Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 8 marzo 2021, n. 1942

Presidente: Santoro - Estensore: Toschei

Premesso che:

- la controversia, nella sede di primo grado, ha avuto ad oggetto (per come appare evidente dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado e, in particolare nelle "conclusioni" espresse in quell'atto) la domanda volta a "accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'A.S.I. in sede di ostensione documentale del 28.5.2019, avente il seguente oggetto "Accordo quadro stipulato tra l'Agenzia Spaziale Italiana, Telespazio S.p.A. ed E-geos S.p.A. di cui in premessa, denominato "Convenzione per la diffusione commerciale dei prodotti della componente civile del sistema duale COSMO-SkyMed" del 6/9 giugno 2009, in uno al "VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA" dalla E-GEOS S.p.A., redatto innanzi al Notaio Dott. RAGNISCO Francesco Maria in data 30/06/2009 (Repertorio n. 64316, raccolta 17382), comprensivo di tutti i dati e documenti non pubblicati - nessuno escluso - preordinati e consequenziali all'Accordo quadro medesimo, anche afferenti alla costituzione di eventuali partnership attuative dell'Accordo stesso", tutti atti comunque detenuti dall'intestata Agenzia, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto della Ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con istanza del 28.05.2019", oltre che, "conseguentemente, ordinare ex art. 116, c. 4, D. Lgs. 104/2010, all'A.S.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione dei documenti suddetti, mediante visione e/o estrazione di copia e comunque provvedere in ordine alla suddetta istanza di accesso, nonché concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il Commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione" (così, testualmente, a pag. 21 dell'atto introduttivo del ricorso di primo grado);

- con ricorso recante motivi aggiunti (sempre nel primo grado di giudizio) la società oggi appellante ha (anche) impugnato e chiesto l'annullamento "del provvedimento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. DICA n. 0017637 del 20.09.2019 - Decisione n. 49/2019), che ha dichiarato inammissibile la domanda di riesame del diniego/differimento opposto dall'Agenzia Spaziale Italiana, comunicato all'istante in data 24.09.2019" (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso recante motivi aggiunti, proposto sempre in primo grado);

- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza della sezione III-bis, 20 novembre 2019, n. 13317, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;

- la predetta sentenza, per espressa dichiarazione della parte appellante, resa nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, non è stata mai notificata;

Dato atto che il ricorso in appello promosso dalla società Learsat.it, per quanto emerge dalla lettura degli atti processuali contenuti nel fascicolo digitale, è stato proposto con notificazione a mezzo pec avvenuta, nei confronti delle parti appellate, in data 16 luglio 2020, circostanza peraltro non contestata dalla odierna società appellante;

Rilevato che il presente contenzioso va ricondotto, in tutta evidenza e tenuto conto delle domande proposte in primo grado dalla odierna società appellante, nell'ambito di applicazione dell'art. 116 c.p.a., vertendo su istanze ostensive, sia quale accesso documentale sia quale accesso civico generalizzato, presentate dalla società Learsat.it e rispetto alle quali non vi è stata risposta nei termini di legge (oltre alla separata impugnazione della decisione sfavorevole espressa dalla Commissione per l'accesso);

Tenuto conto che, sotto il profilo normativo:

- l'art. 87 c.p.a., dopo aver chiarito al comma 2 che "Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: (...) c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa", stabilisce al successivo comma 3 che: "Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. (...)";

- l'art. 92, comma 3, c.p.a. recita: "In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza";

- le disposizioni processuali in materia di accesso documentale e di accesso civico generalizzato (istituto da ricondurre nella macrocategoria giuridica di "trasparenza") dettate dall'art. 116 c.p.a., per effetto del comma 5 di detto articolo, "(...) si applicano anche ai giudizi di impugnazione";

Rilevato che assume fondatezza l'eccezione di tardività della proposizione dell'appello sollevata dalle parti resistenti costituite in giudizio, non avendo rispettato la parte appellante il termine lungo, ma dimidiato, di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza oggetto di appello, non coinvolto nella sospensione dei termini processuali, come sostiene la società appellante, per il periodo 8 marzo 2020-3 maggio 2020, prevista dagli artt. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito dalla l. 5 giugno 2020, n. 40), essendo spirato il termine (lungo) per la proposizione dell'appello in epoca antecedente al ridetto periodo (vale a dire in data 20 febbraio 2020);

Rammentato che è ormai interpretazione costante di questo Consiglio che il giudizio di accesso ai documenti amministrativi, per ragioni di snellimento e celerità del processo, è assoggettato, ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a., alla regola di dimidiazione dei termini previsti per il rito ordinario, escluso il termine stabilito per l'introduzione del giudizio in primo grado, con la conseguenza che il te[r]mine "lungo" per appellare la sentenza di primo grado assunta in materia di accesso documentale ovvero di trasparenza non corrisponde agli ordinari sei mesi, ma è ridotto a tre mesi (cfr., in argomento, C.d.S., Sez. VI, 21 maggio 2020, n. 3218, Sez. III, 3 febbraio 2014, n. 484 e Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4948);

Ritenuto dunque che, nel caso di specie e in ragione di quanto sopra si è illustrato, il ricorso in appello deve essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivamente proposto;

Stimato che le spese del presente giudizio di appello, in ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a., debbono porsi a carico della parte appellante e nei confronti delle parti appellate costituite in giudizio nella misura complessiva di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna parte appellata, per un totale di euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge, come meglio indicato in dispositivo, dovendosi poi compensare le spese con riferimento alle altre parti intimate ma non costituite;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. R.g. 6306/2020, lo dichiara irricevibile.

Condanna la società Learsat.it S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese del presente giudizio di appello in favore dell'ASI, Agenzia spaziale italiana, e della società Telespazio S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna parte appellata, per un totale di euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.

Spese del giudizio di appello compensate con riferimento alle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.