Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina
Sentenza 12 febbraio 2021, n. 59

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Torano

Considerato che con il ricorso all'esame, avviato per la notifica il 30-31 dicembre 2020 e depositato il 26 gennaio 2021, parte ricorrente ha gravato l'atto impugnato deducendo, tra l'altro, violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa sezione staccata 4 ottobre 2018, n. 504, con la quale il Comune di Latina è stato condannato, ex artt. 31 e 117 c.p.a., a pronunciarsi sulla richiesta di variante degli strumenti urbanistici esistenti formulata dalla società ricorrente con nota assunta dall'ente locale al prot. n. 41114 del 14 marzo 2018.

Ritenuto in primo luogo che il ricorso sia ammissibile poiché, disattendendosi sul punto l'eccezione preliminare sollevata dal Comune di Latina, il provvedimento impugnato ha un contenuto autonomamente lesivo della sfera giuridica soggettiva di parte ricorrente, negandole il bene della vita che le è stato riconosciuto dalla citata sentenza di questa sezione staccata del 4 ottobre 2018.

Considerato che si configura un'elusione del giudicato nel caso in cui l'Amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle in termini sostanziali, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (ius receptum: C.d.S., sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5779; sez. V, 4 giugno 2019, n. 3747; sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175).

Considerato che, sempre con riferimento all'elusione del giudicato, "essa implica che il riesercizio del potere sia caratterizzato dalla sostanziale fittizietà dell'attività valutativa, nel senso che, in luogo di una puntuale effettiva attività rinnovatoria, estrinsecata in un giudizio coerente con i rilievi contenuti nel giudicato, emerga con chiarezza la deliberata volontà di pervenire omnimodo a un risultato conforme a quello del giudizio annullato" (C.d.S., sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4059; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 6 novembre 2017, n. 1568).

Ritenuto che, stante quanto sopra, non possa quindi condividersi quanto assunto dal Comune di Latina e cioè che l'Amministrazione non sia "tenuta giuridicamente a determinarsi in relazione alla richiesta di variante" degli strumenti urbanistici presentata dalla società ricorrente, poiché se è vero che, in linea generale, le scelte di pianificazione territoriale sono connotate da un'ampia discrezionalità, è altrettanto vero che, nella specie, per effetto della prefata sentenza amministrativa del 4 ottobre 2018, passata in giudicato, sussiste in capo al Comune resistente uno specifico obbligo di esprimersi sull'istanza presentata dal privato sì che, diversamente opinando, si perpetuerebbe lo stato di inerzia già oggetto di condanna e, dunque, si giungerebbe surrettiziamente al medesimo esito già dichiarato illegittimo.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia manifestamente fondato e che la palese fondatezza delle sopra illustrate censure comporti l'assorbimento degli ulteriori mezzi di impugnazione proposti.

Ritenuto che vada anche respinta la domanda riconvenzionale dell'Amministrazione resistente di revocare la nomina del commissario ad acta sostitutivo di cui alla prefata sentenza amministrativa del 4 ottobre 2018, permanendo allo [stato] l'inadempienza del Comune di Latina a quanto in essa stabilito.

Ritenuto che le spese di giudizio possano seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto impugnato in elusione del giudicato.

Condanna il Comune di Latina al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato; compensa le spese tra Amministrazione e interventore ad adiuvandum.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.