Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 20 aprile 2021, n. 20734
Presidente: Bricchetti - Estensore: Giorgi
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con provvedimento del 21 novembre 2020 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da Antonio I. avverso l'ordinanza del 22 settembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p. (capo 1) e per numerosi reati di truffa e frodi in agricoltura, l'annullava limitatamente ai capi 21 - 29.1 - 29.2 - 29.3, confermando per il resto la gravata ordinanza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Paolo D'Ambrosio, con atto depositato presso il Tribunale di Foggia in data 15 gennaio 2021 e pervenuto al Tribunale di Bari il successivo 19 gennaio 2021, oltre il termine di dieci giorni dalla "notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento", prescritto dall'art. 311, comma 1, c.p.p.
Le Sezioni unite, più in generale, hanno recentemente ribadito il principio di diritto per il quale il ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. dev'essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, non trovando applicazione gli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p. È dunque posto a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, c.p.p., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. un., n. 1626 del 24 settembre 2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).
3. Invero, all'avv. D'Ambrosio, unico difensore di fiducia nominato e presente all'udienza di riesame del 19 novembre 2020, erano stati regolarmente notificati prima il dispositivo della decisione del 21 novembre 2020 e poi il 5 gennaio 2021 l'avviso di deposito dell'ordinanza motivata, depositata in cancelleria il 4 gennaio 2021.
Nelle more fra il deposito del dispositivo e quello della motivazione, l'indagato in data 5 dicembre 2020 ha nominato dal carcere un secondo difensore, l'avv. Giancarlo Chiariello (la nomina è stata trasmessa all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari), al quale non è stata notificata la decisione del riesame.
A fronte del rilievo di tardività del ricorso per cassazione (per cui era stata fissata l'udienza de plano del 4 marzo 2021) l'avv. D'Ambrosio ha eccepito, con apposita memoria, che l'avviso di deposito dell'ordinanza di riesame non risultava ancora notificato al secondo difensore, avv. Chiariello, sicché il termine di presentazione del ricorso non sarebbe ancora scaduto.
4. Il rilievo dell'avv. D'Ambrosio non coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 309, comma 8, c.p.p. il procedimento di riesame davanti al Tribunale si svolge in camera di consiglio "nelle forme previste dall'articolo 127".
Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., n. 17 del 6 novembre 1992, Bernini, Rv. 191786-01) hanno da tempo spiegato il significato di tale formula, precisando che il rinvio all'art. 127 con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale. Si applicano, in altre parole, tutte le regole dello svolgimento dell'udienza camerale previste dall'art. 127. E tra queste regole c'è anche quella della prima parte del comma 7 che prevede che l'avviso di deposito debba essere notificato al difensore destinatario dell'avviso di udienza, non ad altri difensori successivamente nominati, in particolare, come nel caso in esame, dopo la decisione e prima del deposito della motivazione.
In particolare, l'art. 127, comma 7, avverte che l'ordinanza deve essere notificata o comunicata senza ritardo ai soggetti (indicati nel comma 1) destinatari dell'avviso dell'udienza, cioè alle parti e a coloro che rivestivano la qualità di difensore in quella sede. Inoltre, secondo una giurisprudenza risalente, per il combinato disposto del comma 7 dell'art. 127 e del secondo periodo dell'art. 128, il cancelliere dovrebbe notificare e comunicare ai rispettivi destinatari, cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione, soltanto "l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo" (Sez. 1, n. 4958 del 13 luglio 1999, Grimaldi, Rv. 214043).
Con l'emissione dell'avviso di udienza si cristallizza, dunque, la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria, al fine di non offrire alla parte la possibilità di ritardare il decorso del termine di impugnazione mediante progressive nomine di difensori, in una procedura che è caratterizzata, viceversa, da cadenze celeri per il rilievo primario degli interessi coinvolti.
L'avviso di deposito dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame, dunque, non doveva essere notificato all'avv. Chiariello, perché questi non era stato destinatario dell'avviso per la relativa udienza né vi aveva partecipato. Egli, essendo stato nominato quale secondo difensore di fiducia e avendo perciò rivestito tale qualità solo successivamente, aveva l'onere, se intendeva intervenire nella fase impugnatoria, di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dal suo assistito o dal primo difensore (Sez. un., n. 24630 del 26 marzo 2015, Maritan, Rv. 263600; Sez. 1, n. 19442 del 23 aprile 2008, Errante, Rv. 240289; Sez. 4, n. 2761 del 5 maggio 2000, Ferri Vici, Rv. 217377; Sez. 1, n. 3955 del 30 giugno 1995, Restelli, Rv. 202200).
5. Condividendosi le conclusioni sostenute dal Procuratore Generale nella memoria, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Depositata il 25 maggio 2021.