Corte di cassazione
Sezione V penale
Ordinanza 16 aprile 2021, n. 15666
Presidente: Catena - Relatore: Miccoli
RITENUTO IN FATTO
1. L'avvocato Nicola Calcaterra, difensore e procuratore speciale di D. Daniela (nata a Roma il 7 gennaio 1990) alias S. Merina (nata in Croazia il 19 febbraio 1992), ha depositato in data 7 dicembre 2020, presso la cancelleria della Corte di appello di Roma, richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma, emessa in data 28 novembre 2016.
1.1. L'istante ha premesso che la D. era stata arrestata in data 10 novembre 2020, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene, e che, nell'occasione, aveva appreso di essere stata condannata come "S. Merina con la sentenza n. 17695/16 emessa dal Tribunale di Roma - I Sezione monocratica (dott. De Simone) in data 28 novembre 2016, definitiva dal 27 febbraio 2017".
1.2. Nel processo, conclusosi con la suindicata sentenza, la D. era stata dichiarata "assente"; ella, però, non aveva avuto contezza dell'esistenza dello stesso processo, non avendo ricevuto personalmente alcuna notifica. Era stata, peraltro, difesa da un avvocato d'ufficio, con il quale non aveva avuto alcun contatto.
2. Con ordinanza del 2 febbraio 2021 (depositata in data 8 febbraio 2021), la Corte di appello di Roma ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo riconducibile l'istanza di rescissione in esame all'istituto previsto dall'abrogato art. 625-ter c.p.p.
2.1. Secondo la Corte territoriale nel caso in esame sarebbe applicabile la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 103 del 2017, a prescindere dalla circostanza che l'istanza di rescissione del giudicato sia stata depositata dopo l'entrata in vigore di detta normativa, visto che la sentenza, relativamente alla quale è stata richiesta la rescissione, è stata emessa in data antecedente al 3 agosto 2017 ovvero alla data in cui è entrata in vigore la nuova normativa processuale.
2.2. Nella suindicata ordinanza, dopo aver premesso che la richiesta di rescissione costituisce un mezzo di impugnazione straordinario, si è richiamato il principio secondo il quale "ai fini della individuazione del regime applicabile in materia di impugnazione, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione" (sono state indicate come precedenti le sentenze Sez. un., n. 27614 del 29 marzo 2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537; Sez. 6, n. 19117 del 23 marzo 2018, Tardiota, Rv. 273441, e Sez. 6, n. 40146 del 21 marzo 2018, Pinti, Rv. 273843).
2.3. «Dunque, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella pronuncia Lista, occorre fare riferimento al momento in cui è emessa la decisione impugnata: i provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 629-bis c.p.p. continueranno ad essere impugnabili secondo le norme previgenti (art. 625-ter). Con la conseguenza che il nuovo art. 629-bis c.p.p. potrà trovare applicazione solo per i provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore (3 agosto 2017) del nuovo testo normativo... Trattasi in sostanza di una conclusione non difforme da quanto affermato incidentalmente in motivazione dalle Sezioni unite con sentenza n. 14800 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Troise, intervenuta in altra fattispecie (ricorso personale dell'imputato), tenuto peraltro conto che, ove pure si volesse fare riferimento al momento della proposizione della richiesta di rescissione, nondimeno, nel caso in esame, il nuovo art. 629-bis c.p.p. non potrebbe trovare applicazione, per il noto principio del tempus regit actum» (così testualmente in motivazione l'ordinanza della Corte di Appello di Roma sopra indicata).
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del dott. Luigi Cuomo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, dopo aver rilevato che essa è stata presentata presso la cancelleria della Corte di appello di Roma e non presso la cancelleria del Tribunale di Roma, che aveva emesso la sentenza oggetto di impugnazione, precisando che "il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625-ter c.p.p., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione (Sez. un., Sentenza n. 36848 del 17 luglio 2014, dep. 3 settembre 2014, Rv. 259990)".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che il procedimento debba essere rimesso per competenza, con restituzione degli atti, alla Corte di Appello di Roma.
1.1. Invero, come si è sopra evidenziato, nell'ordinanza con la quale sono stati trasmessi gli atti a questa Corte, ritenendola competente a decidere sull'istanza di rescissione ai sensi dell'abrogato art. 625-ter c.p.p., sono stati richiamati i principi affermati non solo dalle Sezioni unite P.C. in proc. Lista ma anche dalle pronunzie della Sesta Sezione (n. 19117 del 23 marzo 2018, Tardiota e n. 40146 del 21 marzo 2018, Pinti), che risultano così massimate: "Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto di essere competente a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato relativo a sentenza emessa prima della riforma introdotta con l. 23 giugno 2017, n. 103)" (così le massime Rv. 273441-273843).
Va detto che vi sono anche altre pronunzie, non massimate, che hanno espressamente aderito al principio affermato dalla Sesta Sezione (tra esse, Sez. 1, n. 5204 del 28 maggio 2019 e Sez. 5, n. 31840 del 17 settembre 2020); vi sono, però, anche numerosissime pronunzie che hanno deciso su ricorsi avverso provvedimenti delle Corti di appello reiettivi di istanze di rescissione riguardanti sentenze emesse in data antecedente al 3 agosto 2017 (tra le massimate, Sez. 5, n. 31201 del 15 settembre 2020, Ramadze Niko, Rv. 280137; Sez. 5, n. 6229 del 17 novembre 2020, Preda, Rv. 280534; Sez. 2, n. 29660 del 27 marzo 2019, Pinton, Rv. 276972).
È, peraltro, opportuno precisare che, così come si evince dalle motivazioni di entrambe le suindicate pronunzie della Sesta Sezione, i casi affrontati hanno riguardato istanze di rescissione presentate in data antecedente al 3 agosto 2017 e, quindi, pacificamente riconducibili alla disciplina di cui all'art. 625-ter c.p.p.
1.2. Questo Collegio non condivide i principi affermati dalle suddette decisioni della Sesta Sezione in ragione delle argomentazioni che qui di seguito si esporranno, evidenziando sin d'ora che le Linee guida, emesse in data 3 agosto 2017 dal Primo Presidente di questa Corte in relazione alle modifiche apportate dalla l. n. 103/2017, hanno statuito che la «modifica della competenza a decidere sulla rescissione del giudicato non opera per i ricorsi pendenti in Cassazione, anche se non sia stata ancora fissata la relativa udienza».
Come è noto, tali Linee Guida sono state emesse dopo le riunioni fatte presso le Sezioni Semplici e la redazione di una relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte, nella quale si era pure sostenuto che la modifica della disciplina relativa alla rescissione non operasse per le istanze già depositate in cassazione, «pur se non è intervenuto il decreto di fissazione, atteso che la competenza va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui la domanda è stata proposta; la competenza così determinata rimarrebbe ferma in forza dell'ulteriore principio della perpetuatio jurisdictionis, anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa (pur se con riferimento a fattispecie non esattamente sovrapponibili a quella in esame, si veda Sez. I, n. 681 del 2 febbraio 1994, Dalla Guardia, in C.E.D. Cass., n. 196866; Sez. I, n. 12148 del 2 marzo 2005, Norcini, ivi, n. 231844; Sez. un., n. 3821 del 17 gennaio 2006, P.G. in proc. Timofte, ivi, n. 232592). Accedendo a tale soluzione, la competenza verrebbe determinata con riferimento al momento del deposito della richiesta di rescissione, risultando irrilevanti le modifiche sopravvenute, proprio perché il procedimento - a prescindere dall'adozione del decreto di fissazione - si è già radicato presso la Corte di cassazione» (pag. 34 Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 56/2017 "Considerazioni sulle ricadute nel giudizio di cassazione della legge 3 giugno 2017, n. 103").
2. La disposizione di cui all'art. 629-bis c.p.p., introdotta dalla citata l. n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, prevede quanto segue:
«1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
Con la stessa normativa (art. 1, comma 70, l. 103/2017) è stato abrogato l'art. 625-ter, che prevedeva quanto segue:
«1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
Dal confronto testuale delle due disposizioni emerge che il procedimento non è mutato nella sua struttura essenziale (presupposti per proporre il mezzo di impugnazione, criteri di legittimazione sostanziale, termini e modalità per la proposizione dell'istanza), essendo stata prevista solo la diversa competenza della Corte di appello a decidere sull'istanza, conformemente alla generale finalità deflattiva dei giudizi in sede di legittimità e rispondendo anche all'esigenza di attribuire la cognizione dei casi di rescissione ad un giudice di merito.
In effetti, la competenza funzionale della Corte di cassazione era stata oggetto di aspre critiche da parte della dottrina, la quale aveva ritenuto "improvvida" l'idea di attribuire al giudice di legittimità la decisione sulla richiesta di rescissione del giudicato, implicante accertamenti fattuali e di merito nei termini dedotti dall'istante, con la possibilità di esercitare poteri officiosi finalizzati a chiarire la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda "restitutoria". In proposito, va ricordato che le Sezioni unite, con la sentenza n. 36848 del 17 luglio 2014, Burba, seppure incidentalmente, hanno precisato come l'onere probatorio dell'istante sostanzialmente implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, che però non preclude al giudice investito dalla richiesta di rescissione l'acquisizione «di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale».
Né va trascurato che l'istituto della rescissione del giudicato, introdotto proprio con l'interpolazione dell'art. 625-ter c.p.p. ad opera dell'art. 11, comma 5, l. 28 aprile 2014, n. 67, era stato ritenuto una sorta di valvola di chiusura della manovra normativa che ha espunto dal nostro ordinamento la figura del "contumace", disciplinando nel contempo il processo in "assenza" (si veda nello stesso senso, anche di recente e in relazione all'art. 629-bis c.p.p., la citata Sez. 5, n. 31201 del 15 settembre 2020, Ramadze Niko, Rv. 280137; si veda pure in motivazione quanto sottolineato da Sez. un., sentenza n. 23948 del 28 novembre 2019, PG c/ Ismail Darwish Mhame).
L'istituto della rescissione è un "rimedio restitutorio" finale, posto a presidio delle situazioni in cui non abbiano funzionato gli altri rimedi previsti dalla l. n. 67 del 2014 in via preventiva (cioè la sospensione del processo ex art. 420-quater, comma 2, c.p.p.) o in via restitutoria nella fase processuale di primo grado (artt. 420-bis, commi 4-5, e 489, comma 2, c.p.p.) e nelle fasi di impugnazione ordinaria (artt. 604, comma 5-bis, e 623, comma 1, lett. b, c.p.p.). In tal senso, la citata sentenza delle Sezioni unite n. 36848 del 17 luglio 2014 ha messo in evidenza il legame esistente tra l'art. 625-ter e l'art. 420-bis c.p.p. e come sia dunque necessario ricavare dal coordinamento tra queste due disposizioni (e dalla stessa funzione assegnata all'istituto della rescissione nel quadro complessivo della disciplina del "processo in assenza") le coordinate per ricostruire l'effettivo significato delle formule dispiegate nel testo della norma.
3. Così inquadrati l'istituto della rescissione e le modiche apportate in relazione ad esso dalla l. n. 103/2017, va affrontata la questione se la nuova disposizione processuale di cui all'art. 629-bis c.p.p. sia applicabile ai casi in cui - come quello in esame - la sentenza, cui si riferisce l'istanza depositata dopo il 3 agosto 2017, sia antecedente all'entrata in vigore dell'art. 629-bis c.p.p.
La disciplina regolatrice del fenomeno successorio di istituti processuali non può che ricondursi al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale - in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario - impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto di modifica. Va, infatti, ricordato che il suddetto principio, che si suole esprimere con il brocardo tempus regit actum, significa che la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione.
Tale principio è stato sottoposto più volte al vaglio della Corte costituzionale, secondo la quale "il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 della Costituzione, relativa alla legge penale. Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti" (Corte cost., sent. 4 novembre 1999, n. 416; si veda anche Corte cost., ord. n. 207 del 2016, che, in materia di norme processuali penali, ha affermato che l'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio tempus regit actum, che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU).
D'altronde, è incontroverso che le disposizioni che regolano il processo siano parametrate solo dal citato principio tempus regit actum e non già dal principio di retroattività della lex mitior, il quale, al contrario, riguarda esclusivamente le norme del codice penale e, quindi, la fattispecie incriminatrice e la pena (Corte cost., sent. n. 240 del 2015; si veda ex multis sul principio di retroattività della lex mitior, riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte cost., sent. n. 236/2011).
In materia civile, invece, la Corte costituzionale ha più volte chiarito che le decadenze e le preclusioni processuali possono essere liberamente modificate dal legislatore anche se la procedura è iniziata con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina dettata e, quindi, della sua idoneità a non pregiudicare o gravemente comprimere posizioni soggettive preesistenti (si veda in tal senso Corte cost., sent. n. 309 del 2008, che ha dichiarato non "fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. proc. civ. e dell'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, anticipando la preclusione del diritto a chiedere la conversione del pignoramento al momento in cui viene disposta la vendita, non prevedono la ultrattività della previgente disciplina nelle ipotesi di procedure esecutive nelle quali la vendita era stata già disposta prima delle modifiche normative").
Dal canto suo, questa Corte ha avuto modo di riconoscere l'affermarsi, in particolare in dottrina, della "tendenza a ritenere alcune norme processuali penali, specie in tema di limiti o divieti probatori, dotate di una natura giuridica sui generis tale da comportare affinità di regolamentazione con quelle di diritto penale sostanziale, caratterizzate - queste ultime - dalla nota regola della retroattività in bonam partem sino alla decisione irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.)" (Sez. 1, n. 23494 del 21 marzo 2019, Balsamo; Sez. 1, n. 33080 del 1° aprile 2016, Arifaj; Sez. 1, n. 20485 dell'8 marzo 2016, Sannino; Sez. 1, n. 5774 del 14 ottobre 2015, Morabito).
In effetti sul tema più volte è stata esclusa la possibilità di aderire ad una siffatta visione parasostanziale delle norme processuali, tale da incrinare (salva espressa disciplina transitoria) la regola del tempus regit actum (Sez. un., n. 44895 del 17 luglio 2014, Rv. 260927; Sez. un., n. 27919 del 31 marzo 2011, Rv. 250169, in tema cautelare; Sez. un., n. 24561 del 30 maggio 2006, Rv. 233976, in tema di esecuzione), ma si è al contempo imposta un'attenta ricognizione del contenuto delle singole innovazioni, sì da rapportarsi in modo ragionevole alla ricostruzione della disciplina regolatrice della specifica attività processuale in sé considerata (l'actum) nei casi di successione di norme nel tempo. Il procedimento penale è infatti caratterizzato - per sua natura - non solo dalla correlazione tra più attività poste in essere da soggetti distinti, ma dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro, la cui considerazione non appare inutile ai fini dell'individuazione del regime giuridico dell'atto da compiersi nella vigenza di una nuova disposizione.
Come condivisibilmente già affermato da una pronunzia di questa Corte in materia, «ai fini dell'applicazione del principio del tempus regit actum, occorre distinguere a seconda se si abbia a che fare con un atto processuale già perfezionatosi e che abbia già prodotto i propri effetti prima dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero con un'attività plurifasica, o comunque con un rapporto processuale o un procedimento che si protragga nel tempo e si articoli in una pluralità di atti, che sia ancora in atto e non sia ancora pervenuto ad una conclusione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Mentre nel primo caso [...] l'atto rimane indifferente rispetto alla nuova normativa e mantiene inalterati i propri effetti, come prodottisi in conformità alla disciplina previgente giusta il principio del "fatto esaurito", nel secondo caso, ferma la perdurante validità degli effetti già prodottisi degli atti ormai "compiuti", gli atti del procedimento che siano posti in essere sotto l'operatività della nuova legge non possono che essere regolati - in ossequio, appunto, al principio del tempus regit actum - dalla disciplina novellata. Diversamente opinando, tutti i procedimenti pendenti continuerebbero ad essere regolati sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della relativa instaurazione, con conseguente efficacia differita delle nuove norme in contrasto con la disposizione dell'art. 11 delle preleggi. Deve pertanto essere affermato il principio secondo il quale, alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia già esaurito i propri effetti - quale quello d'impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio -, ma ad un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l'atto del procedimento venga ad essere compiuto» (così in motivazione Sez. 6, n. 10260 del 14 febbraio 2019, Cesi, Rv. 275201).
4. In materia di impugnazioni, sulla questione della successione delle norme processuali in mancanza di disposizione regolante il periodo transitorio, sono intervenute le Sezioni unite con la citata sentenza n. 27614 del 29 marzo 2007, Pc in proc. Lista, Rv. 236537, che ha operato la distinzione tra modifiche legislative che attengono alla categoria del «regime delle impugnazioni» (nelle quali rientrano le modifiche legislative relative alla facoltà di impugnazione, alla sua estensione, ai modi ed ai termini per esercitarla) e modifiche legislative che, invece, si riferiscono al procedimento di impugnazione.
Si è quindi affermato che, ai fini dell'individuazione del "regime" applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di pronuncia del provvedimento da impugnare e non a quello in cui si propone l'impugnazione. In particolare, si sono ritenuti irragionevoli gli esiti ai quali condurrebbe il riferire la legge applicabile a quella vigente al tempo in cui l'atto di impugnazione è proposto, potendosi determinare una asimmetria tra le posizioni di più parti impugnanti, collegata ai tempi, spesso differenti, per la proposizione dell'impugnazione stessa, a loro volta influenzati da eventi casuali o aleatori (adempimenti di cancelleria, vicende della notifica ed altro). Si è, peraltro, evidenziata la necessità che l'actus sia focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile: «il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, "allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti dello stesso processo» (così in motivazione la citata sentenza).
Secondo le Sezioni unite, l'atto di impugnazione ha una propria autonomia e una funzione autoreferenziale, che è quella di dare avvio al grado successivo di giudizio. In proposito, però, non è da trascurare che il caso esaminato era quello dell'ammissibilità di una impugnazione ordinaria quale l'appello: è stata infatti affrontata la questione del perdurante potere di appello, agli effetti penali, in capo alla persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza emessa nei processi relativi ai reati di ingiuria e diffamazione, nonostante l'abrogazione per legge di tale rimedio. Le Sezioni unite hanno stabilito che l'impugnazione conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio. Quindi, il riferimento alla data della sentenza ha trovato una sua collocazione armonica nella considerazione dell'individuazione del momento in cui sorge il diritto all'impugnazione e al correlato affidamento che ha il soggetto (legittimato a proporre la stessa impugnazione) sulle norme regolanti tale diritto.
Insomma, la questione su cui hanno deciso le Sezioni unite "Lista" concerneva l'an del diritto ad impugnare (peraltro in un caso in cui tanto l'emissione della sentenza quanto la proposizione dell'impugnazione risalivano ad epoca precedente alla riforma), giacché il problema interpretativo afferiva all'applicabilità ai procedimenti in corso (ovvero all'appello già proposto) della norma di cui all'art. 9 della l. n. 46 del 2006, che aveva abrogato l'art. 577 c.p.p., sottraendo alla parte civile il potere di proporre gravame agli effetti penali nei casi di ingiuria e di diffamazione.
Il riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza è stato giustificato dal fatto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la "facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla".
Si legge nella sentenza: «Non è fuori luogo fare richiamo, al riguardo, all'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo". L'affidamento, come valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l'altro - di rango costituzionale - della "parità delle armi", soddisfa l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite. "La certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini" (C. cost., sent. n. 155/1990). Il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto (cfr. in senso conforme Cass., Sez. un. civ., sent. 20 dicembre 2006, n. 27172; Sez. un. pen., sentenze 27 marzo 2002, n. 16101 e n. 16102, queste ultime in un tema non perfettamente sovrapponibile a quello in esame). D'altra parte, non bisogna lasciarsi condizionare, nella soluzione della questione in esame, dall'ambiguità della natura dell'atto d'impugnazione. Se vero che questo, isolatamente considerato, ha carattere istantaneo e natura autoreferenziale, connotati questi già sufficienti - come si è sopra precisato - per ritenere ammissibile nel caso concreto l'appello ex art. 577 c.p.p. proposto dalle parti civili, non è men vero che l'atto d'impugnazione è la risultante di un'attività preparatoria più lunga, avviata col sorgere del diritto d'impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza. Il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto».
5. Tale ultimo passaggio motivazionale della sentenza delle Sezioni unite "Lista" sancisce che il quadro normativo applicabile, nel caso di successione di leggi processuali, deve essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il diritto di impugnare. Infatti, deve essere tutelato il legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti, nonché l'esigenza che esse conoscano il momento in cui sorgono diritti o oneri con effetti per loro pregiudizievoli; e tale affidamento non può che parametrarsi con la disciplina processuale dell'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale ovvero con l'inizio dell'attività che caratterizza il rapporto processuale.
Orbene, tornando all'esame del caso di specie, occorre chiedersi quando sorga il diritto del condannato in "assenza" a proporre la richiesta di rescissione.
Alla stregua della disposizione di cui all'art. 629-bis c.p.p. (e, come si è visto, di quella previgente di cui all'art. 625-ter c.p.p.), il momento in cui l'interessato può esercitare il suo diritto all'impugnazione è quello "dell'avvenuta conoscenza del procedimento"; e lo può fare rispettando il termine perentorio di trenta giorni da tale momento.
È dunque quello l'unico riferimento temporale che si può valorizzare per individuare la norma processuale applicabile, ove peraltro si consideri quanto già sottolineato sulla natura di impugnazione straordinaria della rescissione, quale rimedio restitutorio finale.
In effetti, proprio la natura dell'istituto della rescissione appare dirimente nella soluzione delle questioni poste dalla successione delle norme processuali in esame. Non va infatti dimenticato che con la richiesta di rescissione l'interessato non fa valere solo il diritto a impugnare la sentenza passata in giudicato; egli, promuovendo il procedimento di rescissione, si avvale (sul presupposto della mancata conoscenza effettiva del processo e della conseguente impossibilità di volontaria rinuncia alla partecipazione o sottrazione ad esso) del potere di richiedere la riapertura e ripetizione del processo, ovvero di ottenere che nei suoi confronti si statuisca di nuovo sul merito delle accuse formulate.
D'altronde, non è di poco conto considerare la struttura del procedimento in esame, che si apre con una prima fase nella quale, oltre al vaglio della legittimazione e della tempestività della richiesta, il giudice competente deve accertare la sussistenza dei presupposti della mancata conoscenza effettiva del processo: solo superata tale fase il condannato può ottenere la rescissione del giudicato, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, qualora appunto provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
È, allora, evidente che non si può far riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, giacché il procedimento di rescissione non è in rapporto solo con quest'ultimo actus e con il tempus del suo perfezionamento, dovendo essere invece valutati in maniera più ampia la facoltà di impugnazione straordinaria, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla.
È pacifico che la riforma non abbia inciso (come nel caso deciso dalle Sezioni unite "Lista") sull'an dell'impugnazione. In proposito, è opportuno richiamare i principi affermati già da questa Sezione, secondo i quali «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della l. 23 giugno 2017, n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, c.p.p., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio» (Sez. 5, sentenza n. 53203 del 7 novembre 2017, Rv. 271780). In tale pronunzia si è condivisibilmente sottolineato come non venga in considerazione «il principio sancito da Sez. un. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236537, in base al quale, in mancanza di norma transitoria, per individuare il regime applicabile, nel caso di successione di leggi nel tempo, alla stregua della regola tempus regit actum, si deve tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e modulare la declinazione della regola in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare; secondo la sentenza "Lista" in tema di diritto intertemporale incidente sul potere di impugnare un provvedimento si deve tener presente il momento dell'emanazione dell'atto impugnato e non quello della presentazione dell'impugnazione. Con riferimento alla riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p., non viene infatti in rilievo la problematica relativa alla individuazione dell'actus a cui si riferisce il tempus, ma solo la corretta individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto di impugnazione per conto dell'imputato o dell'indagato. Come meglio si dirà più oltre, la modifica normativa non incide sul diritto di impugnare ma solo sulla disciplina delle modalità del suo esercizio, sicché l'actus da considerare temporalmente ai fini dell'applicazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile è l'atto di impugnazione in sé e per sé...» (così in motivazione la suddetta sentenza).
Negli stessi termini si era già pronunziata questa Sezione con l'ordinanza (n. 51068 del 2 novembre 2017) di rimessione alle Sezioni unite della questione relativa alle modalità di proposizione del ricorso per cassazione a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 c.p.p. dalla l. 23 giugno 2017, n. 103. In tale ordinanza si è sostenuta l'immediata applicabilità del nuovo regime delle impugnazioni, non potendo trovare applicazione il principio enucleato da Sezioni unite "Lista", in quanto non funzionale all'individuazione del regime dell'impugnazione, posto che con riferimento alla riforma dell'art. 613 c.p.p. non viene in rilievo la problematica relativa alla individuazione dell'actus cui si riferisce il tempus della novella, quanto la corretta individuazione del soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento e tale legittimazione deve permanere nel momento in cui si propone l'impugnazione stessa.
Tale interpretazione, che certamente è conforme anche ai principi delineati in materia dalla Corte costituzionale (si veda sopra § 3), ha trovato conforto nella sentenza delle Sezioni unite n. 8914 del 21 dicembre 2017, Aiello, Rv. 272010, che appunto si è pronunziata su un caso in cui il provvedimento (cautelare) impugnato era stato emesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, mentre il ricorso, proposto personalmente dall'indagato, era stato depositato dopo tale data, sicché si poneva necessariamente il problema di verificare l'applicabilità dell'art. 613 c.p.p. nella versione antecedente o successiva alla riforma.
Le Sezioni unite hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'indagato avverso un'ordinanza antecedente rispetto all'entrata in vigore della riforma dell'art. 613 c.p.p., precisando che, sebbene il provvedimento impugnato fosse stato adottato il 25 luglio 2017, e depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017, ossia in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, esso risultava essere stato notificato all'imputato in data 21 agosto 2017, nel pieno vigore della nuova normativa processuale, con la conseguenza che l'esercizio del suo diritto di impugnazione ai sensi dell'art. 311, comma 1, c.p.p. avrebbe dovuto necessariamente essere conformato ad essa.
È dunque evidente che anche nella sentenza "Aiello" è stata data espressa rilevanza non solo all'epoca di proposizione del ricorso, ma anche alla data di notifica del provvedimento impugnato ovvero al momento dal quale decorre il termine per l'interessato di proporre l'impugnazione.
6. Nel caso in esame il momento nel quale l'istante ha avuto conoscenza del provvedimento da impugnare è quello in cui è stata arrestata (in data 10 novembre 2020) in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene.
È, allora, questo il dato temporale cui far riferimento per individuare la norma processuale applicabile, con conseguente attribuzione, ex art. 629-bis c.p.p., della competenza a decidere sull'istanza alla «corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento».
7. Va, quindi, conclusivamente affermato che, in tema di rescissione, nel caso si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, ai fini dell'individuazione della norma applicabile si deve fare riferimento non al momento di emissione della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria.
P.Q.M.
Dispone la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Roma per competenza.
Depositata il 26 aprile 2021.