Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16704

Presidente: Crucitti - Relatore: Pandolfi

Rilevato che:

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana n. 16/29/13 depositata il 25 gennaio 2013.

La vicenda trae origine dall'istanza di rimborso IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, da parte del contribuente P. Massimo Giuseppe, esercente la professione medica. Formatosi il silenzio-rifiuto, lo aveva impugnato sortendo effetto favorevole in entrambi i gradi di merito.

L'Agenzia ha posto alla base del suo ricorso tre motivi.

Non ha resistito il contribuente restando intimato.

Considerato che:

Il ricorso appare infondato per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo, l'Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

A base della doglianza l'Amministrazione pone la circostanza che il professionista si avvalesse in modo continuativo di una collaboratrice, con funzioni di segretaria, dal 2005. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre la CTR a ravvisare, nel caso in esame, la sussistenza del requisito d'imposta.

È per contro giurisprudenza costante di questa Corte che «In tema di imposta regionale sulle attività produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'"autonoma organizzazione", non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l'esame del concreto apporto da questi fornito all'attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 30085 del 19 novembre 2019).

Nel caso di specie, lo stesso Ufficio ha indicato nell'apporto della collaboratrice quello di segretaria, cioè di mansioni esecutive, non rilevanti ai fini di accrescere il potenziale reddituale del professionista, ma rientranti in uno standard minimo essenziale all'esercizio della professione, limitato a curare l'accesso dei pazienti e lo smaltimento delle telefonate, nell'orario in cui il sanitario è impegnato nelle visite ed è necessario non ne sia distolto.

Né è rilevante che il contribuente si sia avvalso della sostituzione di altri medici, rientrando anche tale aspetto nel necessario assetto per la funzionalità dello studio, senza soluzione di continuità, anche in occasioni di ferie o di assenza per motivi di salute del titolare. Ed infatti questa Corte ha affermato che «In tema di IRAP, non assumono rilevanza ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione del medico di medicina generale ... la disponibilità di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività [circostanza, peraltro, che lo stesso Ufficio non ha neanche contestato], né la corresponsione di compensi a colleghi medici in caso di sostituzione obbligatoria per malattia o per ferie» (Sez. 5, Ordinanza n. 24702 del 3 ottobre 2019).

Dai principi richiamati discende che ciò che rileva, ai fini della sussistenza dei presupposto del tributo, non è il carattere occasionale o meno della collaborazione, ma la natura esecutiva della prestazione e la circostanza che la configurazione di uno studio medico non presenti connotati che superino il livello minimo di organizzazione indispensabile allo svolgimento dell'attività.

Il Giudice regionale ha fatto buon governo di tali principi.

Con il secondo e terzo motivo, Ufficio ricorrente ha lamentato, in relazione al primo comma, n. 5, del c.p.c., che la CTR non avesse motivato sulle ragioni per cui aveva ritenuto che le collaborazioni di cui il P. si era avvalso non fossero sistematiche, ma fossero occasionali. Detti motivi, alla stregua di quanto enunciato in merito al primo motivo, possono ritenersi assorbiti.

Il ricorso va, dunque, respinto. Nulla è da definire sulle spese non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.