Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione I
Sentenza 17 maggio 2021, n. 3228

Presidente: Veneziano - Estensore: Palliggiano

1. Si premette che il Consiglio comunale di Camposano è stato da ultimo rinnovato con le elezioni amministrative svoltesi nel 2016; i Consiglieri assegnati per legge all'ente comunale sono pari a dodici.

In seguito a decadenza di uno dei consiglieri, intervenuta nel corso del mandato e non surrogabile, il Consiglio si è ridotto ad undici componenti, oltre il Sindaco.

In data 24 febbraio 2021, sei consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni dalla relativa carica, riducendo ulteriormente la composizione del Consiglio a soli cinque consiglieri.

Il successivo 25, il Segretario generale presso il comune ha trasmesso notizia alla Prefettura di Napoli circa le intervenute dimissioni dei sei consiglieri.

Di conseguenza, preso atto dell'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, il Prefetto di Napoli, con decreto n. 62301 del 25 febbraio 2021, ha disposto:

- di sospendere il Consiglio comunale;

- di nominare il Commissario prefettizio;

- di proporre al Ministero dell'Interno lo scioglimento ai sensi dell'art. 141, comma 7, d.lgs. 267/2020.

Lo scioglimento è intervenuto col d.P.R. del 15 marzo 2021, col quale è stato anche nominato il commissario straordinario per la provvisoria gestione del predetto Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

2. Con l'odierno ricorso, notificato nelle date del 21 e del 23 aprile 2021 e depositato il 23 aprile 2021, il ricorrente, Sindaco del comune di Camposano, ha impugnato il decreto prefettizio di sospensione ed il decreto presidenziale di scioglimento.

Il ricorrente ha articolato plurime censure sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

Si è costituito il Ministero dell'Interno che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12 maggio 2021, al cui ruolo la causa è stata iscritta per la decisione sull'istanza cautelare, il Collegio ha ravvisato gli estremi, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, omesso ogni avviso ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, stante che non è stata richiesta discussione orale in forma telematica.

3. Il ricorso è infondato e va respinto.

Si rammenta che l'art. 141, comma 1, lett. b), d.lgs. 267/2000 (TUEL), impone lo scioglimento del consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per «riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio».

Nella fattispecie in esame, il Consiglio comunale di Camposano, composto formalmente da dodici consiglieri si è ridotto a soli cinque componenti, con conseguente impossibilità di riunirsi in prima convocazione ed esercitare le proprie funzioni, tra le quali provvedere alla surroga stessa dei consiglieri dimessi.

Nel caso di specie, correttamente l'autorità prefettizia ha prima disposto la sospensione ed in seguito proposto lo scioglimento del Consiglio, preso atto delle dimissioni di sei degli undici consiglieri in carica in quel momento, e nell'impossibilità di surroga del consigliere per ripristinare almeno la compagine consiliare con la metà dei componenti, pari a sei.

Conforta al riguardo la lettura dell'art. 64 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale - approvato con delibera consiliare n. 44 del 16 dicembre 2015 - avente ad oggetto il "Numero legale". La disposizione regolamentare, ai fini della correttezza delle sedute, al paragrafo 1, precisa che: "Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è valida se non è presente la metà dei Consiglieri assegnati al comune".

Il paragrafo 2 aggiunge che: "Quando la prima convocazione sia andata deserta, il numero legale per la seconda convocazione è raggiunto solo se è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco. Le delibere sono valide purché intervenga un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco".

La predetta disposizione regolamentare va letta alla luce della previsione contenuta all'art. 38, comma 2, d.lgs. 267/2000, secondo cui: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia".

4. Secondo la prospettazione attorea, l'astratta possibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari solo in seduta di seconda convocazione, nonostante l'oggettiva impossibilità per l'organo consiliare di riunirsi regolarmente in prima convocazione, impedirebbe la configurabilità dell'ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi del menzionato art. 141, comma 1, lett. b), d.lgs. 267/2000.

Sul punto, in senso contrario, il Collegio osserva - in disparte ogni considerazione circa i casi in cui debba o meno computarsi anche il Sindaco ai fini del numero minimo dei componenti del Consiglio, stante il chiaro tenore della menzionata disposizione regolamentare (art. 64) - che, ove si volesse condividere la tesi del ricorrente, dovrebbe concludersi nel senso della sostanziale disapplicazione di una chiara previsione del Regolamento, introdotta dall'ente territoriale stesso nell'esercizio della autonomia normativa di cui è titolare, a garanzia del corretto funzionamento dei propri organi e, tra questi, di quello maggiormente rappresentativo del corpo elettorale.

5. È dunque condivisibile, sul piano logico-giuridico, la considerazione formulata da questa stessa Sezione con la sentenza 3 aprile 2018, n. 2131, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare in relazione ad una vicenda analoga alla presente.

La Sezione - nel richiamare a sua volta il precedente del T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 17 gennaio 2015, n. 33 - ha sottolineato che: "rientra nella stessa ratio della previsione che distingue tra sedute di prima e seconda convocazione attribuendo preferenza alle prime (per le ragioni di maggior rappresentatività sopra evidenziate) che deve ritenersi insita nel sistema la necessità che, affinché il consiglio possa continuare ad operare senza essere sciolto, esso debba garantire quantomeno in astratto (con la presenza del relativo numero minimo legale) la valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione" (cfr. in termini, anche, T.A.R. Venezia, sez. I, n. 1689/2008; cfr. contra, tuttavia più risalente, C.d.S., sez. V, 17 febbraio 2006, n. 640).

6. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, si ravvisano le giuste ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa, salvo il contributo unificato che rimane a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese, salvo il contributo unificato a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli

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