Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione II
Sentenza 19 marzo 2021, n. 720

Presidente: Caso - Estensore: De Vita

FATTO

Con ricorso notificato in data 1° marzo 2013 e depositato il 15 marzo successivo, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Lacchiarella n. 38 del 4 ottobre 2012, avente ad oggetto l'approvazione definitiva del "Piano di Governo del Territorio, piano e studio correlati e controdeduzioni alle osservazioni", e, quali atti presupposti e connessi, della Valutazione ambientale strategica del Documento di Piano di cui si compone il P.G.T., sub a), unitamente al Piano di zonizzazione acustica del Comune di Lacchiarella, adottato con la deliberazione consiliare n. 12 del 23 giugno 2011, facente parte degli studi annessi alla Valutazione ambientale strategica del Documento di Piano, in precedenza indicata.

La società ricorrente è proprietaria di un vasto compendio immobiliare situato nel Comune di Lacchiarella e nel contiguo Comune di Giussago, su parte del quale (in località Cascina Maggiore) è stato realizzato, previa autorizzazione, un Centro integrato per il trattamento dei rifiuti. Con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 15 luglio 2010, sono state approvate le Linee guida per la formazione del Piano di governo del territorio; poi con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23 giugno 2011 è stato altresì adottato, ai sensi della legge regionale n. 13 del 2001, il Piano di zonizzazione acustica, cui ha fatto seguito la deliberazione consiliare n. 11 del 29 marzo 2012 di adozione del Piano di governo del territorio, nonché dei Piani e degli studi ad esso correlati. Con nota del 2 luglio 2012, la ricorrente ha formulato le proprie osservazioni in merito al predetto P.G.T., in particolare evidenziando che l'adottato Piano di zonizzazione acustica, ivi recepito, ha classificato la sua area quale "Area di tipo misto (classe III)", trascurandone la vocazione produttiva correlata alla presenza del Centro integrato per il trattamento dei rifiuti, che avrebbe richiesto il riconoscimento della classe V all'area in cui sono situati gli impianti e alle aree adiacenti, in coerenza con quanto previsto dal contiguo Comune di Giussago. Tuttavia, il Consiglio comunale, disattendendo le osservazioni della ricorrente, con deliberazione n. 38 del 4 ottobre 2012, ha approvato in via definitiva il Piano di governo del territorio di Lacchiarella.

Assumendo l'illegittimità del predetto Piano, la ricorrente ne ha chiesto l'annullamento per violazione di svariate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lacchiarella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni, segnalando altresì l'avvenuta approvazione di un nuovo P.G.T. (deliberazione consiliare n. 22 del 24 luglio 2019, non impugnata), e il contestuale avvio del procedimento di approvazione del Piano di zonizzazione acustica, adottato nel 2011 e non ancora giunto a conclusione; inoltre, la difesa del Comune ha pure eccepito la tardività delle censure riferite al Piano di zonizzazione acustica e l'improcedibilità del ricorso nella parte riferita al P.G.T., vista l'approvazione del predetto nuovo Piano di governo del territorio, non impugnato dalla ricorrente; la difesa di quest'ultima ha preso atto dell'approvazione del nuovo P.G.T. ed ha circoscritto il proprio residuo interesse allo scrutinio delle prescrizioni del Piano di zonizzazione acustica, laddove ritenuto tuttora valido ed efficace.

All'udienza del 16 marzo 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in l. n. 176 del 2020, dopo che il Collegio ha prospettato la possibile improcedibilità del ricorso anche nella parte relativa all'impugnazione del Piano di zonizzazione acustica adottato e sono stati sentiti i difensori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Come rilevato concordemente dalle difese di entrambe le parti del giudizio, in seguito all'approvazione del nuovo P.G.T. per mezzo della deliberazione consiliare n. 22 del 24 luglio 2019, nessun interesse residua allo scrutinio delle censure (rubricate I e II) rivolte avverso il P.G.T. approvato nel 2012 e impugnato nella presente sede.

Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, «allorché nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica intervenga altro strumento, completamente sostitutivo del precedente, più nessun interesse a discutere sul precedente strumento urbanistico può residuare, e ciò anche quando il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata, palesandosi altrimenti un'eventuale pronuncia sul primo atto inutiliter data» (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 ottobre 2020, n. 1791; 20 luglio 2020, n. 1391; 14 aprile 2020, n. 625; 5 novembre 2019, n. 2307; 18 settembre 2018, n. 2097).

3. Ugualmente improcedibile è la parte del ricorso (censura rubricata III) con cui è stata contestata la legittimità del Piano di zonizzazione acustica adottato nel 2011 (il cui procedimento per la definitiva approvazione è stato avviato nel mese di agosto 2019 e non si è ancora concluso: all. 16 del Comune).

Difatti, pur non potendosi dichiarare la tardività dell'impugnazione del Piano di zonizzazione acustica adottato per l'assenza di certezza in ordine al momento in cui lo stesso è stato effettivamente conosciuto dalla ricorrente, va evidenziato che dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23 giugno 2011 (all. 5 del Comune) risultano ampiamente trascorsi i termini di efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (tre anni o, in una particolare situazione, cinque anni). Ne deriva che ad oggi nessuna concreta lesione subisce la ricorrente dal predetto Piano (soltanto) adottato, come si ricava anche dalle convergenti considerazioni svolte dalle difese delle parti, sia nei loro scritti defensionali sia nel corso dell'udienza.

4. Pertanto, il ricorso va complessivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. In relazione al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.