Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 12 marzo 2021, n. 2120

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Di Carlo

FATTO E DIRITTO

1. Il dott. Paolo C., nella sua qualità di curatore fallimentare della società Lanfredi Group s.r.l., ha impugnato il diniego di accesso agli atti serbato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia-Romagna, sull'istanza dal medesimo formulata ex artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990, 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c., previa autorizzazione a tale fine rilasciatagli dal Tribunale di Modena, nella persona del giudice delegato al fallimento.

2. L'istanza in parola concerne i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia-Romagna, relativi alle comunicazioni fornite da terzi soggetti tramite il c.d. "spesometro" riferito all'esercizio 2012.

3. Il T.a.r. per l'Emilia-Romagna, con la sentenza di cui in epigrafe impugnata, ha accolto il ricorso e non ha liquidato le spese di giudizio, essendosi la parte intimata avvalsa della facoltà di difendersi personalmente in giudizio.

4. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza, ritenendola erronea nella parte in cui ha ritenuto che le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari costituiscano "documento amministrativo" soggetto all'accesso agli atti.

5. Il curatore fallimentare non si è costituito in giudizio.

6. All'udienza camerale del 18 febbraio 2021, la causa è passata in decisione.

7. L'appello non è fondato e va, pertanto, respinto.

8. La Sezione condivide il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure.

I dati ai quali intende accedere il curatore fallimentare sono in possesso dell'Agenzia, afferiscono al c.d. "spesometro" e consistono in comunicazioni telematiche che affluiscono da coloro che sono assoggettati all'imposta dell'I.V.A. nelle operazioni rilevanti ai fini del pagamento del tributo. Sussiste l'interesse personale, concreto e attuale del curatore fallimentare all'ostensione dei dati telematici relativi alle comunicazioni in parola, dovendo il medesimo, in ragione dell'ufficio, provvedere in una situazione di mancanza di fatture emesse e ricevute della società fallita, alla ricerca degli elementi oggettivi in vista della più fedele possibile ricostruzione dell'attivo fallimentare dell'impresa, relativamente al periodo di imposta dell'anno 2012.

La ricerca in parola ha superato anche il vaglio giurisdizionale sul giudizio di strumentalità dell'istanza rispetto all'interesse specifico da tutelare, avendo il curatore fallimentare ottenuto il previo rilascio, in data 27 febbraio 2017, dell'autorizzazione da parte del giudice delegato al fallimento, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c.

A prescindere dall'autorizzazione in parola, l'indirizzo consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa è oramai nel senso di consentire l'accesso ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo, purché sussistano le condizioni previste dalla legge ai fini dell'accesso (cfr. Plenaria n. 20/2021).

Sullo specifico punto, perciò, la motivazione del T.a.r. va senz'altro corretta e integrata, essendo oramai assodata l'alternatività e concorrenzialità tra i rimedi predisposti dai sistemi processuali, civile e amministrativo.

Nel caso all'esame, ricorrono le condizioni previste dalla l. n. 241/1990 e s.m.i., trattandosi di documenti amministrativi nel senso richiesto dalla norma.

In altre parole, non si tratta di mere informazioni necessitanti di un'attività di rielaborazione contenutistica da parte dell'Agenzia delle Entrate, bensì di dati specifici, afferenti per lo più a fatture di clienti e fornitori, emesse in un determinato anno fiscale (anno 2012) nei confronti della società fallita.

Inoltre, si tratta di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa.

L'art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, disciplina la forma, i contenuti e le modalità di trasmissione delle "comunicazioni" in parola, nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi da parte dell'Amministrazione, oltre che la loro conservazione e tenuta.

Ciò esclude che si possa sostenere che si tratti di atti interni privi di rilevanza giuridica, ovvero di mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all'Amministrazione una non esigibile attività di elaborazione o di estrapolazione.

9. In definitiva, per le considerazioni che precedono, l'appello va respinto, mentre la motivazione della sentenza impugnata va integrata nei sensi sopra illustrati.

10. Nulla sulle spese del presente grado d'appello, non essendosi l'appellato costituito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 2185/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.