Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 27 aprile 2021, n. 442

Presidente: Salamone - Estensore: Picone

Premesso, in fatto:

che il Politecnico di Torino ha indetto una procedura negoziata attraverso il M.E.P.A. per l'affidamento della fornitura di apparati per l'allestimento di sale riunioni e congresso per web conference, con importo a base di gara pari ad euro 185.392,00, da aggiudicare al prezzo più basso; e secondo le modalità previste nel disciplinare di gara (doc. 5);

che l'appalto ha ad oggetto la fornitura, senza posa in opera, di 503 articoli (telecamere per conferenze, webcam panoramiche e speakephone, monitor, amplificatori, mixer stereo, videoproiettori, lavagne elettroniche ed altri accessori, ivi inclusi cavi, staffe, etc.), suddivisi in due gruppi così descritti: "Gruppo 1: comprende beni identificati per marca e modello, per i quali l'operatore economico ha facoltà di proporre beni equivalenti, nel rispetto di tutte le specifiche tecniche indicate che costituiscono requisiti minimi richiesti a pena di esclusione; Gruppo 2: comprende beni specifici identificati per marca e modello nel rispetto di vincoli tecnici di compatibilità con gli impianti esistenti presso la Stazione Appaltante; per tali beni l'operatore economico non può proporre beni alternativi";

che la ricorrente Impianti è risultata prima in graduatoria, con ribasso del 9% e prezzo di euro 168.706,72;

che, in seguito, il Politecnico ha riesaminato l'offerta tecnica della ricorrente, riscontrando che il range di movimento verticale ed orizzontale dell'ottica del videoproiettore NEC non rientrerebbe nei parametri richiesti nelle specifiche tecniche del capitolato di gara (pag. 24), ed ha conseguentemente disposto in autotutela la sua esclusione, revocando l'aggiudicazione definitiva frattanto deliberata ed affidando l'appalto alla Elcom, seconda classificata;

Ritenuto, in diritto:

che l'apparecchiatura offerta dalla ricorrente, un videoproiettore "NEC PA703UL", appare sostanziamene equivalente a quella indicata nel capitolato e che, in ogni caso, le difformità rilevate dalla stazione appaltante per uno dei numerosi prodotti inclusi nella fornitura, e soltanto per una delle relative specifiche tecniche, non sono tali da integrare un vero e proprio aliud pro alio, tale da determinare l'esclusione della concorrente, in assenza di una motivazione circa l'inidoneità del prodotto a soddisfare le esigenze di utilizzo;

che, in dettaglio, il capitolato richiedeva la fornitura di 7 videoproiettori laser full-hd tipo "SONY VPL-FHZ75", prevedendo la possibilità di offrire prodotti equivalenti, nel rispetto dei requisiti tecnici minimi elencati in corrispondenza del prodotto richiesto (pag. 24 e 25);

che, ai sensi dell'art. 86 [recte: 68 - n.d.r.] del d.lgs. n. 50 del 2016, il giudizio di equivalenza non postula una necessità stringente di pedissequo rispetto delle specifiche tecniche, ma piuttosto la possibilità di offrire soluzioni tecniche che soddisfino le esigenze per le quali è stata indetta la gara;

che un prodotto può ritenersi equivalente laddove, pur essendo carente di taluno dei requisiti indicati nella lex specialis di gara, nondimeno soddisfi alla stessa maniera l'interesse della stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato perseguito con l'introduzione della specifica tecnica (cfr. C.d.S., sez. III, n. 5568 del 2018; Id., sez. III, n. 5063 del 2020);

che, in proposito, se l'intendimento della stazione appaltante fosse stato quello della meccanica applicazione delle specifiche tecniche Sony, il videoproiettore avrebbe dovuto essere inserito nel gruppo 2 della fornitura, per il quale l'equivalenza era tassativamente esclusa;

che il giudizio di equivalenza si fonda sul rapporto tra le specifiche tecniche e le finalità dell'amministrazione committente, la quale deve enunciarle negli atti di gara, dovendo qui ritenersi che l'equivalenza è garantita da un proiettore della stessa gamma (NEC/SONY) che soddisfa le specifiche tecniche, trattandosi di appalto di mera fornitura senza posa in opera;

che, nella specie, a diversa conclusione si sarebbe giunti qualora la stazione appaltante avesse reso noto ai concorrenti che, per le caratteristiche delle aule, il proiettore avrebbe dovuto collocarsi ad una certa distanza dal soffitto;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso è fondato e che il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione e di esclusione nei confronti della ricorrente Impianti deve essere annullato;

Ritenuto che la stazione appaltante, in ottemperanza alla presente decisione, dovrà riesaminare l'offerta tecnica della società ricorrente, avendo cura di valutare l'equivalenza del videoproiettore "NEC PA703UL", in relazione all'entità complessiva della fornitura ed alle specifiche esigenze di utilizzo indicate nel capitolato di gara, considerando altresì la possibilità di adattarne le funzioni in fase di installazione;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione ed annulla il decreto n. 312/2021 del 2 marzo 2021 del Politecnico di Torino.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

P. Dubolino, F. Costa

Codice civile

La Tribuna, 2024

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024

L. Bolognini, E. Pelino (dirr.)

Codice della disciplina privacy

Giuffrè, 2024