Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 26 aprile 2021, n. 3358
Presidente: Lipari - Estensore: Tulumello
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 9155/2020, pubblicata l'11 agosto 2020, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha rigettato il ricorso introduttivo ed i due ricorsi per motivi aggiunti - formulati all'esito della duplice ostensione in giudizio della documentazione richiesta con domanda incidentale di accesso - proposti dalla Autofficina Pontina s.r.l. degli atti (bando, disciplinare, capitolato tecnico e delibera di aggiudicazione in favore del Consorzio Parts & Services) della procedura aperta, bandita dall'ARES 118 - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, per l'appalto del Servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale Operativa di Roma Città metropolitana e Provincia, per la durata di diciotto mesi.
Con ricorso in appello notificato il 2 ottobre 2020 e depositato il successivo 7 ottobre, l'Autofficina Pontina s.r.l. ha impugnato l'indicata sentenza.
Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame, l'ARES 118 - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, che in data 21 gennaio 2021 ha prodotto il contratto di appalto per cui è causa, siglato fra le parti con decorrenza 1° febbraio 2020 (con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi).
Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2020, fissata per l'esame della domanda cautelare, la trattazione è stata rinviata al merito.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
2. Con ordinanza collegiale n. 1472/2021, rilevato che "nella fattispecie dedotta in giudizio - caratterizzata dal fatto che il contratto di appalto risulta essere stato sottoscritto, ed essere altresì in avanzata fase di esecuzione - non risulta essere stata ancora proposta, in questo o in separato giudizio, né la domanda volta far dichiarare l'inefficacia del contratto, né quella di subentro nel rapporto negoziale, né la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario è stato assegnato", è stato assegnato termine alle parti per dedurre - ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. - in merito al profilo dell'interesse a coltivare il gravame.
Le parti hanno depositato memorie in data 16 marzo 2021 (l'appellante) e 18 marzo 2021 (l'appellata).
Il collegio si è quindi riunito nuovamente per deliberare nella camera di consiglio del 31 marzo 2021.
3. Sulla questione preliminare, relativa all'interesse a coltivare il gravame, le parti hanno dedotto, rispettivamente:
- che con il ricorso in appello è stata chiesta la riforma di primo grado, la quale ha pronunciato anche sulla domanda di subentro nel contratto: onde tale domanda deve intendersi (implicitamente) proposta anche nel presente giudizio d'appello;
- che tale domanda debba invece intendersi rinunciata in quanto non espressamente riproposta nel giudizio di appello, stante la non automaticità dell'effetto devolutivo.
4. Il Collegio, richiamato il contenuto dell'ordinanza collegiale n. 1472/2021, osserva anzitutto, in punto di fatto, che nel giudizio di primo grado la domanda di subentro è stata esplicitamente formulata - ma non ulteriormente argomentata, né effettivamente coltivata - nelle epigrafi del ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti, ancorché non riprodotta nelle conclusioni di tali atti.
Anche nel giudizio di appello, nel corso del quale la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono addivenuti alla stipula del contratto, la domanda di subentro è stata proposta nelle forme descritte, ma non ha costituito oggetto di specifiche richieste od argomentazioni.
Nondimeno, una simile tecnica difensiva - in disparte i connessi e conseguenti limiti che ne discendono, come si vedrà, sul piano del merito di tale domanda - può ritenersi espressiva, anche nell'ottica adeguatrice (in relazione alla garanzia costituzionale del diritto di difesa), sollecitata nell'ultima memoria della parte appellante, della volontà di far conseguire al chiesto annullamento dell'aggiudicazione la declaratoria d'inefficacia del contratto nelle more concluso ed il subentro della ricorrente nel relativo rapporto negoziale.
Sicché la domanda di riforma della sentenza che, rigettando i ricorsi, ha respinto la richiesta di annullamento dell'aggiudicazione, in relazione alla quale erano state formulate tali domande accessorie, può ritenersi implicante, nell'ottica di un favor per il diritto di difesa della parte, un rinvio al contenuto dell'originario petitum, così da sorreggere l'interesse della parte appellante all'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, anche in una fase caratterizzata dalla avvenuta stipulazione del contratto e dalla ormai prossima conclusione del rapporto negoziale.
5. Il primo motivo di appello, rivolto contro il capo della sentenza impugnata che ha rigettato il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, concerne la dedotta violazione della lex specialis in relazione al difetto del requisito di idoneità in capo al Consorzio aggiudicatario, che avrebbe riguardato "l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio in relazione a tutte le attività oggetto della procedura", in quanto l'oggetto sociale del Consorzio non avrebbe ricompreso i servizi oggetto dell'appalto ed in particolare quelli di cui al punto 5.2 del Capitolato.
Contesta altresì la legittimità del ricorso, da parte del Consorzio aggiudicatario, al c.d. cumulo alla rinfusa in relazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti.
6. L'ARES ha riproposto in appello "l'eccezione di inammissibilità formulata in primo grado con la memoria depositata il 2.05.2020 (pagg. 3 e 9). La censura è stata promossa, per la prima volta, con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 27.02.2020, quindi, oltre trenta giorni dopo l'aggiudicazione della gara (disposta con Deliberazione n. 338 del 20.12.2019 - doc. 5) nonostante potesse essere promossa in termini estraendo una semplice visura camerale, senza necessità di attendere l'accesso agli atti".
L'eccezione è infondata.
È vero che la censura poggia, in parte, sulla visura camerale, la cui conoscenza prescinde dall'esercizio del diritto di accesso agli atti della gara, ma è altresì vero che essa contesta la legittimità dell'ammissione anche per elementi - il cumulo dei requisiti - appresi in sede di accesso.
7. Nel merito della censura, il giudice di primo grado ha ritenuto rispettata dal Consorzio aggiudicatario la condizione posta dal punto 7.1.a) del Disciplinare di gara (che richiedeva l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio in relazione a tutte le attività oggetto della procedura), sul presupposto della equiparazione fra consorzi stabili e consorzi di imprese artigiane al fine del cumulo dei requisiti, e del rilievo che "tutte le imprese indicate dal Consorzio per l'esecuzione dell'appalto (Autocarrozzeria De Clementi S.r.l., Sturmann S.r.l., Autocarrozzeria Mastrodonato S.r.l. semplificata, Puntogomme S.r.l., VL Autocenter S.r.l., Tre F Auto S.r.l. e ORMECAS.r.l.) sono iscritte alla CCIAA per i servizi oggetto di gara".
L'art. 7.1.a) del disciplinare prevedeva il seguente "requisito di idoneità": "Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio da parte del concorrente di tutte le attività oggetto della presente procedura di gara, in coerenza a quelle descritte al punto 5.2 del Capitolato Tecnico".
Il punto centrale della questione dedotta con la censura in esame è se l'art. 47 del vigente codice dei contratti pubblici consenta anche per i consorzi di imprese artigiane, e non solo per i consorzi stabili, la possibilità di valersi del c.d. cumulo alla rinfusa.
L'art. 47, secondo comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", nel testo applicabile ratione temporis alla procedura per cui è causa, stabilisce che "I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera 1), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni".
La disposizione richiama i consorzi stabili [art. 45, comma 2, lett. c)], ma non anche i consorzi fra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b), ultima parte]: con la conseguenza che ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere soddisfatta la dimostrazione dei requisiti da parte del Consorzio aggiudicatario nelle forme previste per i (soli) consorzi stabili.
8. Si tratta dunque di valutare, in concreto, se il Consorzio aggiudicatario abbia, o meno, le caratteristiche del consorzio stabile (pur essendo costituito fra imprese artigiane), e se dunque possa, conseguentemente, giovarsi del regime della dimostrazione dei requisiti mediante il c.d. cumulo alla rinfusa.
In relazione a tale profilo l'ARES in memoria:
a) deduce che "Affinché il Consorzio sia considerato di imprese artigiane e, quindi, possa essere equiparato (ai fini del ricorso al cumulo alla rinfusa) al consorzio stabile è sufficiente che sia composto, per almeno 2/3, da imprese artigiane. È ininfluente che le imprese indicate come esecutrici non siano artigiane";
b) invoca, quanto alla qualificazione come consorzio stabile ed alla conseguente applicabilità della disciplina del possesso dei requisiti, la sentenza di questa Sezione n. 2493/2019: «sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, la natura del soggetto imprenditoriale - in relazione alla questione della sua qualificabilità come "consorzio stabile" - deve essere accertata sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti identificativi, così come delineati dall'art. 45, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 50/2016: consegue, già da tale rilievo, l'irrilevanza, ai fini del decidere, della assenza nell'atto costitutivo del Co.Med., di espresse indicazioni nominalistiche della sua natura così come di formali manifestazioni di volontà delle imprese consorziate dirette alla costituzione di un consorzio stabile (cfr. C.d.S., V, n. 5152 del 6 dicembre 2016: "quanto all'essenza dell'istituzione di una comune struttura d'impresa va ricordato che per pacifico orientamento della giurisprudenza tale aspetto non comporta, l'uso del verbo "istituire" in luogo di "costituire" ne è la significativa riprova, "un'autonoma struttura d'impresa né che la decisione delle imprese di operare in modo congiunto debba essere formalizzata in un apposito atto" (C.d.S. V, 15 ottobre 2010, n. 7524). Quel che conta invero, è la possibilità di "individuare l'avvenuta creazione di un complesso strutturale ed organizzativo compatibile con il modello giuridico-formale di riferimento")».
9. Sotto un diverso profilo l'appellante deduce peraltro ulteriormente che "consentire - sulla scorta del principio espresso dal TAR - di provare il requisito di cui all'art. 7.1. del Disciplinare mediante il cumulo alla rinfusa si pone in contrasto con la disciplina recata dall'art. 78 del d.P.R. n. 207/2010. Come detto, infatti, nella specie si discute del requisito della iscrizione presso la Camera di Commercio (per determinate attività), ovvero di un requisito di ordine generale".
In questa prospettiva il cumulo alla rinfusa, a tutto voler concedere, consentirebbe di surrogare i requisiti di qualificazione, ma non anche quelli di ordine generale, che - come per l'iscrizione in parola - devono essere posseduti dal Consorzio in proprio (si invoca in tal senso il bando tipo ANAC 1/2017, par. 7.5.: "I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici").
10. La giurisprudenza propugna una lettura "sostanzialistica" di entrambe le questioni: sia di quella concernente l'inerenza del certificato camerale all'oggetto del contratto, sia di quella relativa all'accertamento della natura del consorzio.
Quanto al primo profilo, la sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 7846/2019 ha affermato che «L'inerenza all'oggetto della gara, richiesta dalla lex specialis, non significava infatti corrispondenza assoluta (id est: intesa quale perfetta sovrapponibilità) tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione camerale, e l'oggetto del contratto di appalto, ma quale congruenza contenutistica (sussistente nel caso di specie), secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, "attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento", come statuito dalla giurisprudenza (C.d.S., III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796)».
Quanto al secondo profilo, la sentenza n. 6433/2019 di questa Sezione ha ritenuto che «Quanto al profilo di censura volto a contestare la natura di consorzio stabile a Conmed Engineering, tale aspetto deve essere accertato sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti identificativi, come individuati dall'art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 (cfr. C.d.S., III, n. 2493/2019). La presenza di un'autonoma struttura di impresa, distinta da quella delle consorziate e che sia in grado di eseguire anche in proprio le prestazioni previste nel contratto, rende imputabile l'attività compiuta al solo consorzio stabile (cfr. C.d.S., V, n. 276/2018). Nel caso in esame, non si ravvedono errori valutativi nella sentenza di primo grado che ha riscontrato, nello statuto e nella consistenza aziendale, la sussistenza degli elementi qualificanti individuati dalla suddetta disposizione - "I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa" - ed in particolare dell'elemento c.d. teleologico, costituito dalla astratta idoneità come un'autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, ferma restando la facoltà per il consorzio, che abbia tale struttura, di eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate (cfr. C.d.S., V, n. 1984/2017)».
11. Ad avviso del Collegio nella definizione del consorzio stabile appare troncante, in giurisprudenza, il rilievo che questo "secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è caratterizzato dal c.d. elemento teleologico che gli consente di operare con un'autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, contratto che il predetto consorzio ordinario stipula in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che a lui direttamente ed esclusivamente si imputa l'attività compiuta (C.d.S., sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; sez. V, 2 maggio 2017, n. 1984; 22 gennaio 2015, n. 244)" (sez. V, sent. n. 276/2018).
In argomento è recentemente intervenuta la sentenza n. 5/2021 dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, la quale ha chiaramente affermato i seguenti principi:
a) il consorzio stabile presuppone una comune struttura d'impresa;
b) l'ammissibilità del c.d. cumulo alla rinfusa per la prova dei requisiti di qualificazione si giustifica proprio in ragione della comune struttura d'impresa (punto 8.3. della motivazione).
Dalla visura camerale prodotta nel giudizio di primo grado risulta che il Consorzio Pats & Services è un "organismo di servizio": il codice ATECO 70.22.09 corrisponde ad "Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale", e l'oggetto sociale consiste in attività di servizi.
Dunque nel caso di specie si è in presenza di un consorzio fra imprese artigiane che non ha natura di consorzio stabile, non foss'altro perché non esiste una comune struttura d'impresa, e perché l'oggetto sociale è "neutro" dal punto di vista imprenditoriale, avendo ad oggetto l'organizzazione della partecipazione di imprese alle gare (quale che sia l'attività imprenditoriale considerata).
12. Ne consegue che, per un verso, il consorzio aggiudicatario non può giovarsi del c.d. cumulo alla rinfusa non avendo natura di consorzio stabile; e che, per altro verso, la visura camerale del consorzio non ha attinenza, neppure generica o parziale, con l'oggetto dell'appalto.
La peculiarità della fattispecie in esame è data dal fatto che il disciplinare richiedeva, quale requisito di idoneità, l'iscrizione alla Camera di Commercio per i settori corrispondenti all'oggetto del contratto: il Consorzio aggiudicatario non ha tale requisito, neppure valutando l'iscrizione camerale in senso sostanzialistico come "congruenza contenutistica (...), secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale".
Il requisito, si sostiene, sarebbe posseduto dal Consorzio attraverso le iscrizioni dei consorziati: ma il primo non potrebbe valersene, perché non è un consorzio stabile (il consorzio fra imprese artigiane può infatti giovarsi di tale possibilità solo in quanto stabile, per le ragioni espresse con chiarezza dalla citata sentenza dell'Adunanza plenaria n. 5/2021).
La Delibera ANAC n. 98/2017, citata dalla sentenza appellata, riguarda in realtà i consorzi stabili, e non l'equiparazione ad essi dei consorzi di imprese artigiane.
13. Il primo motivo di appello è dunque fondato, e in accoglimento dello stesso, e in riforma della sentenza gravata, devono essere dunque accolti il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione impugnata (in quanto disposta in favore di offerente privo dei requisiti richiesti dalla lex specialis).
Deve essere a questo punto esaminata le domanda di "subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato, previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso" (così l'epigrafe del ricorso introduttivo di primo grado).
Come già osservato, tale domanda può ritenersi ritualmente proposta nel presente giudizio, in virtù dell'estensione del richiamo implicito contenuto nella domanda di riforma della sentenza gravata.
Un simile rilievo, se appare idoneo ad affermare la perdurante ammissibilità e procedibilità del gravame, nondimeno implica che, nel merito, la domanda in esame sia infondata.
L'art. 122 c.p.a. stabilisce in proposito che "Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta".
La disposizione, in altre parole, subordina la declaratoria di inefficacia non al mero accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione, ma ad una serie di elementi rispetto ai quali, se la parte appellante - al di là del rinvio alle domande proposte in primo grado - nulla ha dedotto, la stazione appaltante ha invece rappresentato, nel corso del presente giudizio, argomenti nel senso dell'inaccoglibilità della domanda.
14. In primo luogo, appare dirimente, secondo i parametri normativi portati dalla disposizione citata, la circostanza che l'esecuzione del contratto in essere scadrà nel mese di luglio 2021, e che sarebbe in corso di predisposizione la gara per l'individuazione del nuovo gestore del servizio: sicché lo stato di esecuzione del contratto è tale da escludere il subentro, tenuto conto degli interessi delle parti.
In secondo luogo, ARES ha altresì rappresentato che, pur essendosi l'odierna appellante classificata seconda, l'annullamento dell'aggiudicazione non condurrebbe comunque al subentro, perché l'offerta della seconda ha ottenuto ben 33,65 punti in meno rispetto a quella dell'aggiudicataria, e, in ogni caso, il Disciplinare consentiva alla stazione appaltante - ex art. 95, comma 12, del codice dei contratti pubblici - di non aggiudicare ad offerte ritenute non convenienti o idonee.
Ne consegue che, in disparte la fondatezza o meno della pretesa al subentro, comunque non risulta dimostrata in giudizio, da parte dell'appellante, "l'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione": elemento cui il citato art. 122 subordina - al pari degli altri elencati - l'accoglimento della domanda volta a far dichiarare l'inefficacia del contratto e il subentro nello stesso, con la conseguenza che il relativo onere probatorio ricade sulla parte attrice, la quale avrebbe dovuto dimostrare in giudizio, tra l'altro, l'effettiva possibilità di conseguire l'aggiudicazione.
In altre parole, se in punto di ammissibilità e di procedibilità del gravame le domande ulteriori, rispetto a quella caducatoria, possono ritenersi proposte in primo grado e riproposte in appello, nonostante la loro sintetica enunciazione (in primo grado) e l'implicito rinvio alle stesse (nel presente giudizio), la parte appellante non ha fornito argomenti idonei a superare le deduzioni svolte dalla stazione appaltante, volte ad impedire la declaratoria di inefficacia del contratto.
15. Né può farsi luogo in questa sede - ai sensi dell'art. 124, comma 1, secondo periodo, c.p.a. - alla condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario, in luogo dell'accoglimento della domanda di subentro, in quanto la domanda risarcitoria non risulta essere stata proposta nel presente giudizio, nemmeno in via subordinata.
16. Il Collegio è consapevole che, secondo una linea interpretativa espressa da una parte della giurisprudenza, la domanda risarcitoria per equivalente deve ritenersi compresa, secondo una logica di necessaria continenza, nella domanda di subentro (risarcimento in forma specifica).
Nondimeno, il citato art. 124 stabilisce che la condanna al risarcimento per equivalente riguarda - soltanto - il danno subito e provato.
Ai fini della condanna monetaria, quindi, la parte interessata è tenuta a dimostrare che la riscontrata illegittimità dell'aggiudicazione abbia determinato un effettivo pregiudizio economico, indicandone la misura.
Ora, nel caso di specie, risulta appurato che la parte ricorrente non ha dimostrato di poter ottenere l'aggiudicazione del contratto. Né l'appellante ha fornito adeguati indizi a sostegno di un'ipotizzabile lesione della chance di conseguimento dell'appalto, contestando, in modo adeguato, in questo giudizio, le puntuali deduzioni difensive svolte dalla stazione appaltante.
17. In conclusione, la domanda di subentro - che è l'unica, fra quelle proposte, per le quali sopravvive l'interesse a coltivare il gravame e ad accertare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati - deve essere rigettata nel merito: pertanto, il ricorso in appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con la diversa motivazione qui esposta in punto di accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione.
La complessità e la peculiarità della vicenda controversa, oltre al parziale accoglimento del gravame, giustificano la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, con riferimento alla domanda di accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione, e per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.