Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione I
Sentenza 13 maggio 2021, n. 849

Presidente: Scafuri - Estensore: Fanizza

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. Franco P.M. ha agito per ottenere l'ottemperanza del Comune di Ascoli Satriano "al giudicato formatosi sul verbale di conciliazione redatto in data 13 ottobre 2008 negli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia, Collegio di Conciliazione ex art. 66 D.Lgs 165/2001, n. 270/08, munito di formula esecutiva in data 09.01.2011, a firma del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Foggia".

In esito a tale conciliazione il Comune ha riconoscimento alcuni emolumenti del ricorrente ai fini previdenziali e contributivi, inerenti al periodo lavorativo presso il Comune di Ascoli Satriano intercorrente dal 7 dicembre 1981 al 1° ottobre 1987. L'Amministrazione comunale, in sostanza, ha assunto l'obbligo, entro il 31 dicembre 2009, di finanziare la spesa prevista a carico dell'ente stesso per la copertura assicurativa e contributiva per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 30 settembre 1987.

Il ricorrente ha soggiunto che con deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 20 ottobre 2008 il Comune ha deliberato di trasmettere all'ufficio personale la deliberazione e l'atto di conciliazione, e ciò al fine di adottare gli atti conseguenti per ottemperare a quanto richiesto dal lavoratore.

Ha evidenziato che, tuttavia, l'Amministrazione è rimasta inerte.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio e, all'udienza in Camera di consiglio del 28 aprile 2021, svoltasi con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Occorre, inoltre, premettere che per cosa giudicata (sostanziale) si intende l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato (art. 2909 c.c.) e cioè nella sentenza che ha raggiunto quella stabilità derivante dall'assenza di ulteriori mezzi di impugnazione (cosiddetta cosa giudicata formale).

Venendo alla domanda proposta in giudizio, il Collegio rileva che ad avviso della giurisprudenza "il verbale di conciliazione non ha natura di sentenza né più in generale di provvedimento giurisdizionale, in quanto la Commissione di conciliazione non esercita funzioni giudiziarie ma amministrative (si veda, tra gli altri, Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5480)" (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 19 maggio 2008, n. 522, peraltro coeva alla formazione del titolo).

A conclusioni non dissimili è pervenuta, altresì, la giurisprudenza civile, secondo cui il verbale di conciliazione giudiziale, pur essendo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 185 c.p.c., idoneo all'esecuzione per le obbligazioni pecuniarie, alla esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. e alla esecuzione per consegna e rilascio, non legittima alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, poiché l'art. 612 c.p.c. menziona quale unico titolo valido per l'esecuzione la sentenza di condanna (dovendosi intendere estensivamente con tale espressione ogni provvedimento giudiziale di condanna), in considerazione della esigenza di un previo accertamento della fungibilità e quindi della coercibilità dell'obbligo di fare o di non fare (cfr. Corte di cassazione, 13 gennaio 1997, n. 258; 14 dicembre 1994, n. 10713).

L'accordo conciliativo ex art. 411 c.p.c., invero, è riconducibile entro la nozione di transazione della lite, ossia come ogni accordo che abbia l'effetto di estinguere un'insorgenda controversia senza l'intervento del giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma del contratto disciplinato dagli artt. 1965 c.c. (cfr. Corte di cassazione, 13 settembre 2004, n. 18343).

L'orientamento illustrato è stato confermato anche recentemente ("gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale non possono, del resto, equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità", cfr. Corte di cassazione, sez. lav., 30 settembre 2020, n. 20913).

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione del Comune di Ascoli Satriano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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