Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
Sentenza 14 aprile 2021, n. 265

Presidente: Potenza - Estensore: Mattei

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si chiede l'ottemperanza del giudicato di cui al decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 580 del 20 febbraio 2018 di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore dell'avvocato Arturo S., in qualità di difensore antistatario dei sig.ri Cristina T. e Damasco B., unitamente e disgiuntamente al collega avv. Fausto C., le spese del relativo giudizio innanzi alla Corte d'Appello, liquidate in euro 16,00 per spese vive e complessivi euro 405,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, CAP e Iva come per legge, da distrarsi pro quota in favore dei citati difensori antistatari.

1.1. Ha chiesto altresì il ricorrente il pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa di parte ricorrente.

Alla camera di consiglio del 30 marzo 2021 la causa è passata in decisione.

3. Ciò posto il Collegio rammenta che:

- il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;

- l'ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l'esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1-ter della l. n. 181/2008 e 1 della l. n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;

- l'esecuzione dell'ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d'ufficio per l'Amministrazione cui l'ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

4. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.

Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento della somma di cui sopra in favore di parte ricorrente.

5. Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:

- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;

- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.

Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).

6. Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d'ora commissario ad acta il dirigente responsabile dell'Ufficio X della Direzione dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità di quanto disposto dall'art. 5-sexies della l. n. 89 del 2001.

7. Il commissario, provvederà a:

a) prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;

b) utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;

c) utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l'istituto del pagamento in conto sospeso.

8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 5.

8.1. Quanto alla domanda di pagamento dell'ulteriore somma chiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio osserva quanto segue.

Secondo recente arresto dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria (sent. 25 giugno 2014, n. 15) nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla l. n. 89/2001.

Fermo restando tale ammissibilità, la stessa Plenaria non ha mancato di osservare come "la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo. Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità, spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo".

In definitiva, secondo tale autorevole arresto, pur escludendosi la sussistenza di preclusioni astratte sul piano della ammissibilità, è escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l'importo o di negarne la stessa applicazione.

Ritiene il Collegio come nella fattispecie le note difficoltà di adempimento connesse alla perdurante crisi congiunturale siano sufficienti non solo a mitigarne l'importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete "ragioni ostative".

9. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 7.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.

Le spese del presente giudizio, poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre agli oneri di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.