Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 24 marzo 2021, n. 18114

Presidente: Bricchetti - Estensore: Giorgi

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Ancona assolveva Mauro M. dal reato di cui all'art. 582, primo e secondo comma, c.p. (capo B) e lo riteneva invece responsabile del reato di cui all'art. 612, secondo comma, aggravato dalle modalità di cui all'art. 339 c.p., commesso ai danni di Massimiliano S., condannandolo alla pena di euro 800,00 di multa.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio, per avere il Giudice irrogato la sola pena della multa - prevista dall'art. 612, primo comma, c.p. - anziché quella della reclusione, applicabile, in ragione del secondo comma della medesima norma, alla fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 339 c.p., contestata e ritenuta nel caso di specie. L'imputato aveva infatti utilizzato, quale arma impropria, una bicicletta che aveva sollevato da terra, minacciando di lanciarla contro la persona offesa con cui era in corso un diverbio.

3. In data 9 marzo 2021 il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso, non essendovi alcun riferimento alla circostanza aggravante nella parte motiva della sentenza, sì da potersi desumere il mancato riconoscimento della sua sussistenza.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale ha irrogato una pena in violazione di legge, dal momento che non ha applicato il trattamento sanzionatorio della reclusione fino a un anno, previsto per la fattispecie di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 339 c.p., così come contestata e ritenuta sussistente in sentenza. L'irrogazione della pena della multa non è stata giustificata quale applicazione di sanzione sostitutiva ex artt. 53 ss. della l. 24 novembre 1981, n. 689, né è stata operata una diversa qualificazione del fatto quale minaccia semplice, rapportabile al primo comma della norma incriminatrice.

3. Del resto, dalla ricostruzione dei fatti offerta in sentenza si evince che l'imputato, nel corso del diverbio in corso con S., aveva sollevato la bicicletta da terra pronunciando la frase: "Te la metto per cappello. Ti pizzico, tanto ti vedo in giro", e mostrando di volerla lanciare verso la persona offesa, proposito poi rientrato.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale costituiscono armi improprie, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, l. 18 aprile 1975, n. 110, gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona (Sez. 2, n. 5537 del 16 gennaio 2014, Dell'Ovo, Rv. 258277). Tra questi rientra certamente anche una bicicletta, che ben può essere utilizzata per l'offesa della persona.

Di talché, risulta evidente che il giudice del merito, applicando la sanzione della multa, non ha fatto corretta applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di minaccia aggravata.

4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla pena irrogata, con rinvio.

Il giudice del rinvio non va, tuttavia, individuato nel Tribunale che ha pronunciato la sentenza annullata ma nella Corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado.

Il ricorso per cassazione del pubblico ministero deve essere qualificato, invero, come ricorso "immediato" (o, come anche si dice, diretto o per saltum), ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 569 c.p.p., disposizioni che stabiliscono che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per violazione di legge, vale a dire per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c).

Che, nel caso in esame, il pubblico ministero avesse diritto di appellare la sentenza di primo grado è affermato dall'art. 593, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 2 [recte: dall'art. 2, comma 1, lett. a) - n.d.r.], d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che prevede che, contro le sentenze di condanna, il pubblico ministero può appellare «quando [...] stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». Locuzione quest'ultima che, pur non essendo perspicua, non può che essere intesa come riferentesi a condanne a pena "di specie diversa" da quella prevista per il reato per il quale l'imputato è stato condannato.

In questa sola ipotesi di illegalità della pena (l'ampia nozione di pena illegale elaborata negli anni dalla giurisprudenza di legittimità è stata recentemente oggetto di ricapitolazione da parte di Cass., Sez. un., 26 settembre 2019, n. 21368/20, Savin), cui l'art. 593 c.p.p. affianca la modificazione del titolo del reato e l'esclusione della sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, è data, dunque, al pubblico ministero la possibilità di appellare la sentenza di condanna, altrimenti soltanto ricorribile per cassazione.

Nel caso in esame si è verificata la situazione descritta: all'imputato, condannato per il reato di minaccia aggravata di cui all'art. 612, secondo comma, c.p. per il quale è prevista la pena della reclusione fino a un anno, è stata dal Tribunale irrogata la pena della multa, pena di specie diversa da quella prevista dalla legge.

In conclusione, la qualificazione come "immediato" del ricorso per cassazione comporta l'applicazione dell'art. 569, comma 4, c.p.p. che stabilisce che «la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello», nella specie la Corte d'appello di Ancona, cui spetterà solo il compito di procedere alla commisurazione della pena della reclusione da infliggere, essendo divenuta irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio sul punto.

Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Depositata il 10 maggio 2021.

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