Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 27 aprile 2021, n. 3387

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Conforti

Rilevato che:

- come rappresentato dal medesimo appellante, in base alla disciplina del procedimento sub iudice, "Le regioni e province autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse di cui al paragrafo 4.1, il comune o i comuni individuati con il relativo importo da assegnare. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte delle regioni e province autonome dei comuni prescelti, è approvato l'elenco dei comuni ammessi a finanziamento e sono definite le procedure, i tempi, le caratteristiche tecniche delle proposte da elaborare da parte dei comuni prescelti e le modalità di erogazione del finanziamento statale e di monitoraggio del programma";

- il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di cui si discorre è costituito, per espressa previsione, su richiamata, dal decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- la deliberazione della Regione costituisce, dunque, soltanto un atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento delineato.

Considerato che:

- per regola consolidata della giurisprudenza del Giudice amministrativo, "Nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, atteso che la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato insieme a questa" (ex multis, fra le più recenti, C.d.S., Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46; Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Sez. IV, 11 ottobre 2018, n. 5846; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331; Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; Sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862; Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913);

- le nozioni di "arresto procedimentale" e di "atto soprassessorio" invocate dall'appellante, per postulare l'ammissibilità della domanda di annullamento dell'atto endoprocedimentale gravato, si riferiscono a casi eccezionali e di stretta interpretazione, che non ricorrono affatto nel caso di specie;

- quanto all'«arresto procedimentale», con tale sintagma si indica, esclusivamente, l'atto dal quale consegue una conclusiva definizione (id est, un "arresto") del procedimento, quanto meno per chi ne risulta destinatario, mediante quello che non è, a rigore, qualificabile come provvedimento amministrativo, ma che, assumendo comunque natura conclusiva, risulta, in questo senso, provvedimentale (così, C.d.S., Sez. V, 12 marzo 2020, n. 1773, il quale, a proposito dell'atto di esclusione di un concorrente, da un procedimento ad evidenza pubblica, ne rimarca la natura di "atto di natura endoprocedimentale" - e dunque non provvedimentale - ma nondimeno "suscettibile di creare, in danno del destinatario, un arresto procedimentale");

- quanto all'«atto soprassessorio», esso consiste in un atto che sospende in maniera indefinita ed incerta (un "rinvio sine die", secondo C.d.S., Sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862) il corso del procedimento amministrativo;

- non è condivisibile la tesi di parte appellante volta ad individuare, in linea generale, negli atti che imprimono un "corso ineludibile" al procedimento amministrativo, un atto autonomamente impugnabile, in disparte la considerazione che, nella vicenda in esame, non ricorre neppure un'ipotesi di questo tipo, poiché al Ministero competente è comunque data la possibilità di controllare la completezza dell'istruttoria e domandare, se del caso, alle Regioni approfondimenti e integrazioni.

Ritenuto che:

- alla luce delle superiori motivazioni, difetta l'interesse ad agire in giudizio avverso un atto di natura endoprocedimentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 2790 del 2021, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Consit Cons. Sviluppo Territoriale Integrato Soc. Cons. a r.l., delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).

F. Caringella

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