Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione III
Sentenza 5 febbraio 2021, n. 457

Presidente: Quiligotti - Estensore: Salone

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 4 dicembre 2020 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente in epigrafe, società partecipante alla procedura negoziata per l'affidamento dei "lavori per la riqualificazione energetica della Scuola Elementare Plesso Don Bosco - Interventi di adeguamento sismico" indetta dal Comune di Siculiana, ha impugnato il verbale di gara del 29 ottobre 2020 col quale è stata riammessa alla procedura l'impresa RENOVA Restauri s.r.l. in seguito al reclamo dalla stessa proposto avverso la sua esclusione, disposta con verbale in data 13 ottobre 2020, ed è stato provvisoriamente aggiudicato l'appalto alla PROFAS Costruzioni s.r.l., con sede in Brolo (ME) Via Toscanini, n. 1, previa revoca della precedente aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ditta Militello Costruzioni s.r.l. con verbale in data 13 ottobre 2020; la società ricorrente ha chiesto altresì l'accertamento del proprio diritto all'aggiudicazione dell'appalto;

- con motivi aggiunti depositati il 18 gennaio 2021 ha impugnato, chiedendone parimenti l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, la determina Dirigenziale - Area IV - Urbanistica Edilizia SUAP LLPP - n. 300 del 16 dicembre 2020 di approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi alla PROFAS Costruzioni s.r.l.;

- a sostegno delle spiegate impugnative ha posto il motivo di censura di "Eccesso di potere - Violazione di legge - Violazione dei punti 4.2.2 e 4.2.3 della lex specialis - Violazione degli artt. 38, comma 3, 46 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 - Violazione della par condicio competitorum - Sviamento";

- la PROFAS Costruzioni s.r.l. e il Comune di Siculiana si sono costituiti in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

Considerato che alla camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2020 il ricorso è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti.

Rilevato che il punto 4.2.2, Parte III, lett. A, della lettera di invito - costituente lex specialis di gara - sotto la rubrica "Motivi di esclusione legati a condanne penali" prevede: "Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linea guida del MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016).

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità".

Considerato che, conformemente al primo comma della disposizione citata, il legale rappresentante della RENOVA Restauri s.r.l. ha effettuato, nell'ambito del documento di gara unico europeo (DGUE) da lui sottoscritto digitalmente, la dichiarazione dei requisiti morali anche per i soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, ivi compresi il direttore tecnico cessato e quello in carica, dei quali ha peraltro indicato il nominativo e i dati anagrafici (luogo e data di nascita).

Ritenuto che tale adempimento è sufficiente a soddisfare il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis, e ciò a prescindere dalla sussistenza e regolarità delle ulteriori dichiarazioni allegate al DGUE sulle quali si impuntano i motivi di censura spiegati dalla parte ricorrente.

Ritenuto non di meno che, quanto a queste ultime, i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, atteso che:

1) secondo consolidata giurisprudenza amministrativa "l'omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza dei reati ostativi di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006 [oggi art. 80 d.lgs. n. 50/2016], lungi dal rappresentare una "falsa dichiarazione" (di per sé idonea a giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara), si configura come "mancanza di una dichiarazione sostitutiva", in quanto tale certamente ammissibile al soccorso istruttorio; pertanto la richiamata omissione non è riconducibile alla nozione di "incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, [di] difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali" di cui al successivo articolo 46, comma 1-bis (ipotesi in cui la lacuna imputabile al concorrente non ammette il ricorso al "soccorso istruttorio" e comporta ex se l'esclusione dalla gara)" (così C.d.S., sez. V, 21 agosto 2017, n. 4048; in termini T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 26 ottobre 2018, n. 6324);

2) l'omessa indicazione del luogo e della data di nascita di uno dei soggetti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 nella dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante il modello di DGUE non costituisce causa di esclusione dalla gara, dovendosi ritenere sufficiente, a norma della lex specialis, l'indicazione del solo nominativo, come espressamente richiesto dal ricordato punto 4.2.2, Parte III, lett. A, comma 1, della lettera di invito.

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso, come integrato con i motivi aggiunti, non possa trovare accoglimento.

Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività svolta limitata alle fasi di studio e introduttiva e alla concentrazione del giudizio definito in sede di trattazione della domanda cautelare con sentenza in forma semplificata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato con i motivi aggiunti, lo rigetta.

Condanna la Militello Costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore di PROFAS Costruzioni Società a responsabilità limitata e del Comune di Siculiana, che si liquidano per ciascuno di essi in euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.