Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 13 maggio 2021, n. 25155

Presidente: Cammino - Estensore: Ariolli

RITENUTO IN FATTO

1. D.S. Costantino, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per saltum per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 2 febbraio 2021 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura della custodia in carcere in ordine ai reati di cui ai capi 35) e 38) dell'imputazione provvisoria (si tratta di due estorsioni entrambe aggravate dall'essersi l'indagato avvalso delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. e, la seconda, anche dall'avere agito in più persone riunite).

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 178, lett. b), 179, comma 1, 291 e 292 c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. a) e c), c.p.p. La censura attiene alla mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: il GIP, infatti, avrebbe applicato la misura in relazione ai capi 35) e 38) della rubrica (vedi pag. 356), mentre la richiesta del PM (pag. 291) atteneva soltanto all'episodio di cui al capo 35), per come si ricava anche dal tenore del petitum ove si fa riferimento alla condotta posta in essere personalmente dal ricorrente, a differenza dell'ulteriore capo 38) ove invece la contestazione è elevata in concorso.

1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e 416-bis.1 c.p. in relazione all'art. 606, lett. b) e c), c.p.p.

La doglianza attiene alla mancanza dei presupposti per la sussistenza della c.d. aggravante del metodo mafioso. In particolare, l'ordinanza impugnata aveva omesso di indicare le ragioni per le quali l'associazione a delinquere facente capo al ricorrente ed ai fratelli T. - contestata e ritenuta di carattere "semplice" nel relativo processo di merito conclusosi con sentenza irrevocabile di questa Corte n. 219/2019 e della cui forza di intimidazione il ricorrente si sarebbe avvalso nel commettere le estorsioni - avesse acquisito stampo mafioso, nonostante le condotte fossero state commesse nel medesimo arco temporale e contesto di quello in relazione al quale si era formato il giudicato. Il GIP, riconoscendo natura mafiosa alle due estorsioni contestate, aveva indebitamente operato una ricostruzione postuma degli episodi criminosi, avvenuti sette anni or sono, in contrasto con il giudicato che in relazione a fatti analoghi aveva condannato il ricorrente senza che venisse in evidenza alcun metodo mafioso ed anzi ritenendo espressamente che le modalità con cui vennero perpetrati i delitti fine, stante la loro natura rudimentale, era invece privi del crisma dell'associazionismo mafioso. Né al riguardo potevano "soccorrere" le successive dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in forza delle quali non potevano "riscriversi" le modalità della condotta delle estorsioni in quell'arco temporale e contesto perpetrate. Lo stesso collaboratore A. Riccardo - peraltro di dubbia attendibilità - con le sue dichiarazioni aveva segnato l'autonomia temporale dell'associazione di cui era a capo il ricorrente rispetto a quella temporalmente successiva ritenuta di stampo mafioso (scaturita dall'operazione Alba Pontina) riferibile ai D.S. di Campo Boario ed attualmente sub iudice (pendente il ricorso per cassazione).

1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e degli artt. 416-bis.1 e 629, comma 2, in combinato disposto con l'art. 628, comma 3, n. 3, c.p., in relazione all'art. 606, lett. b) e c), c.p.p.

Il ricorrente ritiene errata la contestazione dell'aggravante del metodo mafioso, dovendo più correttamente contestarsi all'intraneus ad un sodalizio mafioso l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p.

1.4. Con il quarto motivo censura l'erronea applicazione della disposizione in tema di esigenze cautelari, fondate dal GIP sul pericolo di reiterazione omettendo di confrontarsi con lo stato detentivo (dal 2015) in cui si trova il ricorrente per espiazione pena e in assenza di elementi di attualità rispetto a fatti commessi oltre cinque anni or sono.

2. Il PG presso questa Corte, con requisitoria scritta del 17 aprile 2021, ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, anche alla luce della documentazione allegata alla memoria del PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Con memoria in data 28 aprile 2021 la difesa del ricorrente ha replicato alle censure mosse dal PG nella requisitoria scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non è fondato.

4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, per come evidenziato dal PG nella requisitoria scritta e dalla documentazione richiamata, la richiesta di misura venne espressamente estesa dal pubblico ministero, con nota integrativa depositata al GIP prima dell'emissione dell'ordinanza impugnata, anche ai reati di cui ai capi n. 34), per il quale il GIP ha escluso la cautela, e n. 38) in relazione al quale ha poi accolto la domanda, unitamente al capo n. 35). Considerato che nella richiesta di misura risultano articolati i capi di imputazione di tali episodi, unitamente agli elementi che ne sostengono la gravità indiziaria, nessuna preclusione sussisteva per il pubblico ministero di integrare, fintanto che il giudice non avesse provveduto, il petitum cautelare, estendendo espressamente la domanda ai capi di accusa per i quali questa non era stata formalmente esplicitata nella richiesta. Né risulta decisivo, ai fini del paventato vizio di legittimità denunciato, che il GIP non abbia poi richiamato nell'ordinanza cautelare la nota integrativa trasmessa dal pubblico ministero. Ciò che conta è che l'integrazione della richiesta di misura sia stata unita agli atti (e su tale profilo - oltre alla documentazione probante trasmessa dall'Ufficio di Procura a cui il PG ha fatto riferimento nella requisitoria - nulla dallo stesso ricorrente è stato dedotto) e che il GIP l'abbia valutata, per come si ricava dall'ordinanza cautelare, ove gli ulteriori capi di accusa per cui venne estesa la richiesta sono stati espressamente indicati tra quelli oggetto di contestazione cautelare, nonché trattati in un'apposita sezione dedicata ai delitti di estorsione commessi dal ricorrente e degli altri reati realizzati dagli appartenenti al gruppo da costui già capeggiato e da soggetti ad esso vicini.

4.2. Infondato è il secondo motivo. Il principio del ne bis in idem non preclude al giudice di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato - si procede, infatti, nei confronti del ricorrente per diverse ipotesi estorsive ai danni di differenti persone offese - e, in particolare, dei suoi elementi circostanziali. A questo riguardo è noto, infatti, come a far tempo dalla sentenza Zolotukhin contro Russia, la Corte EDU, nell'affrontare il tema del ne bis in idem abbia operato un profondo revirement della propria precedente giurisprudenza osservando come il bis in idem non debba limitarsi a prendere in considerazione l'identità o la diversità del nomen iuris, ma debba riguardare la identità o meno della "storicità del fatto", inteso nella sua essenza di condotta, evento e nesso di causalità. Principi questi che come è noto sono stati integralmente recepiti nella sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale. Ciò sta a significare che la preclusione derivante dal precedente giudicato sull'associazione per delinquere non qualificata di natura mafiosa non impedisce che i medesimi fatti storici, sui quali si era radicata la pronuncia poi divenuta irrevocabile, valgano a "coprire" la natura di fatti storicamente diversi ed autonomi, ma eventualmente "collegati" rispetto alla fattispecie associativa. Per i singoli fatti appunto autonomi, il contesto in cui gli stessi si sono iscritti forma oggetto di altrettante autonome res iudicande che ben possono fondarsi - sub specie di qualificazione giuridica di quei fatti - in termini diversi da quelli che hanno formato oggetto della "qualificazione" del reato associativo. In altri termini, il sopravvenuto accertamento del metodo mafioso come strumento volto alla agevolazione e realizzazione di singole e differenti fattispecie incriminatrici non soffre pregiudizio alcuno in dipendenza dell'accertamento compiuto in sede di fattispecie associativa "semplice". È evidente che ove venga commesso un fatto estorsivo, omicidiario o di altro genere, ciascun episodio "vive di luce propria" ai fini degli elementi che ne devono corroborare non soltanto la relativa esistenza "storica", ma anche lo specifico contesto che può rilevare agli effetti di elementi di natura circostanziale. E tanto basta per dissolvere il fondamento della tesi prospettata dalla difesa che suggestivamente mira a cogliere una contradictio in abiecto tra condanna irrevocabile per associazione per delinquere semplice e circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. Nel caso di specie, il giudizio che fonda la qualificata circostanza si ammanta di novum in ragione delle successive dichiarazioni di collaboratori di giustizia, già intranei a quella associazione, arricchite dalle dichiarazioni delle vittime delle estorsioni, oltre che da ulteriori elementi di prova via via acquisiti nel corso delle indagini, al cui contenuto il giudice della cautela ha fatto espresso riferimento. Con la conseguenza che, escluso il paventato vizio di violazione di legge, ogni residua censura che attiene al narrato dei dichiaranti ridonda, in ipotesi, in un vizio di motivazione non consentito in questa sede essendo l'impugnazione avvenuta per saltum.

4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo il GIP fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale le due circostanze aggravanti (art. 416-bis.1 c.p. e 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p.) possono concorrere tra loro e, di conseguenza, non sono in rapporto di specialità (Sez. un., n. 10 del 2001, Rv. 213878; Sez. 2, n. 20228 del 2006, Rv. 234561; Sez. 6, n. 15483 del 2009, Rv. 243576), in quanto ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa. Nel caso in esame, essendo i profili circostanziali del reato estorsivo stati interamente accentrati sulle modalità della condotta (sotto il profilo del metodo mafioso), correttamente è stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e non quella di cui al n. 3) del comma 3 dell'art. 628 c.p.

4.4. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso in ordine alle esigenze cautelari, avendo questa Corte affermato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva non è di per sé in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari e, in particolare, di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla l. n. 47 del 2015 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 2017, Rv. 270535; Sez. 1, n. 3762 del 2019, dep. 2020, Rv. 278498).

Né si ravvisa motivazione apparente, dal momento che il GIP ha richiamato la speciale caratura criminale dell'indagato, persona adusa alle estorsioni da molti anni e conosciuta e temuta nel territorio pontino, nonché il fatto che egli tutt'ora viva dei proventi dei suoi delitti.

Anche sotto tali profili, pertanto, l'ordinanza impugnata sfugge al vizio di violazione di legge denunziato.

5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Depositata il 1° luglio 2021.

F. Del Giudice, B. Locoratolo

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