Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 20 maggio 2021, n. 3902

Presidente ed Estensore: Santoro

FATTO E DIRITTO

Gli appelli suindicati n. 7964 del 2020 e n. 7328 del 2020 debbono essere riuniti e decisi congiuntamente, in quanto entrambi rivolti alla riforma della medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8813/2020.

1. L'appellante B. aveva partecipato il 4 settembre 2018 alla prova per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria nella quale aveva riportato punti 22,3 e si era collocata alla posizione n. 36897.

Con il ricorso al TAR del Lazio l'appellante, assieme agli altri ricorrenti suindicati, aveva richiesto l'annullamento - previa adozione d'idonea misura cautelare - del provvedimento di non ammissione a medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria e di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti della procedura di ammissione al predetto corso di laurea, oltre alla relativa graduatoria di merito.

2. Con ordinanze n. 1283/2019 e n. 3396/2019 il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare.

Questa Sezione aveva viceversa accolto l'appello cautelare nel ricorso collettivo dei sunnominati, con l'ordinanza n. 5084/2019, disponendone l'immatricolazione con riserva.

Con istanza ex art. 59 c.p.a. del 19 dicembre 2019, l'appellante B. aveva quindi richiesto a questa Sezione di nominare un commissario ad acta per dare esecuzione all'ordinanza n. 5084/2019 e così ottenere l'immatricolazione (con riserva) al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari o, in subordine, presso altro Ateneo.

Con ordinanza n. 662/2020 questa Sezione ha quindi ordinato all'Università degli Studi di Bari di immatricolare con riserva la ricorrente B. al corso di laurea in Medicina e Chirurgia - "disponendo in caso di ulteriore e persistente inottemperanza nei 30 gg. seguenti, la nomina del commissario ad acta in persona del Direttore Generale del MIUR, Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca", per aver conseguito il punteggio di almeno 20 punti alla prova preselettiva e confermato il proprio interesse all'immatricolazione nei termini con il ricorso introduttivo.

3. Con ordinanza n. 2300/2020, il Consiglio di Stato ha poi respinto l'istanza di esecuzione proposta dagli altri ricorrenti, ha reso i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta e ordinato di procedere all'immatricolazione con riserva della ricorrente B., eventualmente in soprannumero.

Il Commissario ad acta infine, con nota prot. n. 12610 del 15 maggio 2020, ha ordinato di procedere all'immatricolazione dell'appellante B., che è poi avvenuta in data 29 maggio 2020 con il decreto del Rettore dell'Università di Bari n. 1311 del 25 maggio 2020, consentendole così di partecipare all'attività accademica.

4. Con la sentenza appellata il TAR Lazio ha però dichiarato il ricorso di tutti i nominati in epigrafe inammissibile in quanto "collettivo", ed ha altresì rigettato la richiesta degli stessi d'improcedibilità dell'impugnativa per "consolidamento della posizione dei candidati" ex art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 convertito con l. 17 agosto 2005, n. 168.

Con l'appello di Diletta B. si contesta innanzitutto la dichiarazione d'inammissibilità data dal TAR sotto i due profili sopra accennati, mentre nel merito si sostiene, con un'articolata serie di censure di legittimità che, ove fossero stati resi disponibili tutti i posti potenzialmente esistenti, ciò avrebbe consentito di "assorbire" tutti i ricorrenti aggiungendosi che, per l'anno accademico 2018/2019, il numero complessivo dei posti a livello nazionale è stato determinato in misura inferiore al fabbisogno (di medici chirurghi) del Servizio sanitario nazionale, deducendosi inoltre ulteriori censure riferite sia allo svolgimento della prova, che all'adozione di vari atti ad essa preordinati e conseguenti.

Analoghe censure e domande hanno proposto gli altri nominati in epigrafe, nei rispettivi quattro appelli "incidentali" ex art. 333 c.p.c., rivolti contro la medesima sentenza 8813/2020 cit. qui impugnata, depositati nel ricorso 7328/20 in esame e pertanto da decidere congiuntamente.

Il Ministero dell'Istruzione si è costituito il 30 ottobre 2020, dichiarando solo di voler resistere al ricorso notificato il 17 settembre 2020.

Il 2 novembre 2020 si è anche costituita l'Università di Padova, controdeducendo puntualmente ai gravami e chiedendone il rigetto.

Nell'analogo giudizio promosso da Giovanni P., a seguito di ordinanza di questa Sezione 8 ottobre 2019, n. 5084, quest'ultimo conseguiva l'immatricolazione nella sede di Medicina in Foggia, con provvedimento AOODGSINFS. Registro Ufficiale. U.001166 del 17 gennaio 2020 del MIUR, e superava gli esami del I anno. Proponeva poi anch'egli appello avverso la sentenza n. 8813 cit., deducendo censure identiche a quelle dei ricorrenti, ottenendone la sospensione degli effetti con l'ordinanza di questa Sezione 16 novembre 2020, n. 6655.

5. Gli appelli sono tutti fondati nei termini di seguito precisati, innanzitutto con riferimento alle questioni pregiudiziali che hanno condotto il primo giudice a dichiarare erroneamente l'inammissibilità del ricorso di primo grado.

Questa Sezione, con sentenze 15 gennaio 2021, nn. 476 e 478, ha ribadito che il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr. ad es. C.d.S., sez. III, 1° giugno 2020, n. 3449).

Ed infatti, nel caso di specie l'impugnativa in primo grado era innanzitutto rivolta avverso l'illegittimità degli atti di determinazione del fabbisogno, in ordine al quale occorre fare integrale rinvio alla giurisprudenza della sezione, consolidatasi proprio con riferimento all'anno accademico oggetto del presente contenzioso (cioè il 2018/2019, che è il medesimo a.a. al quale si riferisce anche il contenzioso in esame).

Ne consegue l'erroneità della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso collettivo di primo grado, in quanto le domande dei singoli ricorrenti avevano in comune la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati per essere stato erroneamente determinato il fabbisogno di medici negli atti presupposti del concorso per l'a.a. 2018/2019.

Ebbene, questa identica domanda è stata accolta con le sentenze di questa Sezione 15 gennaio 2021, nn. 476 e 478 citt., là dove, sempre con riferimento all'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per lo stesso a.a. 2018/2019 di cui si controverte in questo giudizio, si è annullata la determinazione del contingente dei posti per l'ammissione a tali corsi, per quel medesimo anno, rispetto alle effettive capacità ricettive degli Atenei, e si è ritenuta illegittima la mancata copertura di tutti i posti disponibili, in violazione non solo della norma nazionale ma anche comunitaria (cfr. anche la sentenza di questa Sezione 11 settembre 2020, n. 5429).

Le tre sentenze ult. cit. fanno stato in questo processo, perché si riferiscono agli stessi atti dell'a.a. 2018/2019 qui impugnati, conducendo così all'accoglimento anche degli appelli in esame, in riforma della sentenza appellata, ed all'annullamento della mancata immatricolazione dei ricorrenti, con le conseguenze ivi previste in tema di rinnovazione degli atti annullati.

6. Quanto alle posizioni dei candidati a seguito dell'ammissione, per effetto di misure cautelari, ai rispettivi corsi di laurea delle facoltà di medicina, ne va rilevato il sostanziale effettivo consolidamento, anche in conseguenza del favorevole esito nel merito di questo giudizio, soprattutto quando, come nella specie, l'immatricolazione e l'ammissione ai corsi siano state seguite dal proficuo inizio dell'attività accademica.

Né tali ammissioni e immatricolazioni avrebbero potuto essere pregiudicate o revocate per effetto della sentenza del TAR appellata, anche perché le ordinanze di questa Sezione 16 novembre 2020, nn. 6654 e 6655, e 8 febbraio 2021, n. 590, hanno sospeso l'efficacia della sentenza di I grado, e così assicurato la prosecuzione del corso e della carriera accademica, affinché gli istanti non perdessero anni di studio e di frequenza ai corsi in attesa della decisione nel merito del giudizio.

La domanda di risarcimento, infine, dev'essere disattesa, non essendo stato addotto alcun elemento per provarne l'an e il quantum.

Nondimeno, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione li accoglie e, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.