Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 8 luglio 2021, n. 492

Presidente: Donadono - Estensore: Mariano

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 26 giugno 2021, è stata impugnata la determina del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Viggianello, n. 300 del 25 maggio 2021, con la quale è stata disposta l'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 dei terreni in catasto al fg. 61 p.lle 1058, 1063, 1066 e 1068, dei quali la ricorrente è proprietaria, irreversibilmente modificati per la realizzazione di un'opera pubblica, ancorché mai ritualmente espropriati.

1.1. Il ricorso è affidato a plurimi motivi, deducenti tra l'altro i vizi di incompetenza relativa e di violazione del contraddittorio, atteso che il provvedimento sub iudice è stato adottato dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (e non dal Consiglio comunale) e non è stato preceduto dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento.

2. Il Comune di Viggianello, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso a verbale della possibilità [di] adozione di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., fermo restando che ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, sino al 31 luglio 2021, "gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso".

4. Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.

Va preliminarmente scrutinato, per ragioni di priorità logica (cfr. C.d.S., ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), il primo motivo di ricorso, con cui è dedotto il vizio di incompetenza dell'atto impugnato.

La censura è fondata, in quanto detto provvedimento è stato adottato da un funzionario comunale, laddove l'art. 42, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 267/2000 riserva ogni decisione in materia di acquisti e alienazioni immobiliari al Consiglio comunale (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2810; T.A.R. Toscana, sez. I, 15 maggio 2020, n. 572; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 dicembre 2019, n. 698).

Coglie nel segno, peraltro, anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Deve, infatti, ritenersi che il provvedimento di acquisizione sanante, di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, è connotato da un'amplissima e rilevante discrezionalità (cfr. Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71; C.d.S., ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2), in coerenza con l'esigenza di valutare l'esistenza di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", anche all'esito di un'effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati. Talché - difettando in radice i presupposti di applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 - non è possibile prescindere dall'osservanza dell'obbligo previsto, in generale, dall'art. 7 della l. n. 241/1990, che in specie risulta violato, funzionale al primario obiettivo di consentire al privato l'esercizio dei diritti partecipativi e, per tale via, di interloquire attivamente con l'Amministrazione procedente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, sez. II, 16 febbraio 2016, n. 170; T.A.R. Abruzzo, sez. I, 6 novembre 2014, n. 763; T.A.R. Toscana, sez. I, 23 gennaio 2014, n. 148).

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto nei sensi esposti e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi esposti in parte motiva.

Condanna il Comune di Viggianello al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da quantificarsi nella somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

P. Gallo

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