Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina
Sentenza 12 luglio 2021, n. 461
Presidente: Vinciguerra - Estensore: Torano
Considerato che con il ricorso all'esame, notificato il 23 dicembre 2019 e depositato il 20 gennaio 2020, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento repressivo edilizio indicato in epigrafe, denunciando:
I) violazione dell'art. 3, comma 1, lett. e), punto n. 5), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'all. 1, d.m. 2 marzo 2018, oltre ad eccesso di potere per insussistenza del presupposto, poiché l'ordinanza di demolizione si riferisce non a interventi di nuova costruzione eseguiti sine titulo bensì a semplici oggetti di arredo appoggiati al suolo, che non possono essere considerati neppure alla stregua di manufatti leggeri che, in ogni caso, rientrerebbero ormai nell'ambito dell'edilizia libera e non necessiterebbero di alcun titolo abilitativo, neppure paesaggistico;
II) violazione delle garanzie partecipative introdotte dalla l. 7 agosto 1990, n. 241;
Vista l'istanza di riunione del presente ricorso per connessione con quello allibrato al n.r.g. 485 del 2020, che concerne l'ulteriore attività provvedimentale posta in essere dal Comune di Sabaudia nei confronti di parte ricorrente, dopo l'adozione del provvedimento qui gravato, e concernente l'attività imprenditoriale di noleggio di attrezzature balneari;
Considerato che nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, rimessa ad una valutazione di mera opportunità afferente a ragioni di economia processuale, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame, con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (C.d.S., sez. III, 30 settembre 2020, n. 5746; sez. VI, 30 marzo 2020, n. 2175; sez. IV, 13 giugno 2019, n. 3981; sez. IV, 3 luglio 2018, n. 4071; sez. III, 3 agosto 2016, n. 3518);
Ritenuto che, nella specie, tali motivi di opportunità non sussistano, stante la fondatezza del ricorso all'esame, per le ragioni di seguito esposte, con susseguente rigetto dell'istanza de qua;
Visto l'art. 3, comma 1, lett. e), punto n. 5), d.P.R. n. 380 del 2001, che qualifica come interventi di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore";
Visto il d.m. 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222) e, in particolare, i nn. 44, 51, 52, 53, 55 e 57 dell'elenco, che individuano interventi eterogenei assimilabili a quelli oggetto di contestazione nel caso all'esame;
Visto il d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplice) e, in particolare, l'all. A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica), punto A.17, che si riferisce ad installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
Viste le ordinanze cautelari di questa sezione staccata 12 febbraio 2020, n. 37 e del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2020, n. 3952, la quale ultima ha rilevato che "[...] l'ordine di demolizione adottato dal Comune di Sabaudia ha ad oggetto beni non stabilmente infissi sul suolo [...]";
Considerato che il posizionamento di beni mobili costituenti oggetti di arredo in ogni istante rimuovibili non costituisce un intervento edilizio per il quale sia richiesto il permesso di costruire (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 11 dicembre 2019, n. 732);
Considerato che il provvedimento impugnato ordina la rimozione di beni mobili non stabilmente ancorati al suolo e segnatamente di: cassapanche in legno, arredi in legno, tavoli in legno, raccoglitori di rifiuti in legno, sedute in legno, zone doccia e spogliatoi in teli di iuta e canne di bambù, bagni chimici, frigoriferi, tavole, incannucciata e struttura porta[n]te di un capanno/ombrellone;
Ritenuto che, pertanto, il primo motivo di ricorso sia fondato, venendo in questione l'apposizione su suolo privato di meri arredi rimuovibili in ogni istante e non, quindi, di "opere" o "costruzioni" in senso proprio e, quindi, un'attività che non è preclusa né dalla normativa urbanistico-edilizia, né da quella vincolistica indicata dal Comune di Sabaudia nel provvedimento gravato, stante l'inidoneità della posa di simili oggetti amovibili a determinare una modificazione dell'orografia della duna protetta ovvero, più in generale, una trasformazione del territorio vietata dalla normativa edilizia o paesaggistica, in difetto dei prescritti titoli autorizzativi;
Ritenuto che resti assorbito il secondo ordine di censure;
Ritenuto che, stanti le peculiarità del caso all'esame, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.