Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 10 marzo 2021, n. 601

Presidente ed Estensore: Durante

FATTO

La società ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento del Comune di Pagani n. 18815 del 27 aprile 2016, riguardante il pagamento della somma di euro 133.489,56 a titolo di oneri legati al rilascio del permesso di costruire n. 253/2006 in favore di T. Virginia, dante causa della ricorrente medesima.

Ciò a causa dell'inadempimento all'art. 3 della convenzione rep. 1550/2006, accessoria al predetto titolo edilizio, in base al quale il Comune ha rinunciato agli oneri medesimi, sul presupposto che «a scomputo totale del contributo previsto dall'art. 16 del D.P.R. 380/01, la proponente si impegna inoltre, per sé e per i propri aventi causa, a cedere al Comune di Pagani, che sin d'ora accetta, i locali siti al piano terra del costruendo edificio della superficie complessiva pari a 131 mq. circa, nonché 4 posti auto nel parcheggio esterno al lato est, così come individuati con retino di colore grigio sulla tavola planimetrica allegata alla presente convenzione sotto la lettera "A"».

La domanda di sospensiva è stata rigettata in entrambi i gradi del giudizio cautelare.

All'udienza del 10 marzo 2021, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso, fondato sull'inesigibilità e sulla prescrizione del credito, va respinto.

Occorre premettere che gli oneri di urbanizzazione configurano un vincolo propter rem, strettamente inerente all'area edificabile ed alla costruzione eseguita, sicché, in caso di trasferimento della concessione edilizia o della costruzione, l'obbligazione pecuniaria, se non adempiuta dall'iniziale titolare, si trasferisce necessariamente sull'avente causa (cfr. T.A.R. Abruzzo, 23 ottobre 2003, n. 879).

Essi oneri sono quindi divenuti esigibili alla data di ultimazione delle opere da cedere al Comune o, in mancanza di questa, alla data di cessazione dell'efficacia del titolo edilizio, con la conseguenza che solo da tale momento è ipotizzabile il decorso del termine decennale di prescrizione (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21 dicembre 2017, n. 2112; T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 maggio 2016, n. 506).

Tuttavia, non avendo la parte ricorrente - su cui grava il relativo onere - allegato la prova precisa del momento di decorrenza di tale dies a quo, non è possibile dichiarare la prescrizione del diritto del Comune.

A ciò si aggiunga che è stata dedotta dal Comune l'esistenza di almeno un atto interruttivo, costituito dall'avviso di accertamento n. 2943 del 26 gennaio 2012, notificato in data 1° febbraio 2012.

Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.