Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 9 giugno 2021, n. 4441
Presidente ed Estensore: Santoro
FATTO E DIRITTO
1. Con l'appello in esame il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (già Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di San Giorgio di Ferrara) chiede la riforma della sentenza che ha respinto il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza in data 31 ottobre 2003, con la quale il comune di Ferrara aveva ingiunto al primo la rimozione di rifiuti (frammenti di cemento-amianto) abbandonati sulla sponda del canale Collettore Generale.
A sostegno dell'impugnativa, il Consorzio deduceva violazione degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, non ritenendosi soggetto obbligato allo smaltimento.
Il TAR aveva invece ritenuto che i Consorzi di Bonifica hanno, tra i loro compiti istituzionali, anche quello di provvedere alla manutenzione dei canali e, più in generale, dei beni e delle opere di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari, e anche di vigilanza su detti beni e impianti, con conseguente responsabilità solidale del proprietario e del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati rifiuti.
2. Secondo l'appellante Consorzio, non essendo proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento dell'area inquinata, ma solo gestore dei beni demaniali, non potrebbe essere considerato responsabile, nemmeno per mancata vigilanza, in quanto lo sversamento da parte di ignoti di modeste quantità di inquinanti in luogo aperto al pubblico, avvenuto verosimilmente da strada comunale, in fosso mantenuto dal Consorzio unitamente a vastissimo territorio demaniale per sua natura non confinabile, ne escluderebbe in radice qualsiasi responsabilità anche solo per culpa in vigilando. Del resto, il Consorzio, a seguito di segnalazione di ARPA, aveva informato il Comune, quale autorità competente, per provvedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti. Né il Comune chiarisce per quale ragione sarebbe addebitabile al Consorzio dolo o colpa, invocando così una responsabilità oggettiva che invece sarebbe da escludere.
Il Comune e l'Agenzia nominati in epigrafe resistono e controdeducono puntualmente.
Le parti hanno depositato memorie.
3. L'appello è infondato.
Secondo l'art. 192 (Divieto di abbandono) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni».
4. La più recente sentenza amministrativa in argomento (C.d.S., sez. V, 15 marzo 2021, n. 2171), richiamando una analoga costante giurisprudenza, ha inoltre ritenuto che:
- in relazione ai soggetti passivi dell'ordine di rimozione di rifiuti previsto dall'art. 192, comma 3, cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell'area, pur non essendo lo stesso l'autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4781 e 17 luglio 2014, n. 3786);
- la norma in questione - qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti - attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti.
5. Dalle disposizioni e dai principi richiamati deriva che nella specie si rivela legittimo l'ordine di provvedere alla rimozione di rifiuti (frammenti di cemento-amianto) abbandonati sulla sponda del canale Collettore Generale, ingiunto al ricorrente nella qualità di soggetto avente, come gestore di beni demaniali, secondo quanto dallo stesso ammesso, la disponibilità dell'immobile da cui vanno rimossi i rifiuti.
L'appello deve dunque respingersi, con l'integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando l'impugnata sentenza, e condanna il Consorzio appellante alle spese di giudizio che liquida in complessivi ottomila euro, di cui quattromila al Comune e quattromila all'Agenzia resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.