Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 25 febbraio 2021, n. 178

Presidente: Donadono - Estensore: Mariano

FATTO E DIRITTO

1. La società ricorrente ha agito in virtù del disposto dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., proponendo azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione del decreto ingiuntivo in epigrafe.

1.1. In particolare, dagli atti del giudizio in punto di fatto emerge quanto segue:

- con decreto ingiuntivo n. 45/2019 del 18 febbraio 2019, il Giudice di Pace di Melfi ha ordinato al Comune intimato di pagare in favore della ricorrente delle somme di denaro ivi specificate;

- l'Ente intimato non ha proposto opposizione;

- il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e successivamente notificato in forma esecutiva all'Amministrazione intimata in data 15 marzo 2019;

- l'Amministrazione intimata non ha adempiuto al precetto giurisdizionale.

2. Parte ricorrente ha quindi dato corso al presente ricorso in ottemperanza per conseguire l'integrale attuazione del ripetuto decreto, con la fissazione di un termine per l'esecuzione e la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.

3. Il Comune intimato, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

4. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr. C.d.S., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'art. 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza (cfr. C.d.S., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083).

5.1. Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, c.p.a., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

5.2. È infine decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, risultando il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data 15 marzo 2019.

6. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

L'inerzia dell'Ente intimato configura palese violazione dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario, né l'amministrazione ha provato come sarebbe stato suo onere, l'avvenuto integrale adempimento (in tema di prova dell'integrale adempimento ex multis Cass. civ., sez. un., n. 12533/2001), prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza.

Va dunque dichiarato l'obbligo dell'Ente intimato di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nel decreto ingiuntivo in oggetto, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme ad essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già eventualmente già corrisposto. L'Ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto di Caserta o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al pagamento delle suddette somme, con la puntualizzazione che il predetto ausiliario potrà di utilizzare tutte le somme disponibili, relative all'anno in corso o ai due anni successivi, provvedendo, se necessario, anche alla modifica del bilancio con i poteri del Consiglio Comunale, oppure alla predisposizione, soltanto con riferimento alla provvista economica necessaria per l'attuazione della presente sentenza, dell'apposito piano di rateizzazione triennale ex art. 194, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, munito dell'attestazione di copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, mediante l'individuazione di somme diverse da quelle indisponibili di cui al comma 2 dell'art. 159 del medesimo decreto legislativo. Le spese per l'eventuale funzione commissariale, liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 2 del d.m. 30 maggio 2002, sono poste a carico dell'Ente intimato e potranno essere prelevate direttamente (secondo le predette modalità) dallo stesso Commissario ad acta al termine dello svolgimento della funzione commissariale.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto:

- dichiara l'obbligo del Comune di Arienzo di dare esecuzione al decreto in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;

- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Caserta, o suo delegato, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto;

- pone a carico del Comune di Arienzo il compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l'espletamento dell'incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;

- determina in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) l'importo da corrispondere al predetto Commissario ad acta, tenuto conto dei parametri percentuali di cui all'art. 2 dell'allegato n. 1 al d.m. 30 maggio 2002.

Condanna l'Ente intimato alla rifusione della spese di lite in favore della ricorrente, liquidando le stesse forfetariamente in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

L. Di Muro, G. Correale (curr.)

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