Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 29 gennaio 2021, n. 2150

Presidente: Sestini - Relatore: Moscarini

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 3 gennaio 2018 Salvatore M. convenne davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Aversa e l'Anas s.p.a. per sentir pronunciare la condanna dei medesimi al risarcimento del danno per il sinistro occorso in data 28 febbraio 2008 sulla strada statale 7-bis Nola-Villa Literno quando, mentre percorreva la strada a bordo della propria autovettura, era costretto a fermarsi, restava in panne, andava a procurarsi della benzina e, nel tornare indietro, all'atto di attraversare lo spazio tra le due carreggiate, a causa dell'ora tarda e della nebbia, non si avvedeva di essere su un viadotto e precipitava per 15 metri, procurandosi gravi danni alla persona.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1574 del 7 giugno 2017, tenuto conto che la fattispecie era riconducibile all'art. 2051 c.c., ritenne che nel caso in esame vi fosse stata una condotta negligente, imprudente o imperita della vittima che aveva interrotto il nesso causale e rigettò conseguentemente la domanda. Argomentò nel senso che il M. era stato imprudente a mettersi alla guida della sua vettura senza avere un sufficiente rifornimento di carburante e con ulteriore imprudenza, invece di chiamare un soccorso, si era incamminato sulla carreggiata ed aveva scavalcato il guard-rail nonostante le avverse condizioni climatiche e di visuale.

2. Il M. propose appello chiedendo la riforma nel merito della sentenza di primo grado; si costituì l'Anas s.p.a. sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e la Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza n. 3728 del 24 dicembre 2018, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. condannando l'appellante alle spese del grado.

3. Avverso la sentenza di primo grado il M. propone ricorso per cassazione, per saltum, sulla base di tre motivi (il ricorso consta di 71 pagine) premettendo, alla trattazione dei medesimi, n. 57 pagine costituite dalla pedissequa trascrizione di tutti gli atti giudiziali del primo grado, della sentenza del Tribunale, di tutti gli atti giudiziali del grado di appello e dell'ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli. L'Anas non ha proposto difese.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile perché il modo in cui il ricorrente ha inteso assolvere all'onere di esposizione del fatto, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., ha carattere marcatamente eccedentario, atteso che la parte dell'esposizione consta di 57 pagine contenenti, con la tecnica dell'assemblaggio, la riproduzione di atti processuali del giudizio di merito.

Va osservato che il requisito - a pena di inammissibilità richiesto dall'art. 366, 1° comma, n. 3, c.p.c. - della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando, come nella specie, vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti del giudizio di merito in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. un., 17 luglio 2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse per il giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8 maggio 2012, n. 6909), con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 16 febbraio 2012, n. 2223; Cass., 12 settembre 2011, n. 18646; Cass., 22 ottobre 2010, n. 21779; Cass., 23 giugno 2010, n. 15180; Cass., 18 settembre 2009, n. 20093; Cass., Sez. un., 17 luglio 2009, n. 16628). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì statuito che la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all'esposizione del fatto ma ometta di collegare a tale esposizione le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta, non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali (Cass., 3, n. 5640 del 9 marzo 2018; Cass., 6-3, n. 19047 del 28 settembre 2016).

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6 luglio 2015, n. 13827; Cass., 18 marzo 2015, n. 5424; Cass., 12 novembre 2014, n. 24135; Cass., 18 ottobre 2014, n. 21519; Cass., 30 settembre 2014, n. 20594; Cass., 19 giugno 2014, n. 13984; Cass., 20 gennaio 2014, n. 987; Cass., 28 maggio 2013, n. 13190; Cass., 20 marzo 2013, n. 6990; Cass., 20 luglio 2012, n. 12664; Cass., 23 luglio 2009, n. 17253; Cass., 19 aprile 2006, n. 9076; Cass., 23 gennaio 2006, n. 1221).

In subordine si osserva che il ricorso sarebbe comunque destinato alla inammissibilità ove si passasse all'esame dei motivi, tutti di merito, volti a sollecitare questa Corte ad un riesame della fattispecie.

Con essi si censura, infatti, la sentenza per violazione dell'art. 2051 e 2043 c.c. con riguardo al capo di pronuncia che non ha riconosciuto la responsabilità del custode, esclusivamente con argomentazioni di fatto; la violazione degli artt. 112 e 191 ss. c.c. circa la mancata ammissione della CTU estimativa dello stato dei luoghi e di quella contabile del danno fisico subìto dal ricorrente, anche qui con argomenti puramente fattuali, ed infine la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2721 c.c. per omesso prosieguo della prova testimoniale richiesta nelle persone degli agenti intervenuti nell'immediatezza della caduta sui luoghi dell'incidente. Anche quest'ultima censura è puramente fattuale.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. "raddoppio" del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per spese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

L. Alibrandi (cur.)

Codice penale

La Tribuna, 2024

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024

A. Massari

Il codice dei contratti pubblici

Maggioli, 2024