Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 26 aprile 2021, n. 24670
Presidente: Sarno - Estensore: Noviello
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 novembre 2020, la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti, previa rinunzia ai restanti motivi di appello, riformava parzialmente la sentenza del 9 luglio 2020 del Tribunale di Roma, riducendo la pena applicata a M. Lusjan in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 d.P.R. 309/1990, nella misura finale di anni due di reclusione ed euro 8000 di multa. Pena sospesa. Confermando nel resto la sentenza.
2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., avendo la Corte stabilito una pena illegale a seguito della disposta riduzione di un terzo della pena, riferita esplicitamente al rito abbreviato, sebbene il processo non sia stato celebrato secondo la relativa disciplina.
4. Si premette che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23 ottobre 2019, dep. 13 gennaio 2020, Rv. 278170-01).
5. È quindi inammissibile la censura relativa alla applicazione della pena a seguito di una riduzione per il rito abbreviato non dovuta, siccome la misura finale non integra una pena illegale in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata il 24 giugno 2021.