Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 21 aprile 2021, n. 21140

Presidente: Iasillo - Estensore: Centonze

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 21 gennaio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Brescia disponeva la revoca con efficacia ex tunc del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova terapeutico, che era stato precedentemente concesso ad Andrea G. ex art. 94 t.u. stup., in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare.

Il beneficio penitenziario era stato concesso a G. con provvedimento emesso dallo stesso Tribunale di sorveglianza il 20 febbraio 2017 ed era stato sospeso cautelativamente dal Magistrato di sorveglianza di Brescia il 29 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen., in conseguenza dell'acquisizione di due informative di reato, dalle quali emergeva che il ricorrente risultava indagato per i reati di ricettazione, truffa e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso tale ordinanza Andrea G., a mezzo dell'avv. Andrea Alberti, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante tre motivi di ricorso.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che appaiono proposti in stretta correlazione, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che tutti gli atti relativi al procedimento attivato nei confronti del ricorrente ex art. 51-ter ord. pen. non erano stati notificati all'avv. Andrea Alberti, che risultava il difensore di fiducia dell'imputato per effetto di rituale nomina.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca con efficacia retroattiva del beneficio penitenziario concesso a G., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo positivamente intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della pena e dell'effettivo disvalore delle infrazioni poste a fondamento della misura revocatoria.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Andrea G. è fondato in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, nel presente procedimento di sorveglianza, il difensore di fiducia di Andrea G. era l'avv. Andrea Alberti, che aveva presentato l'istanza di affidamento ex art. 94 t.u. stup., il cui accoglimento da parte del Tribunale di sorveglianza di Brescia gli veniva ritualmente notificato.

Tuttavia, nonostante questa, incontroversa, nomina difensiva, tutti gli atti relativi al procedimento di sorveglianza attivato nei confronti del ricorrente ex art. 51-ter ord. pen. non venivano notificati allo stesso avv. Alberti, che, come detto, risultava il difensore di fiducia dell'imputato, ma all'avv. Natascia Gheda. Ne consegue che l'avv. Alberti veniva a conoscenza del provvedimento revocatorio controverso solo dopo l'arresto del ricorrente, avvenuto il 29 settembre 2020, in conseguenza del quale gli veniva notificato l'ordine di carcerazione conseguente alla revoca della misura alternativa alla detenzione ex art. 94 t.u. stup.

In questo contesto processuale, deve rilevarsi che l'omessa notifica degli atti relativi al procedimento di sorveglianza attivato nei confronti del ricorrente ex art. 51-ter ord. pen. configura una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., conformemente al seguente principio di diritto: «L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, u.p., c.p.p. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 26791 del 18 giugno 2009, Gallieri, Rv. 244657-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5090 del 22 settembre 1999, Esposito, Rv. 214426-01).

Questo orientamento giurisprudenziale, a sua volta, trae origine da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 2370 del 19 maggio 1993, D'Arpino, Rv. 195143-01), che, nel corso degli anni, veniva confermata da ulteriori arresti, che si collocavano nello stesso, incontroverso, solco ermeneutico (Sez. 1, n. 41139 del 17 ottobre 2002, Camporotondo, Rv. 222718-01; Sez. 1, n. 4663 del 28 settembre 1995, De Gregorio, Rv. 202498-01).

3. Resta assorbita nei motivi di accoglimento la residua doglianza, relativa all'insussistenza dei presupposti legittimanti la revoca con efficacia retroattiva del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova terapeutico, che postula la corretta instaurazione del procedimento di sorveglianza relativo ex art. 51-ter ord. pen., che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa.

4. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

Depositata il 28 maggio 2021.