Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 1° marzo 2021, n. 1720

Presidente: Santoro - Estensore: Maggio

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 28 maggio 2020, n. 5660 il T.A.R. Lazio - Roma ha integralmente accolto una domanda di accesso proposta dai sig.ri Raffaele A. e Alessandra F. nei confronti del MIUR, disponendo, però, la compensazione di spese processuali in "considerazione della novità e delle peculiarità della questione di lite".

Avverso la sentenza i sig.ri A. e F. hanno proposto appello.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata.

Con successivi scritti le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla camera di consiglio telematica del 25 febbraio 2021 la causa è passata in decisione.

Con un unico motivo parte appellante denuncia l'errore commesso dal Tribunale nel compensare le spese di lite pur avendo accolto il ricorso.

Dalla sentenza, in particolare, non emergerebbero "i giusti motivi o le ragioni di equità" in base ai quali il giudice ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.

Peraltro, l'art. 92 c.p.c. consentirebbe la compensazione solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", ma della sussistenza di queste ultime nella sentenza non vi sarebbe traccia.

D'altra parte, il carattere informatico della documentazione richiesta non avrebbe potuto giustificare il comportamento dell'amministrazione e dunque supportare la decisione di compensare le spese di causa, tra l'altro allocando sulla parte ricorrente vittoriosa il costo del contributo unificato.

In definitiva, dall'impugnata sentenza non emerge alcun elemento da cui trarre le ragioni che hanno indotto il giudice a derogare al principio della soccombenza, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico dell'amministrazione resistente quantomeno il costo del contributo unificato.

La doglianza merita accoglimento limitatamente al rimborso del contributo unificato.

Quanto alla disposta compensazione delle spese processuali sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, deve ritenersi che, nel processo amministrativo, il giudice di primo grado disponga di ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi.

Inoltre, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese giudiziali non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, essendo fondata su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non censurabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità (fra le tante, C.d.S., Sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8517; Sez. II, 27 ottobre 2020, n. 6557; Sez. V, 16 maggio 2016, n. 1971).

Invece, a norma dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla "parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio" (C.d.S., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3517, e 13 gennaio 2014, n. 68; Sez. IV, 1° giugno 2017, n. 2635; Sez. III, 23 ottobre 2015, n. 4887).

In definitiva l'appello va accolto limitatamente alla domanda di rimborso del contributo unificato.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dispone che il MIUR rimborsi all'appellante quanto versato a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado.

Spese del presente grado di giudizio compensate, fatto salvo l'onere del MIUR di pagare il contributo unificato concernente il grado d'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Di Pirro

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