Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 16 febbraio 2021, n. 18609

Presidente: Cervadoro - Estensore: Di Paola

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Trieste con la sentenza impugnata in questa sede, in riforma della sentenza di assoluzione di C. Paolo, pronunciata dal Tribunale di Gorizia il 12 luglio 2017 ed impugnata dal P.M., affermava la responsabilità dell'imputato e di altro coimputato per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 55 d.lgs. 231/2007, per aver indebitamente utilizzato uno strumento di pagamento intestato ad altri per eseguire ripetuti prelievi di carburante, con apposite taniche, da un'area di servizio in orario notturno, riponendo le taniche nel veicolo nella loro disponibilità.

2. Il giudice di primo grado aveva assolto gli imputati osservando che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, era risultata l'esistenza di ragioni di debito del titolare della carta di credito nei confronti del coimputato, cui la carta era stata consegnata affinché eseguisse il prelievo della somma oggetto dell'obbligazione; aveva, pertanto, rilevato che per effetto del consenso dell'avente diritto non poteva dirsi integrata la fattispecie di reato prevista dall'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 vigente all'epoca del fatto.

3. La Corte d'appello accoglieva l'appello proposto dal P.M. ritenendo che per le modalità di utilizzo della carta di credito della persona offesa (mediante la quale erano stati eseguiti ripetuti prelievi di carburante in rapida successione, per un ammontare superiore all'indicato debito) dovesse escludersi il consenso dell'avente diritto, conseguentemente affermando la responsabilità dell'imputato.

4. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in riferimento all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. o, "in alternativa", vizio della motivazione per contraddittorietà; la Corte, nel valutare l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza assolutoria dell'imputato, aveva omesso la necessaria rinnovazione dell'istruttoria, senza procedere all'esame della persona offesa le cui dichiarazioni venivano rivalutate (in senso negativo, negandone l'attendibilità) in violazione della norma che impone, in ipotesi di ribaltamento del giudizio, la rinnovazione dell'istruttoria. L'affermazione contenuta nella decisione, con cui si negava la necessità di procedere al nuovo esame della persona offesa avendo rilevato un errore di diritto che rendeva certa la responsabilità del ricorrente, costituiva evidente vizio della motivazione per contraddittorietà.

4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 55 d.lgs. 231/2007, o "in alternativa" vizio della motivazione, perché carente. La sentenza non aveva indicato elementi di prova in grado di dimostrare il contributo del ricorrente, sia quanto alla materialità del fatto, sia quanto alla componente del dolo, rispetto all'ipotizzato utilizzo abusivo della carta di credito della persona offesa; aveva trascurato completamente l'argomento utilizzato dalla sentenza di primo grado per dimostrare l'esistenza del consenso dell'avente diritto all'uso dello strumento di pagamento da parte del correo del ricorrente; non aveva in alcun modo dimostrato l'uso indebito della carta; tali carenze rendevano chiaro il vizio della motivazione, meramente apparente.

5. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. L'applicazione dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria, nell'ipotesi di riforma della decisione di primo grado a seguito di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento, è collegata funzionalmente, per espresso tenore della norma, al tema della valutazione della prova dichiarativa. La rinnovazione non è dunque effetto automatico del capovolgimento dell'esito del giudizio, ma si impone quante volte l'affermazione di responsabilità, in riforma dell'assoluzione pronunciata in prima grado, si fondi sulla diversa valutazione della prova dichiarativa che, evidentemente, deve aver svolto un ruolo decisivo, se non esclusivo, tra le fonti di prova considerate (Sez. 1, n. 12928 del 7 novembre 2018, dep. 2019, P., Rv. 276318).

Se la riforma del verdetto assolutorio è conseguenza, invece, della valutazione di prove diverse (documentali, ad esempio: Sez. 2, n. 677 del 10 ottobre 2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556) ovvero dell'applicazione di norme giuridiche che siano state erroneamente interpretate o applicate nel giudizio di primo grado, non trova applicazione il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Il principio è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quando la riforma della sentenza assolutoria si sia fondata «non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 47833 del 21 giugno 2017, Terry, Rv. 273553, sulla differente ricostruzione del fatto storico; Sez. 5, n. 42746 del 9 maggio 2017, Fazzini, Rv. 271012; Sez. 5, n. 53210 del 19 ottobre 2018, Esposito, Rv. 275133, relativa ad una fattispecie di condanna per bancarotta semplice documentale dell'imputato - assolto in primo grado dal reato di bancarotta fraudolenta documentale - fondata sulla esclusiva valutazione della documentazione acquisita al fascicolo; medesimo principio era già stato affermato con riguardo all'obbligo di rinnovazione desunto dalla normativa convenzionale: Sez. 2, n. 3917 del 13 settembre 2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592, relativamente alla riforma fondata sulla valutazione organica, globale ed unitaria degli elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice; Sez. 5, n. 45847 del 28 giugno 2016, Colombo, Rv. 268470, quando il diverso esito sia motivato attraverso la valutazione di elementi esterni alle dichiarazioni della persona offesa non considerati nella decisione di primo grado).

La sentenza impugnata ha specificamente chiarito che il giudizio di responsabilità dell'imputato non discendeva dalla differente valutazione della prova dichiarativa, rappresentata dalle affermazioni della persona offesa, ma dalla ritenuta erroneità dell'assunto da cui aveva preso le mosse il giudice di primo grado, sostenendo che la ricostruzione della vicenda in fatto faceva emergere il consenso della persona offesa all'utilizzo da parte dell'imputato della carta di credito a lei intestata, con l'effetto di scriminare la condotta posta in essere. Inoltre, la Corte territoriale ha espressamente escluso carattere di decisività alla prova testimoniale assunta attraverso la persona offesa apprezzando, invece, le modalità oggettive della condotta e gli accertamenti di p.g. svolti nell'immediatezza, giungendo a dimostrare, con motivazione priva di vizi logici e fondata sulle risultanze probatorie considerate, senza far ricorso alle dichiarazioni della persona offesa, l'uso indebito - perché finalizzato all'esclusivo profitto dell'imputato - della carta di debito di cui altri era titolare.

L'applicazione della norma processuale è stata dunque correttamente condotta, né si apprezza il vizio di contraddittorietà della motivazione denunciato con il primo motivo di ricorso, poiché al contrario la Corte ha considerato il contenuto della prova dichiarativa, nella sua concreta esposizione da parte della persona offesa, mettendo a confronto la ricostruzione del debito indicato dalla vittima con le modalità esecutive dell'uso della carta di credito, apprezzandone in concreto le caratteristiche che impedivano di ipotizzare la rilevanza di un eventuale consenso dell'avente diritto.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Premesso che le censure formulate in ordine al difetto di motivazione relativamente all'affermato concorso del ricorrente nell'altrui condotta illecita sono del tutto generiche, a fronte di una ricostruzione fattuale completa e puntuale operata dalla Corte territoriale che ha messo in rilievo l'anomalia delle operazioni eseguite dagli imputati e l'uso dell'altrui carta di credito per eseguire le operazioni di prelievo del carburante, va considerata la doglianza che concerne l'omessa valutazione della scriminante del consenso dell'avente diritto, che aveva condotto il giudice di primo grado ad assolvere gli imputati.

La corretta lettura della norma incriminatrice prevista dall'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, oggi trasfusa nell'art. 493-ter c.p., porta a escludere l'operatività dell'istituto del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p., rispetto all'uso da parte di terzi dello strumento di pagamento o prelievo, quand'anche in qualche misura delegati dal titolare della carta di credito. La causa di giustificazione disciplinata dall'art. 50 c.p., infatti, richiede che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice rientri nella categoria dei diritti disponibili, rispetto ai quali il titolare del diritto sia in grado di rinunziarvi; diversamente, se si verte in ipotesi di diritti che proteggono beni di interesse collettivo, la causa di giustificazione non potrà operare.

Il principio è stato ripetutamente affermato in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione (relativamente al delitto di peculato: Sez. un., n. 19054 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, Vattani, Rv. 255298; in relazione al delitto di esercizio abusivo della professione, in cui non assume rilievo la gratuità della prestazione professionale e non produce effetto esimente il consenso del destinatario della prestazione: Sez. 6, n. 11493 del 21 ottobre 2013, dep. 2014, Tosto, Rv. 259492), ai delitti in tema di tutela dell'economia pubblica (con riguardo al reato previsto dall'art. 515 c.p.: Sez. 6, n. 8266 del 28 maggio 1981, Ciccionesi, Rv. 150203) e, per quanto rileva in questa sede, anche in relazione ai delitti di falso (così per il delitto di false comunicazioni sociali «che può ledere interessi eterogenei, sia interni che esterni al rapporto sociale restrittivamente inteso»: Sez. 5, n. 3416 del 31 gennaio 1981, Rigoni, Rv. 148429; ovvero per il delitto di falsità in cambiali, rispetto al quale è evidente l'interesse della collettività alla sicurezza della circolazione del titolo di credito: Sez. 5, n. 371 dell'11 ottobre 1979, dep. 1980, Scattolin, Rv. 143865; Sez. 5, n. 12392 del 23 giugno 1978, Santambrogio, Rv. 140198; Sez. 5, n. 7602 del 15 aprile 1975, Minervino, Rv. 130527; ma anche per il previgente delitto di falso in scrittura privata, considerata la compromissione della fede pubblica per effetto dell'utilizzo della scrittura contraffatta: Sez. 5, n. 30149 del 19 febbraio 2015, Pirovano, Rv. 265305; Sez. 5, n. 16328 del 10 marzo 2009, Livi, Rv. 243342; Sez. 2, n. 42790 del 24 ottobre 2003, Del Miglio, Rv. 227615).

Questa chiave interpretativa trova un significativo riscontro nella natura della norma che sanziona l'uso indebito di carte di credito e di pagamento, pacificamente diretta alla tutela non solo del patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento o prelievo (Sez. 6, n. 29821 del 24 aprile 2012, Battigaglia, Rv. 253175), ma anche degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti («interessi legati segnatamente all'esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l'indebita disponibilità dei medesimi è in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla "fiducia" che in essi ripone il sistema economico e finanziario»: Corte cost., n. 302 del 19 luglio 2000); per tale ragione si è affermato che "la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico", con la conseguenza che "è giocoforza ritenere che le condotte da essa represse assumano - come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede di analisi dei rapporti tra la fattispecie criminosa in questione ed i reati di truffa e di ricettazione - una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico, che dir si voglia, e della fede pubblica" (Corte cost. cit.). Ciò ha portato a riconoscere la natura plurioffensiva del reato in esame (Sez. 2, n. 15834 dell'8 aprile 2011, Bonassi, Rv. 250516; Sez. 2, n. 47135 del 25 settembre 2019, Lucarelli, Rv. 277683, che hanno desunto da tale caratteristica della fattispecie l'inapplicabilità della causa di non punibilità ex art. 649 c.p.).

Del resto, che il bene giuridico tutelato non sia solo il patrimonio del titolare della carta di credito è confermato sia dalla finalità perseguita dalle leggi speciali con cui era stata introdotta l'originaria norma incriminatrice (ossia il contrasto dei fenomeni di riciclaggio, anche attraverso il controllo dell'utilizzo dei nuovi strumenti elettronici di circolazione del denaro), sia dalla successiva collocazione della previsione incriminatrice nella struttura del codice penale nell'ambito dei delitti di falso (art. 493-ter c.p.), secondo le indicazioni contenute nella legge di delega e recepite nel decreto legislativo (che ha previsto l'inserimento della fattispecie in esame nel corpo del codice penale considerando l'ambito della tutela del sistema finanziario: d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 4).

Poste queste premesse, va rilevato che la circostanza dell'omesso esame dell'operatività della causa di giustificazione da parte della sentenza impugnata non ha prodotto alcun effetto deteriore per il ricorrente, trattandosi di ipotesi che non poteva essere riconosciuta nella specie.

1.3. Non è superfluo considerare che anche sotto il profilo dell'esame del requisito soggettivo del reato contestato, la condotta considerata è stata correttamente valutata dalla sentenza impugnata che ha apprezzato la consapevolezza dell'uso indebito della carta di credito e il fine di profitto perseguito, desumendoli dalle modalità della condotta e dall'assenza di prova circa un'eventuale autorizzazione da parte del titolare della carta di credito che, secondo la prospettiva coltivata dal ricorrente, avrebbe reso sostanzialmente inoffensivo l'uso della carta di credito.

Va considerato a questo riguardo che l'esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all'uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all'apparente autorizzazione del titolare. Se pur non può ignorarsi che l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento o di prelievo effettuato da persona diversa dal titolare possa costituire evento non infrequente (quando per ragioni di impedimento momentaneo - dovuto a particolari condizioni di fragilità, disabilità, ovvero a ragioni di salute - il titolare non sia in grado di utilizzare lo strumento di pagamento, pur avendone necessità), è necessario che l'eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per la realizzazione esclusiva dell'interesse del titolare della carta di credito; in altri termini, l'autorizzazione assumerà rilevanza solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto (attraverso la dimostrazione dei rapporti esistenti tra le parti e delle circostanze in cui sia intervenuta tale autorizzazione) che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisce solo nell'interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l'uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo (come già affermato da Sez. 2, n. 17453 del 22 febbraio 2019, Pautasso, Rv. 276422).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 12 maggio 2021.