Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 20 febbraio 2021, n. 134

Presidente: Caruso - Estensore: Vitali

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società Traffic s.r.l., seconda classificata nella graduatoria finale, ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Liguria, n. 7395/2020 del 27 novembre 2020, con il quale è stata aggiudicata alla società Peoplemovers Service s.r.l. la procedura negoziata, svolta per conto della ASL n. 4 della Liguria, per l'affidamento in concessione, secondo il criterio del miglior prezzo, del servizio di gestione dei parcheggi e di controllo della sosta nelle aree interne di proprietà della ASL relative al Presidio di Rapallo sito in via San Pietron n. 8, per un periodo di due anni.

A sostegno del gravame ha dedotto un unico motivo di ricorso, come segue: violazione del bando di gara. Violazione dell'art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere per travisamento - Carenza e/o inadeguatezza di motivazione.

Deduce che la società aggiudicataria non possiederebbe i requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e dal punto 7.B della lettera di invito, in quanto non sussisterebbe coerenza e congruenza contenutistica tra l'attività prevalente risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio (esercizio di trasporti a fune - codice Ateco n. 52.21.90), e l'oggetto del contratto di appalto (gestione in concessione di parcheggi e autorimesse - codice Ateco n. 52.21.50).

Si sono costituite in giudizio la Regione Liguria e la controinteressata Peoplemovers Service s.r.l., controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

In particolare, le parti resistenti obiettano che la legge di gara non faceva riferimento al possesso di specifici codici Ateco, i quali rivestono comunque una finalità puramente statistica, e che l'oggetto sociale della società aggiudicataria, come risultante dalla visura C.C.I.A.A., include comunque la gestione dei parcheggi.

A ciò si aggiunga che l'aggiudicataria, in sede di verifica del possesso dei requisiti, ha esibito un contratto avente un oggetto analogo alla gara de qua agitur, in quanto concernente la "gestione e manutenzione del sistema di collegamento people mover di Pisa", ossia un sistema di collegamento tra l'aereoporto Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa centrale, comprensivo di parcheggi, ivi inclusi i parcheggi scambiatori, la viabilità di connessione e le relative pertinenze.

Con ordinanza 15 gennaio 2021, n. 20 la sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del decreto dirigenziale di aggiudicazione.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2021 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Giova prendere le mosse dalla lettera di invito, che, al punto 7, stabiliva che "Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: [...] B) Requisiti di natura professionale. L'operatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero iscrizione ai relativi collegi o organi professionali".

Orbene, per costante giurisprudenza, l'iscrizione camerale è assurta, nell'impostazione del codice appalti, a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a, e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lett. b) e c) del medesimo comma, e l'utilità sostanziale della certificazione camerale consiste nel filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una specifica professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico (cfr. T.A.R. Liguria, II, 4 febbraio 2020, n. 81; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 30 novembre 2017, n. 1887; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 12 dicembre 2018, n. 7130).

Ai fini del possesso del relativo requisito, il Consiglio di Stato ha sempre sottolineato - ancora di recente - la rilevanza dell'attività "principale" effettivamente svolta dall'impresa, che di norma coincide - e va presunta coincidente - con l'attività per la quale l'impresa risulta iscritta al pubblico registro tenuto dalla Camera di commercio (C.d.S., V, 31 luglio 2019, n. 5414; id., 10 aprile 2018, n. 2176, secondo cui "deve convenirsi che l'attività per la quale l'impresa risulta iscritta al registro deve essere identificata con quella qualificante dell'impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all'attività principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l'esperienza specifica dell'impresa nel relativo settore di attività"; nello stesso senso id., 18 gennaio 2016, n. 120).

A ciò si aggiunga che, quando la lex specialis richiede la dimostrazione dell'iscrizione per una attività coerente con quella oggetto dell'affidamento, ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una attività direttamente riferibile al servizio da svolgere, o comunque coerente con esso, il che esclude la possibilità di prendere in considerazione, ai fini che qui rilevano, il contenuto dell'oggetto sociale, il quale - ancorché segni il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti - non equivale, però, ad attestare efficacemente il concreto esercizio di una determinata attività, in una forma opponibile ai terzi ex art. 2193 (cfr. C.d.S., V, 18 gennaio 2021, n. 508).

E ciò, in quanto il requisito della professionalità, come bene attesta l'art. 2082 c.c. ("È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"), postula per l'appunto la stabilità e l'abitualità dell'esercizio di una determinata attività economica, al punto che i fattori della produzione sono stati specificamente organizzati in vista di essa: con l'esclusione, pertanto, del compimento di un singolo e sporadico affare.

Tanto ciò è vero che l'allegato XVII, parte II, del codice dei contratti pubblici, cui rinvia l'art. 86 comma 5, nello stabilire i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, fa riferimento ad un "elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati", e postula pertanto, anch'esso, che l'attività economica oggetto del contratto da affidare sia stata stabilmente ed effettivamente esercitata - per l'appunto, professionalmente - quantomeno nell'ultimo triennio, ed in una pluralità di occasioni ("elenco").

Nel caso di specie, dalla visura della società controinteressata (doc. 7 delle produzioni di parte ricorrente) si evince che la sua attività prevalente consiste in "attività propedeutiche per futuro esercizio di impianti di trasporto a fune", ovvero nell'installazione, montaggio, messa in servizio, gestione e assistenza di impianti (a fune) di trasporto di persone o materiali, mentre l'attività di gestione di parcheggi riveste carattere soltanto accessorio, e limitato alle zone degli impianti.

A nulla vale addurre la recente sottoscrizione, in data 21 dicembre 2019, di un contratto per la gestione e la manutenzione del sistema di collegamento tra l'aereoporto Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa centrale, comprensivo dei parcheggi di scambio.

Anche a voler prescindere dalla circostanza che - anche in tal caso - la gestione del parcheggio riveste un rilievo secondario ed accessorio rispetto all'oggetto principale della commessa pubblica, che concerne un sistema di trasporto, è dirimente il rilievo che tale unico contratto attesta - tutt'al più - l'effettivo svolgimento, e in un solo caso (cioè episodicamente, non già "professionalmente"), anche dell'attività dedotta nel contratto sociale come secondaria ed accessoria, ma non vale a comprovare il possesso del requisito di idoneità professionale nella gestione di parcheggi, nella forma specificamente richiesta dall'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 7B della lettera di invito, che non può essere disapplicato.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento dirigenziale della Regione Liguria, n. 7395/2020 del 27 novembre 2020, di aggiudicazione della gara alla società Peoplemovers Service s.r.l. Condanna la Regione Liguria e la società Peoplemovers Service s.r.l. al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.