempiere a tale funzione (in tal senso Cass. n. 4576/2019 citata, secondo cui non vi è «nessun necessario automatismo che, in conseguenza dell'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di compagini terze, esoneri inevitabilmente dall'imposizione il professionista, sul quale grava invece, pacificamente - Cass. 11 aprile 2017, n. 9325 -, rispetto alla domanda di rimborso dell'i.r.a.p. già versata ed asseritamente non dovuta, l'onere di provare l'assenza del presupposto d'imposta, ovvero dell'autonoma organizzazione»);

nel caso in esame, la C.t.r., muovendo dalla premessa che i compensi dell'attività di amministratore e sindaco presso società terze potevano non essere assoggettate all'Irap, ove il commercialista avesse dimostrato di non avvalersi [di] una autonoma organizzazione, ha rilevato in fatto che il dr. P. svolgeva l'attività di amministratore solo per lo Studio Covre s.r.l. (tecnicamente il CED), società di servizi intimamente connessa alla sua attività professionale, e svolgeva le funzioni di sindaco per poche società, agendo nel contesto di una struttura professionale organizzata (studio associato);

secondo i giudici di appello non corrispondeva al vero che il CED fosse un soggetto diverso, poiché aveva gli stessi soci dell'associazione di professionisti, la stessa sede del professionista e dello studio associato, gli stessi clienti, lo stesso bacino di utenza per le stesse prestazioni di servizio;

la C.t.r., quindi, ha ritenuto che l'accertata disponibilità, da parte del dr. P., di mezzi e strutture della società di servizi e dell'associazione professionale, in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, integrasse il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto per l'imponibilità ai fini dell'Irap, elemento ricavabile anche dall'entità dei corrispettivi per l'attività svolta e delle spese indicate in dichiarazione dal professionista, di cui non era chiarita la natura;

in tema di Irap, l'accertamento del "requisito della autonoma organizzazione... spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato" (Cass., Sez. un., 10 maggio 2016, n. 9451);

pertanto, il ricorso risulta inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi, consistente nell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello, sulla base di una corretta applicazione dei principi sopra richiamati;

sul punto, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., nella specie neppure invocata, da interpretarsi come riduzione del sindacato al minimo costituzionale ovverosia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053);

il ricorrente deve essere condannato al pagamento all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.900,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

R. Garofoli

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