Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 3 maggio 2021, n. 1108

Presidente: Di Benedetto - Estensore: Cozzi

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda di trasferimento formulata dal ricorrente (Vigile del Fuoco in servizio presso il Comando di Sondrio) ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001.

Si è costituito in giudizio, per opporsi all'accoglimento del ricorso, il Ministero dell'Interno.

La Sezione, con ordinanza n. 1016 del 29 luglio 2020, ha accolto l'istanza cautelare.

Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza telematica del 9 marzo 2021.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il motivo - avente carattere assorbente in quanto prospettante l'illegittimità più radicale (cfr. C.d.S., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5) - con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, non avendo a suo dire il provvedimento impugnato dato conto di quelle eccezionali circostanze che sole osterebbero all'accoglimento di una istanza formulata ai sensi della suddetta norma.

Preliminarmente occorre richiamare la giurisprudenza della Sezione che, anche dopo l'opinione contraria manifestata dal giudice d'appello (C.d.S., Sez. III, 21 marzo 2019, n. 1896; 26 agosto 2018, n. 5068), ha ritenuto di dover confermare la sua adesione all'orientamento secondo il quale l'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 si applica anche nei confronti del personale militare e delle Forze di Polizia, cui va equiparato ai fini che qui interessano il personale dei Vigili del Fuoco (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 dicembre 2018, n. 2018).

Ciò premesso, si deve osservare che - a seguito della modifica introdotta dall'art. 14, comma 7, della l. n. 124 del 2015 - l'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 limita di molto le ipotesi di rigetto delle domande di trasferimento formulate da dipendenti pubblici che intendano ricongiungersi ai figli minori di tre anni, prevedendo che tale rigetto può essere disposto solo al ricorrere di «casi o esigenze eccezionali».

La giurisprudenza ha dal canto suo chiarito che - proprio in ragione della rigidità della norma nonché in considerazione del fatto che essa è rivolta a dare protezione a valori di rilievo costituzionale - il diniego non può fondarsi su considerazioni generiche riguardanti l'assetto organizzativo complessivo della struttura di appartenenza del dipendente, né su considerazioni relative alle difficoltà organizzative che si determinerebbero a seguito del trasferimento, atteso che difficoltà di questo genere si riscontrano inevitabilmente in caso di movimentazione del personale. È pertanto necessario, al fine di opporre un legittimo rigetto all'istanza di trasferimento formulata ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, che l'amministrazione prenda in specifica considerazione la posizione del richiedente e ne accerti la sua indispensabilità e/o insostituibilità nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza, di modo che il suo trasferimento cagioni a quest'ultima un irrimediabile pregiudizio (cfr. C.d.S., Sez. III, ord. 26 febbraio 2016, n. 685; Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2426; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 25 maggio 2017, n. 1181).

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'Amministrazione non abbia dato corretta applicazione alla norma di cui si discute. Dal corpo motivazionale del provvedimento impugnato si evince che il rigetto è stato in sostanza disposto in quanto il Comando di Sondrio risulta in carenza di personale, con la conseguenza che la perdita di una unità determinerebbe serie ripercussioni sul servizio.

Va però osservato che il provvedimento impugnato nulla dice riguardo alla specifica attuale posizione lavorativa dello stesso ricorrente e, più in particolare, non illustra in dettaglio le ragioni per le quali una perdita di una unità nella specifica articolazione organizzativa in [cui] egli è inserito determinerebbe un irreparabile pregiudizio alle funzioni svolte da tale articolazione (al riguardo si sottolinea che il Comando di Sondrio ha espresso parere positivo al trasferimento).

Va pertanto ribadito che il provvedimento impugnato non ha dato conto della sussistenza di casi o esigenze eccezionali che ostano alla movimentazione del ricorrente, violando in tal modo la disposizione contenuta nell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001.

Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 2.000,00 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, fermo restando quanto già liquidato in sede cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

L. Alibrandi (cur.)

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