Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 11 febbraio 2021, n. 10296

Presidente: Zaza - Estensore: Tudino

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 13 novembre 2019, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto in data 26 novembre 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Maria A. per i reati di accesso abusivo al sistema telematico della banca dati RE.GE. e rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alle informazioni rese, nella qualità di operatore giudiziario in servizio presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, a Leonardantonio C. riguardo le relative iscrizioni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, con atto a firma del difensore, Avv. Roberto Zanotti, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al reato di rivelazione del segreto d'ufficio, ritenuto sussistente pur a fronte della propalazione di notizie già note al destinatario, al quale era stata formalmente comunicata la richiesta di proroga delle indagini preliminari, con conseguente mancanza di alcun profilo di pericolo in concreto di lesione del bene giuridico protetto, trattandosi della propalazione di notizie neutre, non coperte da vincolo di segretezza.

2.2. Con il secondo motivo, censura il trattamento sanzionatorio in conseguenza del diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al capo a).

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 21 dicembre 2020, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa in data 4 febbraio 2021, il difensore ulteriormente ribadito le ragioni dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Le censure articolate nel primo motivo non colgono nel segno.

1.1. La ricorrente assume l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 326 c.p. per essere la notizia propalata - all'esito dell'incontestato accesso abusivo al RE.GE. effettuato dalla medesima in qualità di operatore giudiziario in servizio presso l'ufficio Gip del Tribunale di Taranto - già nota al destinatario, in conseguenza della notifica all'indagato Leonardantonio C. della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari in relazione al procedimento iscritto a carico del medesimo e del figlio Giancarlo.

Il tema che il ricorso impone, prioritariamente, di affrontare è, dunque, se la comunicazione di quanto risulta dai registri informatici consultabili dall'ufficio G.i.p. in ordine ad un procedimento penale in fase di indagine, al di fuori di qualunque autorizzazione, e per soddisfare la richiesta informale di un privato cittadino interessato, costituisca o meno rivelazione di "notizia di ufficio che debba rimanere segreta".

1.2. Il vincolo di segretezza sui dati contenuti negli archivi informatici degli uffici giudiziari trova fondamento in molteplici fonti normative.

L'art. 159 l. n. 1196 del 1960, «Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi» - rimasto in vigore per espressa previsione del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» - dispone che: «Il funzionario di cancelleria e segreteria e il dattilografo devono osservare il più scrupoloso segreto di ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio».

Siffatta disposizione trova specificazione, in relazione al processo penale, nell'art. 2, comma 3, d.m. n. 334 del 1989, «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale», il quale prevede che: «I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato».

L'ermeneusi letterale di siffatti enunciati normativi esclude ex se, in linea generale, che sia consentita la comunicazione informale di quanto risulta dai registri di un ufficio giudiziario, anche laddove la richiesta pervenga dal diretto interessato, che non è titolare di un diritto incondizionato a ricevere informazioni, se non nei limiti e con le forme previste dalla legge: gli artt. 335 c.p.p. e 110-bis disp. att. c.p.p. non solo riservano specificamente all'ufficio del pubblico ministero la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato, previa formale richiesta, ma prevedono espressamente che il pubblico ministero, a fronte di una istanza di informazioni dell'interessato o del suo difensore, possa anche disporre il segreto sulle iscrizioni, ove ricorrano specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine.

Ne viene che solo la segreteria della competente Procura della Repubblica può fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico, sempre che l'interessato ne abbia fatto espressa richiesta e previa autorizzazione alla relativa comunicazione, con la conseguenza per cui fino al rilascio di siffatta autorizzazione, la notizia in ordine all'esistenza di iscrizioni a carico è segreta anche nei confronti del diretto interessato (Sez. 6, n. 2231 del 6 novembre 2019, dep. 2020, Pace, Rv. 278126; n. 49526 del 2017, Rv. 271565; Sez. 5, n. 44403 del 26 giugno 2015, Morisco, Rv. 266089; e Sez. 6, n. 22276 del 5 aprile 2012, Maggioni, Rv. 252871 in riferimento alla condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a riceverla, e senza rispettare la procedura prevista dall'art. 110-bis disp. att. c.p.p., la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati).

1.3. Sotto l'ultimo profilo evocato, va ulteriormente ribadito come la nozione di "notizie di ufficio che devono rimanere segrete" non sia limitata alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma si estenda anche a quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste (ex multis Sez. 6, n. 19216 del 4 novembre 2016, dep. 2017, P.G. in proc. Di Campli, Rv. 269776).

Nella pronuncia indicata, si è valorizzata l'oggettività giuridica dell'art. 326 c.p., individuata nella tutela del normale funzionamento della Pubblica amministrazione, quale proiezione dei principi costituzionali contenuti nell'art. 97 Cost., e che si estrinseca anche con l'osservanza del segreto d'ufficio inerente al rapporto funzionale tra il pubblico funzionario e l'amministrazione di appartenenza, in tal modo giustificando (tanto più quando il segreto concerne indagini penali) il sacrificio della esigenza di conoscibilità, che esprime il principio della pubblicità dell'azione dei pubblici poteri, e delineando un ambito del "segreto d'ufficio" per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi non limitato [a]gli "atti segreti".

Richiamando l'art. 28 della l. 7 agosto 1990, n. 241 - che ha sostituito l'art. 15 del d.P.R. n. 3 del 1957 (t.u. degli impiegati civili dello Stato) - si è osservato come la legge non si limita a porre l'obbligo per l'impiegato pubblico di "mantenere il segreto d'ufficio", ma ne definisce anche l'ambito e l'estensione, specificando che l'impiegato "non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso", da tanto evincendo che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non solo informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti, o rese senza il rispetto delle modalità previste (ex multis Sez. 6, n. 9409 del 9 dicembre 2015, dep. 2016, Rv. 267274; Sez. 5, n. 15950), in quanto è lo stesso art. 326 c.p. che, per definire l'ambito della condotta, rinvia alla "violazione di doveri inerenti alle funzioni o al servizio".

Nella delineata prospettiva, oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio sono sia le notizie d'ufficio coperte da segreto, sia quelle indebitamente svelate a chi non è titolare del diritto di accesso agli atti amministrativi o senza il rispetto delle modalità previste (Sez. 1, n. 8201 del 18 febbraio 2010, Rv. 246623).

Sotto altro profilo, è stato coerentemente rimarcato (Sez. 6, n. 33256 del 19 maggio 2016, Martina, Rv. 267870) come nell'orbita della sfera di tutela rientri non solo il buon funzionamento dell'amministrazione e il dovere di fedeltà del funzionario, ma anche l'interesse a che quest'ultimo non tragga dall'esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini, sicché integra la fattispecie prevista dall'art. 326, comma terzo, c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizza illegittimamente notizie, acquisite per ragioni di ufficio, anche solo suscettibili di arrecare pregiudizio alla P.A.

Del resto, la tutela delle informazioni accessibili ai terzi solo mediante apposito iter procedimentale è valore tanto prioritario da essere tutelato anche laddove l'acquisizione delle notizie sia lecita, assumendo, in tal caso, il fatto rilevanza penale ai sensi dell'art. 12 l. n. 121 del 1981 (ex multis Sez. 6, n. 14931 del 30 gennaio 2018, Galai, Rv. 272760).

1.4. Nel quadro così delineato - ed in riferimento alla comunicazione della mancanza di iscrizioni - questa Corte ha anche affermato come il reato sia integrato anche se l'informazione fornita sia quella della non rinvenibilità nel registro delle notizie di reato di iscrizione a carico del richiedente, in relazione ad uno specifico procedimento, secondo quanto emerge dalla visione degli atti e delle annotazioni accessibili all'ufficio di cui fa parte il funzionario propalante (Sez. 5, n. 24583 del 18 gennaio 2011, Tosinvest, Rv. 249821; n. 49526 del 2017, Rv. 271565 cit.), in quanto ciò che assume rilievo è la rivelazione di quanto è desumibile dai registri consultabili dall'ufficio G.i.p. in ordine ad un procedimento penale in fase di indagine, mentre «Non appare neutra la notizia che non risultano iscrizioni, perché - a norma dell'art. 110-bis disp. att. c.p.p. - l'addetto può rispondere alla richiesta dell'interessato, avanzata secondo le procedure prescritte dalla legge, soltanto con la formula "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione", formula quest'ultima che lascia impregiudicato il potere del pubblico ministero di secretazione».

2. Alla luce del tracciato ermeneutico ripercorso, il tema investe, allora, se siffatti principi debbano essere ribaditi anche laddove la comunicazione riguardi - come nel caso di specie - l'inesistenza di iscrizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già note al soggetto interessato, ovvero se anche per queste restano impregiudicati i vincoli di segretezza e gli oneri di accesso posti dal legislatore a salvaguardia del bene interesse del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

In altri termini, il focus si incentra sul se la conferma dei dati già comunicati all'avente diritto e la propalazione della inesistenza di ulteriori iscrizioni fondi il pericolo concreto di lesione degli interessi tutelati, e se la condotta accertata nel presente processo abbia determinato un pregiudizio per il bene giuridico tutelato dall'art. 326 c.p., e, quindi, se risulti, in concreto, l'assenza di offensività quale limite alla sussistenza della fattispecie incriminatrice, evocata dalla difesa.

2.1. Muovendo nel solco tracciato da Sez. un., n. 4694 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271, l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte ha costantemente ribadito come, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 326 c.p. con riferimento alla rivelazione di notizie d'ufficio attinenti a procedimenti in fase di indagini, non sia necessaria la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le investigazioni, posto che il delitto in questione è reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, il quale si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest'ultima o ad un terzo (così Sez. 5, n. 46174 del 5 ottobre 2004, Esposito, Rv. 231166, ma anche Sez. 6, n. 5141 del 18 dicembre 2007, dep. 2008, Cincavalli, Rv. 238729).

Nella delineata prospettiva, anche la sostanziale infondatezza della notizia non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 326 c.p., poiché la rivelazione è penalmente irrilevante solo se si tratta di informazioni di pubblico dominio (Sez. 6, n. 18125 del 22 ottobre 2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555) o prive di significato e non quando i fatti si rivelino inconferenti o privi di fondamento (Sez. 6, n. 33609 del 18 giugno 2010, Bultrini, Rv. 248270).

A tanto aggiungasi come costituisce principio consolidato quello secondo cui, quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato di cui all'art. 326 c.p. sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto (così Sez. 6, n. 42726 dell'11 ottobre 2005, De Carolis, Rv. 232751, espressamente richiamata da Sez. 6, n. 33256 del 19 maggio 2016, Martina, Rv. 267870, cit., ma anche, in motivazione, e con diretta rilevanza ai fini della decisione, da Sez. un., n. 4694 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271, cit.).

2.2. Del resto, anche la dottrina finisce per convenire sulla lettura accolta nella giurisprudenza di legittimità.

Quando l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto discende da una previsione di legge, il bene giuridico tutelato dall'art. 326, primo comma, c.p. è anche l'imparzialità della pubblica amministrazione, in linea con quella che è ritenuta l'oggettività giuridica di categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Può ritenersi, in altri termini, che la fattispecie incriminatrice in questione sia funzionale anche ad evitare che un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio procuri un indebito trattamento di favore ad una persona, fornendole notizie che alla stessa, come alla generalità dei cittadini, sono precluse o, eventualmente, potrebbero essere fornite solo nel rispetto di formali procedure ed all'esito di una valutazione dell'Autorità competente.

Tale conclusione, del resto, risulta coerente rispetto alla complessiva tutela penale del segreto di ufficio, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra la fattispecie prevista dall'art. 326, primo comma, c.p., e le fattispecie di cui all'art. 326, terzo comma, c.p., che sanzionano penalmente la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che «si avvale illegittimamente di notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete» al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto patrimoniale o "non" patrimoniale.

In tal senso, è stato affermato che la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 c.p., eventualmente in concorso con il delitto di corruzione, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione (Sez. 6, n. 4512 del 21 novembre 2019, dep. 2020, Mangani, Rv. 278326; n. 9409 del 2016, Rv. 267273; n. 37559 del 2007, Rv. 2374): «Il coordinamento delle due previsioni porta a concludere, e per motivi letterali (rivela - si avvale) e per motivi sistematici (concorso con la corruzione) e per motivi teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo comma), nel senso che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma [...]» (così Sez. 6, n. 37599 del 27 settembre 2007, Spinelli, Rv. 237447, ripresa recentemente, tra le altre, da Sez. 6, n. 9409 del 9 dicembre 2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273).

Ne viene che l'attrazione nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 326, primo comma, c.p. di tutte le condotte di rivelazione di notizia coperta da segreto, pur se caratterizzate dalla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sembra offrire una conferma che la disposizione appena citata è posta a presidio anche del bene giuridico dell'imparzialità dell'amministrazione.

Nella prospettiva indicata, allora, il principio di offensività assume un ruolo di limite alla configurabilità del reato di rivelazione di segreto di ufficio solo con riferimento a notizie che siano futili o insignificanti avendo riguardo sia al principio del buon andamento, sia al principio di tutela dell'imparzialità dell'azione dell'Autorità pubblica.

2.3. Nel quadro così delineato, la notizia rivelata nel caso in esame - e cioè, il contenuto delle risultanze dai registri informatici consultabili dall'ufficio G.i.p. in ordine ad un procedimento penale in fase di indagine - ha avuto ad oggetto un triplice profilo: da un lato, essa si è risolta nella conferma della esistenza del procedimento, già nota al destinatario; dall'altro, l'informazione si è estesa alla insussistenza di elementi ulteriori risultanti dal RE.GE., oltre che alla rivelazione della giacenza del fascicolo presso l'ufficio del Pubblico Ministero.

La propalazione ha, dunque, avuto ad oggetto anche informazioni ulteriori rispetto a quelle già note, e per le quali il divieto di comunicazione è - come correttamente rilevato dalla Corte territoriale - imposto dalla legge, e precisamente dall'art. 159 l. n. 1169 del 1960, anche alla luce dell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 334 del 1989, e tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 335 c.p.p. e 110 disp. att. c.p.p.

Quanto all'assenza di ulteriori iscrizioni, si è già rilevato come l'informazione assuma un qualificato profilo di offensività (v. § 1.4.), poiché, ai sensi dell'art. 110-bis disp. att. c.p.p., l'addetto può rispondere alla richiesta dell'interessato, avanzata secondo le procedure prescritte dalla legge, soltanto con la formula "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione", formula quest'ultima che lascia impregiudicato il potere del pubblico ministero di secretazione.

Né può dirsi che l'informazione fornita riguardasse una notizia insignificante avendo riguardo sia al buon andamento sia all'imparzialità dell'amministrazione, in quanto il dato era relativo alla complessiva posizione del richiedente in un procedimento penale in fase di indagine, e non solo al contenuto del provvedimento al medesimo notificato.

A tanto aggiungasi come l'A. abbia comunicato al C. dati riservati ulteriori rispetto a quanto al medesimo già noto, rivelando la giacenza materiale del fascicolo presso l'ufficio di Procura dove, in ipotesi, sarebbe stato ulteriormente accessibile in via informale, in tal modo fornendo un'indicazione logistica tale da esporre, in concreto, al pericolo di pregiudizio per la segretezza gli ulteriori sviluppi investigativi.

La sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, individuando in termini di concretezza il periculum, s'appalesa, pertanto, incensurabile.

3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

La ricorrente si limita a criticare l'esito del giudizio di comparazione tra circostanze, prospettando, in via puramente ottativa, la prevalenza delle attenuanti generiche senza indicare quale specifico profilo, in tal senso rilevante, sarebbe stato rappresentato e dalla Corte territoriale invece ignorato.

L'avversata sentenza dà, invece, atto della congruità del giudizio di equivalenza alla stregua della pericolosità della condotta, come delineata dalle modalità della propalazione e dalla latitudine del suo contenuto, in tal guisa rappresentando un percorso giustificativo, esplicativo dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, che non evidenzia alcun profilo di irragionevolezza (Sez. 5, n. 33114 dell'8 ottobre 2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 17 marzo 2021.