Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-quater
Sentenza 10 febbraio 2021, n. 1633
Presidente: Mezzacapo - Estensore: Andolfi
Premesso che, con ricorso notificato ad ARPA Lazio, a LUTECH s.p.a. ed a BV TECH s.p.a. il 19 gennaio 2021, depositato il 20 gennaio 2021, l'impresa ricorrente impugna gli atti e i provvedimenti della procedura aperta telematica sopra la soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento del Servizio di gestione delle infrastrutture informatiche dell'ARPA Lazio (CIG 8444514965), pubblicati in data 21 dicembre 2020 sulla piattaforma telematica di negoziazione STELLA (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio) ivi inclusi: a) il provvedimento di aggiudicazione (deliberazione n. 161 del 21 dicembre 2020) all'operatore economico RTI BV TECH s.p.a. - PROGESI s.p.a. - HORTUS s.r.l., in pari data comunicato attraverso la piattaforma telematica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016 unitamente ai verbali di gara; b) il verbale di gara del 9 dicembre 2020; c) il verbale di gara del 7 dicembre 2020; d) il verbale di gara del 3 dicembre 2020; e) i verbali di gara del 24 novembre 2020; f) il verbale di gara del 5 novembre 2020.
Ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall'art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Considerato, infatti, che la ricorrente, classificata al 3° posto nella graduatoria definitiva, con il secondo motivo di impugnazione deduce violazione del disciplinare di gara per erronea valutazione dell'offerta tecnica ed erronea attribuzione del punteggio all'offerta della ricorrente, in asserita violazione della clausola indicata al numero 17 e al numero 17.1 del disciplinare di gara.
Considerato che, per la valutazione dell'offerta tecnica, il disciplinare di gara, alla clausola 17.1, prevedeva la possibilità di attribuire fino a 70 punti, così suddivisi:
- 20 punti per il punteggio discrezionale;
- 15 punti per il punteggio quantitativo;
- 35 punti per il punteggio tabellare, intendendosi per punteggio tabellare il punteggio fisso predefinito da attribuire in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
In particolare, nell'ambito dei 35 punti da attribuire mediante il criterio tabellare, erano previsti 5 punti in relazione al sotto-criterio di valutazione 1.B.
Il sotto-criterio 1.B consisteva nell'esperienza pregressa documentata di almeno 5 anni su rete di sensori ambientali; la ricorrente contesta l'attribuzione di punti zero per il suddetto sotto-criterio nonostante essa possedesse, a suo avviso, l'esperienza quinquennale per la gestione di una rete di sensori ambientali, in quanto affidataria del servizio presso la medesima stazione appaltante in forza del contratto efficace dal mese di gennaio 2015 e tuttora in corso di svolgimento.
Osserva la ricorrente che, attribuendo i 5 punti ad essa spettanti, il punteggio da essa conseguito salirebbe da 55 punti a 60 punti per l'offerta tecnica, per cui, complessivamente il punteggio finale risulterebbe 89,35 punti, con la collocazione al 2º posto nella graduatoria.
Nella prospettazione della ricorrente, qualora l'omessa attribuzione del punteggio dovesse dipendere dalla mancata allegazione della documentazione comprovante l'esperienza, la commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto esercitare il soccorso istruttorio, essendo già indicata nella busta A la documentazione amministrativa comprovante l'esperienza tecnica, coincidente con il requisito soggettivo della qualificazione, in ogni caso perfettamente a conoscenza della stazione appaltante, in quanto parte contraente del precedente contratto.
A giudizio del Collegio, si deve considerare che il disciplinare di gara prevedeva che l'offerta tecnica dovesse contenere una relazione tecnica con la espressa indicazione di quanto offerto, con riferimento esplicito alla lettera identificativa del criterio di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico, corrispondente, nel caso di specie, al sotto-criterio 1.B; in mancanza di riferimenti puntuali ai suddetti criteri, tali da consentire la valutazione dell'offerta, la valutazione sarebbe stata espressa con la dicitura "non valutabile" e non sarebbe stato attribuito alcun punteggio.
Con specifico riferimento al sotto-criterio 1.B il modello di offerta tecnica prevedeva che dovesse essere dichiarata l'eventuale esperienza pregressa di almeno 5 anni su rete di sensori ambientali, allegando adeguata documentazione.
Nell'offerta tecnica presentata dalla ricorrente non risulta dichiarata, né documentata, la pregressa esperienza tecnica nella gestione delle reti di sensori ambientali, per cui legittimamente la commissione aggiudicatrice ha ritenuto non valutabile tale esperienza e non ha attribuito il punteggio tabellare previsto dalle regole di gara.
Neppure si può ritenere che la commissione aggiudicatrice avesse potuto desumere l'esperienza tecnica dell'offerente dalla documentazione amministrativa contenuta nella busta A e presentata per la partecipazione alla gara, esercitando il soccorso istruttorio al fine di consentire la valutazione di un elemento dell'offerta tecnica non contenuto in essa.
Infatti la finalità del soccorso istruttorio è quella di consentire l'integrazione della documentazione amministrativa già prodotta al fine della partecipazione alla gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale e non anche di consentire all'offerente di completare l'offerta in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione dei principi di immodificabilità e segretezza delle offerte, di imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti; per l'effetto, vanno ritenute astrattamente ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell'offerta, ivi compresi quelli essenziali ai fini della valutazione tecnica; tale principio è rimasto immutato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che l'art. 83, comma 9, del vigente Codice dei contratti pubblici esclude in radice che le carenze essenziali dell'offerta economica e dell'offerta tecnica possano beneficiare del soccorso istruttorio (cfr. C.d.S., Sez. V, 26 marzo 2020, n. 2130).
Ritenute, pertanto, infondate le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso.
Ritenuto, di conseguenza, inammissibile il primo motivo di ricorso, per difetto di interesse; se pure il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario avesse dovuto essere escluso per mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara, la ricorrente, in virtù del punteggio legittimamente attribuito, risulterebbe classificata al 2º posto nella graduatoria e non potrebbe, pertanto, conseguire l'affidamento del servizio.
Ritenuto, infine, infondato il terzo motivo di impugnazione proposto in via subordinata per l'annullamento della procedura di gara; ad avviso della ricorrente il bando di gara dovrebbe essere annullato qualora i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nella fase precedente la presentazione delle offerte possano aver determinato confusione e incertezza sui requisiti di partecipazione.
Il motivo è infondato perché nessuna incertezza può essere stata determinata dai cosiddetti chiarimenti nella interpretazione del disciplinare di gara, non solo perché i chiarimenti non possono modificare le regole di partecipazione alla selezione, ma soprattutto perché, nel caso specifico, il disciplinare di gara al punto numero 7.3 prevedeva con la massima chiarezza che i requisiti di cui al precedente punto dovessero essere posseduti da ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento.
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere parzialmente respinto per infondatezza e, per il resto, dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Ritenuto, infine, che le spese processuali debbano essere interamente compensate tra le parti costituite, per la complessità delle questioni giuridiche dibattute.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in parte e, per il resto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.