Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 14 gennaio 2021, n. 7176
Presidente: Cervadoro - Estensore: Ariolli
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Marsala ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che ha respinto l'appello avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Marsala con cui è stata rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di S. Roberto Nicola, in ordine ai delitti di cui agli artt. 648-ter.[1], comma 1, e 110 c.p., 12-quinqu[i]es l. n. 356/1992 (oggi 512-bis c.p.).
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione delle norme sostanziali relative alle fattispecie delittuose contestate, degli artt. 5 e 25-octies del d.lgs. n. 231/2001, e di quelle processuali che prescrivono l'obbligo di motivazione dell'ordinanza, nonché la manifesta illogicità del provvedimento conseguente al travisamento della prova.
In particolare, lamenta come in sede di appello avesse censurato la mancata indicazione, nel provvedimento di rigetto del GIP, delle ragioni che avevano portato tale giudice ad escludere che i reati di falso contestati al S. (capi 35 e 36 del decreto che dispone il giudizio dell'imputato dinanzi al Tribunale di CL) - e che hanno generato flussi di denaro trattandosi di falsi provvedimenti di liquidazione dei compensi in favore dell'amministratore giudiziario - potessero costituire il delitto presupposto delle operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio contestate nell'ambito dell'odierno procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria di Marsala. Invece il GIP, nell'escludere l'invocata cautela, si era limitato a fare riferimento ad utilità economiche (nella specie riconducibili alla categoria del profitto) derivanti, quale delitto presupposto, dalla sola corruzione, ipotesi di reato che era stata esclusa in ragione dell'effettività delle prestazioni indebitamente ottenute dal ricorrente quale amministratore giudiziario, ma concretamente svolte. Il Tribunale del riesame, benché disponesse del materiale probatorio relativo al processo in corso di svolgimento nei confronti del ricorrente e di altri correi dinanzi all'autorità giudiziaria di Caltanissetta (che dimostrava come alle liquidazioni avesse provveduto, sulla scorta di decreti predisposti dallo stesso indagato ed alla sua presenza, un solo magistrato all'insaputa degli altri membri del collegio), aveva illogicamente escluso, con violazione dei criteri di valutazione della prova, che le somme così ottenute dal S. in forza di decreti di liquidazione alla cui falsità aveva concorso potessero costituire provento del delitto presupposto di autoriciclaggio (contestato al capo A della richiesta di misura), stante l'assenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente, sul rilievo che questi avrebbe potuto pensare che il collegio nella sua interezza fosse stato informato del quantum che veniva liquidato. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto valutare in positivo se vi fossero elementi che deponessero in ordine a detta consapevolezza, alla cui esclusione era pervenuto con una motivazione illogica e ricorrendo ad una mera congettura in quanto priva dei necessari elementi di sostegno. Peraltro, non affatto decisiva era l'ulteriore argomentazione spesa dal Tribunale che i proventi dei reati di peculato e falsità ascritti al ricorrente nei capi da 37 a 44 del decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP del Tribunale di Caltanissetta non erano confluiti sul c/c da cui sarebbero state poi disposte le movimentazioni oggetto di contestazione nel presente procedimento, in quanto si tratta di reati differenti da quelli del cui esame era investito il Tribunale, contrassegnati ai capi n. 35) e n. 36), che invece pressoché avevano alimentato, quali proventi dell'attività di amministratore giudiziario, il suddetto conto corrente.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 12-quinqu[i]es l. n. 356/1992 (art. 512-bis c.p.), nonché il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. La doglianza attiene al mancato rilievo assegnato al trasferimento - da ritenersi simulato in ragione della collocazione temporale delle operazioni in costanza dell'adozione di provvedimenti giudiziari e dell'assenza di effettive causali - di considerevoli somme di denaro dal conto corrente cointestato al ricorrente e al coniuge in favore di quello intestato al solo coniuge e sul quale, per quanto contestato al S. nel capo a) della rubrica, questi aveva continuato ad operare e le cui somme erano state anche impiegate in favore della società Accadueohh s.r.l., legalmente rappresentata dalla moglie, successivamente reimpiegate per ulteriori investimenti societari.
1.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge (art. 274 c.p.p.) ed il vizio di motivazione (manifesta illogicità conseguente al travisamento della prova) in punto di esigenze cautelari. Illogico ai fini dell'esclusione delle paventate esigenze era il riferimento al clamore mediatico suscitato dalla vicenda, anche in considerazione del fatto che le condotte oggetto del presente procedimento si collocano in un periodo successivo e pertengono a differenti fatti criminosi. Parimenti illogico era il riferimento alla circostanza che tutti i soggetti coinvolti sarebbero stati sollevati da qualunque incarico attenendo invece il pericolo di reiterazione alle condotte commesse non quali pubblici ufficiali, bensì allo scopo di consolidare in capo ad uno degli autori i proventi di esse ovvero sottrarsi alle loro conseguenze giuridiche. Analoghi profili di illogicità potevano trarsi nell'affermazione che riteneva "poco comprensibile" l'applicazione di una misura tanto grave e così in ritardo solo nei confronti del ricorrente e della moglie. Peraltro, i fatti non si collocavano a distanza di quattro anni come evidenziato dal provvedimento impugnato, collocandosi le vicende di cui al capo B) sino al 15 aprile 2018 (con richiesta di cautela avanzata il 24 luglio 2019). Si era, infine, disatteso, in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che l'ultimo saldo disponibile del c/c della N. era attivo e consistente, nonché che la stessa GdF aveva recentemente segnalato il verificarsi di anomale operazioni (poste a fondamento della necessità della cautela probatoria).
2. Con memoria in data 1° gennaio 2021, la difesa dell'indagato ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come le censure del pubblico ministero ricorrente si risolvano nella mera critica al provvedimento impugnato, assumendo valenza di merito e rinvenendosi nell'ordinanza impugnata congrua motivazione tanto con riguardo ai profili di esclusione della gravità indiziaria, quanto in tema di mancanza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei sensi di cui in motivazione.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato sotto entrambi i profili denunziati.
1.1.1. Anzitutto va risolta positivamente la questione - che attiene alla corretta applicazione dell'art. 648-ter.1 c.p. - relativa alla possibilità di ricondurre il denaro che il ricorrente avrebbe trasferito in un'ottica dissimulatoria (secondo le modalità descritte al capo A della rubrica ove al S. si contesta il delitto di autoriciclaggio) ai delitti di falso di cui ai capi n. 35) e n. 36) del decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP del Tribunale di Caltanissetta. Nel caso in esame, infatti, la falsità pertiene proprio a provvedimenti che, in quanto decreti di pagamento, costituiscono la diretta fonte dell'utilità economica percepita dall'amministratore giudiziario poi impiegata, secondo l'assunto accusatorio, nelle operazioni di autoriciclaggio. Il quantum ottenuto, infatti, è di diretta derivazione causale col reato, in quanto è solo in forza del decreto di pagamento che il compenso viene erogato (e, dunque, generato) e ne ha stretta affinità poiché costituisce l'oggetto esclusivo dell'atto falso. La circostanza che tale importo rappresenti a monte un corrispettivo per una prestazione effettivamente svolta, anche se trova la sua genesi nell'illecito corruttivo, non risulta dirimente ai fini dell'esclusione della gravità indiziaria, in quanto nei casi dedotti l'incameramento della somma da parte di chi ne aveva diritto (non facendosi questioni sulla spettanza e sul relativo importo) è avvenuto mediante la commissione di un altro e differente delitto rispetto a quello iniziale da cui la prestazione resa causalmente si discostava.
1.1.2. Riguardo all'esclusione del concorso del ricorrente nel delitto presupposto, se è certamente corretto, per come evidenziato dal Tribunale del riesame, fare riferimento, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, anche ad aspetti attinenti all'elemento soggettivo, trattandosi di presupposti della cautela personale, occorre tuttavia che di tale mancanza il giudice del merito dia atto con puntuale motivazione, evidenziandosi gli elementi probatori che la sostengono ed il percorso logico seguito per pervenire ad essa. Ciò in particolare rileva per quanto riguarda l'affermazione secondo cui non potrebbe escludersi che il ricorrente avrebbe potuto ritenere che anche gli altri due magistrati del collegio fossero informati del quantum che veniva liquidato. A tale conclusione, però, non si accompagna l'indicazione degli specifici elementi di prova; né questi possono rinvenirsi in modo esaustivo nella spiegazione offerta dall'indagato nel corso dell'interrogatorio (che l'ordinanza richiama) a mente del quale "i provvedimenti erano stati già predisposti per agevolare il magistrato, oberato di lavoro". Tale precisazione non investe, infatti, il tema di accusa e la falsità contestata che non riguarda il contenuto del decreto, ma le forme di emissione del provvedimento che sarebbe stato emesso dal singolo magistrato all'insaputa degli altri membri del collegio ed al cospetto dell'indagato (vedi pagg. 31-33 del ricorso del PM). Tale aspetto richiedeva, ai fini dell'esclusione del dolo, una motivazione che indicasse gli elementi in forza dei quali era verosimile che quel provvedimento non fosse stato assunto in spregio del necessario connotato di collegialità che avrebbe postulato; occorreva indicare le ragioni per le quali non poteva escludersi che l'indagato avesse fatto affidamento sulla compartecipazione dell'intero collegio alle determinazioni di sua spettanza, mediante un espresso confronto con le fonti di prova declinate negli atti di indagine e poste a fondamento dal PM per asseverare la sussistenza del previo concerto in ordine al provvedimento di liquidazione sottoscritto dal magistrato come titolare di un potere monocratico che non le spettava e che non poteva non constare all'imputato.
Pertanto, l'esclusione del dolo non rinviene nella motivazione adeguati elementi di conforto che ne giustifichino sul piano della tenuta della motivazione l'esito raggiunto. Né appare decisiva l'affermazione che degli atti (ideologicamente) falsi sarebbe rimasta traccia nell'incartamento processuale, in quanto ciò che rileva ai fini del risultato avuto di mira, ossia la liquidazione, è il rispetto della veste formale del provvedimento di cui occorreva assicurare una parvenza di legalità.
1.1.3. Fondato appare anche l'ulteriore rilievo contenuto nel primo motivo di ricorso del PM secondo cui non dirimente ai fini dell'esclusione della gravità indiziaria dell'autoriciclaggio risulta il richiamo finale che l'ordinanza impugnata opera alle osservazioni del GIP, che aveva sottolineato come i proventi dei reati di peculato e falso ascritti ai capi 37) e 44) del decreto che dispone il giudizio del GIP del Tribunale di CL non sarebbero confluiti sul c/c del S. cointestato con la moglie, da cui originano poi le operazioni di dissimulazione contestate, posto che la questione dedotta era invece quella secondo cui il c/c in discorso fosse pressoché alimentato esclusivamente da parte dell'indagato anche per il tramite degli atti falsi di cui ai capi n. 35) e n. 36). In tal caso, infatti, non si tratta di avere fornito una valutazione di elementi di prova diversi da quelli prospettati dal ricorrente, ma di avere omesso di apprezzare un elemento di prova dedotto dalla parte pubblica che potrebbe, a seguito del necessario vaglio giurisdizionale, essere dotato di decisività.
2. Il secondo motivo di ricorso in tema di esclusione della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo D) della rubrica resta assorbito dall'accoglimento del primo, in quanto da esso dipendente, posto che entrambi i giudici della cautela hanno comunque valorizzato l'inevitabile refluenza del ritenuto difetto di gravità indiziaria con riguardo al reato presupposto sulla possibilità di apprezzare pienamente l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 512-bis c.p., posto che è lo stesso capo di accusa a qualificare come illecite le liquidità trasferite simulatamente.
3. Fondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso in punto di esigenze cautelari. L'esclusione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari si lega, infatti, a passaggi motivazionali che non risultano avere diretta inferenza logica con i fatti-reato per cui si procede. Così il riferimento all'eccezionale clamore mediatico della vicenda che non risulta elemento idoneo di per sé ad escludere i diversi pericula posti a fondamento della invocata cautela (inquinamento probatorio e reiterazione), in quanto, a prescindere dal rilievo se a tale fattore esterno possa riconoscersi un effetto deterrente, evenienza che risulta spesso smentita dall'evolversi delle stesse vicende giudiziarie che escludono che tale argomentazione assurga a "massima di esperienza", la contestazione mossa, per quanto dedotto dal PM ricorrente, non attiene ai reati a cui il rilievo mediatico si riferisce, involgendo, invece, condotte che in quei fatti trovano occasione, ma si susseguono alla loro commissione, poste in essere iure privatorum, in un contesto differente e in epoca successiva. Analoga censura può muoversi, sotto il profilo della diretta pertinenza al tema dedotto, al rilievo che tutti i soggetti coinvolti sarebbero stati sollevati da ogni e qualsivoglia incarico e, dunque, si verrebbero a trovare nell'impossibilità di commettere i reati, avendo il PM addotto un pericolo cautelare non in relazione a condotte commesse dai pubblici ufficiali e relative alle procedure di gestione dei beni sequestrati alla criminalità, ma da privati volti a consolidare, in capo ad uno degli autori, i proventi di esse ovvero a sottrarsi alle conseguenze della loro commissione. Il fatto, poi, che le vicende contestate si collochino quanto al capo A) della rubrica sino al 18 settembre 2017 e quanto al capo D) sino al 24 maggio 2017 (esulando invece dal rilievo temporale il riferimento che il PM opera al capo B commesso sino al 15 aprile 2018, attenendo tale contestazione a condotte ascrivibili a diverso soggetto) rende "travisato" il dato, pur citato a conferma dell'esclusione dell'attualità, della distanza di "quattro anni" dai fatti, tenuto anche conto che la richiesta di misura cautelare risulta avanzata in data 24 luglio 2019 ed il provvedimento di rigetto del GIP è del 12 febbraio 2020. Infine, risulta omesso l'apprezzamento del dato costituito dalle anomale operazioni che il PM ricorrente riconduce al contenuto di un'informativa della GdF del 27 gennaio 2020, posta a fondamento della richiesta cautela probatoria. Pertanto, anche sotto tale profilo si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, avendo dovuto il tema dell'attualità e concretezza dei pericoli evocati rinvenire differente motivazione, anche con riferimento all'ulteriore rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata laddove si stigmatizza il ricorso all'intervento cautelare solo nei confronti del ricorrente e del di lui coniuge, non specificandosi gli altri soggetti verso cui avrebbe dovuto essere indirizzato tale intervento ed irragionevolmente non lo è stato. Infine, quanto alla ritenuta sproporzione della misura richiesta in ragione delle esigenze cautelari da soddisfare, non risulta affrontato il connesso tema relativo alla possibilità di esplorare, in ipotesi, l'applicazione di misura meno afflittive.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Depositata il 24 febbraio 2021.