Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 2 luglio 2021, n. 639

Presidente: De Nictolis - Estensore: Caleca

FATTO E DIRITTO

1. I signori Barbara T. e Carmelo T. ricorrono in appello per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede staccata di Catania, n. 2207 resa il 18 settembre 2020.

2. Oggetto della presente disamina è il decreto n. 72 del 23 ottobre 2018 di approvazione del regolamento per l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto (d'ora innanzi anche c.c.p.) nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.

3. Con il citato decreto il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale approvava con decorrenza 1° gennaio 2019, la bozza di regolamento di cui si è detto, destinato ad entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

4. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al competente giudice amministrativo dai signori Giuseppe R. e F. Damiano.

5. Il primo era stato nominato c.c.p. nel porto di Augusta con provvedimento del 18 maggio 2010 a seguito di concorso ed il secondo nominato con provvedimento 25 ottobre 2002 c.c.p. nello stesso porto come ''facente parte dell'organico del servizio chimico del porto di Augusta".

6. A detta dei ricorrenti in primo grado il provvedimento impugnato determinava la liberalizzazione sia dell'attività di consulente chimico di porto che la libertà di accesso all'albo ex art. 68 codice della navigazione a seguito di SCIA.

7. Il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del punto 3 della circolare del 12 dicembre 1999 n. 1160 del Ministero dei trasporti secondo cui "il numero degli iscritti è determinato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 68 cod. nav. e dell'art. 8, lett. h), della l. 84/1994, in considerazione delle esigenze locali...".

8. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione per chiedere che il ricorso venisse respinto.

9. Il giudice di primo grado disponeva una approfondita istruttoria e con la sentenza oggi appellata accoglieva, parzialmente, il ricorso introduttivo.

10. La sentenza ritiene infondate le proposte censure di violazione dell'art. 7 e dell'art. 3 l. n. 241/1990 sul rilievo che il provvedimento impugnato è un atto di natura regolamentare.

11. Il Tar reputa fondato il terzo motivo ove si deduce che l'atto impugnato abbia erroneamente applicato i principi in materia di liberalizzazione e concorrenza tenuto conto dei limiti cui il principio di concorrenza è soggetto anche a livello comunitario.

La "apertura" dell'elenco di cui all'art. 68 cod. nav. può "effettivamente indebolire la posizione dei consulenti chimici di porto - così più assoggettabili a pressioni da parte dei propri potenziali clienti ove questi possano indiscriminatamente rivolgersi a qualunque soggetto (in ipotesi anche più 'malleabile'...) che sia in possesso delle competenze per l'esercizio della professione di consulente chimico di porto -, e di conseguenza nuocere ad una più efficace tutela della sicurezza pubblica all'interno di un'area portuale di primaria importanza".

La sentenza accoglie anche il quarto motivo del ricorso introduttivo con cui viene dedotta la violazione della circolare DEM3/1160 del 10 dicembre 1999, la quale, con riguardo alla Organizzazione del servizio, dispone che "il numero degli iscritti è determinato... in considerazione delle esigenze locali...".

Il Tar ribadisce la necessità "per le Autorità portuali, di predeterminare ex ante il numero dei consulenti chimici di porto destinati ad operare entro la propria circoscrizione".

12. La sentenza viene impugnata dai signori Barbara e Carmelo T. con appello depositato in data 18 settembre 2020.

Gli stessi non hanno partecipato al primo grado di giudizio.

Reputano la sentenza lesiva della propria posizione giuridica avendo la stessa determinato il ripristino del "numero chiuso" per il ruolo di c.c.p.

Gli stessi, infatti, per effetto della liberalizzazione dell'attività avevano ottenuto l'iscrizione nel registro, avendolo richiesto ai sensi dell'art. 3 del decreto ora annullato dal giudice amministrativo ed essendo in possesso dei requisiti professionali e morali indicati dal successivo art. 4.

13. L'appello è sostenuto da articolati motivi.

13.1. Con il primo motivo si deduce: falsa applicazione dell'art. 68 cod. nav. - falsa applicazione dell'art. 6, commi 4 e 5, e dell'art. 12 l. n. 84/1994.

Si afferma che le norme delle quali il T.A.R. Sicilia ha fatto applicazione, ritenendo che esse sono state violate dal decreto impugnato, non comporterebbero le conseguenze che la sentenza ne ha tratto.

L'art 68 cod. nav. considererebbe solo "eventuale" il numero chiuso e la circolare ministeriale che il Tar reputa violata in realtà non poterebbe pregiudicare l'autonomia che la legge riconosce all'Autorità in materia di regolazione delle operazioni portuali. Comunque "A ben guardare la circolare del 10 dicembre 1999 non prescrive il numero chiuso" sostiene la difesa degli appellanti.

13.2. Con il secondo motivo si deduce: vizio di motivazione - violazione dei principi di diritto UE sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento.

A detta di parte appellante non si rinverrebbe nella presente fattispecie "un motivo imperativo di interesse generale" atto a giustificare, secondo la Corte UE, una limitazione di una delle quattro libertà di circolazione (merci, servizi, persone e capitali), e ciò alla stregua di una interpretazione estrema dell'art. 36 TFUE.

Con l'atto di appello viene chiesto il provvedimento cautelare.

14. In data 7 dicembre 2020 l'Autorità portuale ha depositato memoria con appello incidentale "Nel ricorso in appello proposto dagli Ing.ri Barbara T. e Carmelo T.".

Con il ricorso viene dedotto: "Travisamento del quadro normativo di riferimento e delle risultanze istruttorie - Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 cod. nav. - Insussistenza delle ravvisate violazioni del principio comunitario di concorrenza e delle disposizioni in materia dell'Autorità ministeriale - Superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità".

Rilievo fondamentale evidenziato dalla difesa erariale è che nella materia de quo non possono non operare - sia pure con le limitazioni e le regolamentazioni sottese agli interessi pubblici tutelati - i principi di cui agli artt. 49 (Diritto di stabilimento) e 60 (Liberalizzazione dei servizi) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Legittimamente l'Autorità di sistema odierna appellante incidentale, si sarebbe determinata, al pari di altre Autorità portuali, a riorganizzare le modalità di accesso al Registro dei consulenti chimici.

15. Si sono costituiti nel giudizio di appello gli originari ricorrenti in primo grado per chiedere la reiezione del gravame.

16. Ha depositato, in data 14 dicembre 2020, atto di intervento ex art. 97 c.p.a. l'Associazione Nazionale Chimici di Porto (da ora in poi solo Associazione).

16.1. L'Associazione ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale.

Si evidenzia che gli odierni appellanti principali non hanno preso parte al processo di primo grado, non sono stati destinatari della notificazione del ricorso introduttivo, né avrebbero dovuto essere coinvolti nella vicenda processuale quali parte necessarie, attesa la natura di atto generale del regolamento impugnato.

Al più lo strumento processuale che avrebbe consentito agli stessi la prospettazione delle doglianze sarebbe stato l'opposizione di terzo da esperirsi innanzi al giudice che ha reso la sentenza.

Non farebbe venire meno l'originaria inammissibilità dell'appello principale l'appello incidentale proposto in epoca successiva dall'Autorità portuale, non rinvenendosi nel codice una causa atta a sanare la perfezionatasi inammissibilità.

16.2. Nel merito l'appello sarebbe infondato sul rilievo che l'assetto normativo e provvedimentale oggi in vigore vede una norma di rango primario (art. 68 cod. nav.) che autorizza la limitazione numerica degli iscritti al registro dei consulenti chimici di porto e un atto di indirizzo (decreto dirigenziale 234/2017) che impone a tutte le Autorità di sistema portuale di predeterminare per ogni porto il numero dei consulenti chimici, lasciando alla loro discrezionalità la concreta individuazione del limite numerico.

L'Associazione ricorda che l'opera svolta dal consulente chimico del porto "assume rilievo pubblicistico ed esterno, costituendo presupposto procedimentale per l'esercizio da parte del terzo operatore di attività disciplinate dall'ordinamento di settore e comunque soggette al controllo della p.a." (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 26 marzo 2012, n. 320).

Con lo stesso atto l'Associazione chiede di respingere anche l'appello incidentale.

17. Con ordinanza cautelare il Consiglio ha accolto l'istanza cautelare al solo fine della celere trattazione del merito senza sospendere l'esecutività della sentenza.

18. In vista dell'udienza di merito tutte le parti hanno depositato memorie per insistere nelle proprie prospettazioni difensive.

19. In data 26 maggio 2021 la difesa dei signori R. e F. ha chiesto la discussione del ricorso da remoto.

20. All'udienza pubblica del 17 giugno 2021 la causa è stata assunta in decisione.

21. In via preliminare il Collegio non ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposta dalla interveniente Associazione nazionale chimici di porto per violazione degli artt. 102 e 109 c.p.a.

21.1. A detta dell'interveniente Associazione gli appellanti, essendo rimasti totalmente estranei al processo di primo grado, avrebbero potuto proporre solo "opposizione di terzo".

21.2. L'eccezione non merita accoglimento.

È vero che, rimasto estraneo alla dialettica processuale del primo grado, il terzo deve fare l'opposizione di terzo davanti al giudice a quo, ma se è proposto appello da altre parti, il terzo deve fare l'opposizione mediante intervento nel giudizio di appello. Se, pendente l'appello, il terzo fa opposizione davanti al giudice a quo, l'opposizione è improcedibile e il terzo deve intervenire in appello.

Questo risponde alla ratio di far confluire in un unico processo e in un'unica sede tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza (la stessa ratio si trova nell'art. 96 c.p.a. sulla impugnazione principale e incidentale).

Nella presente fattispecie, a rigore, essendo l'appello del terzo la prima impugnazione contro la sentenza, andava fatta mediante opposizione di terzo. Nel momento della proposizione, non esistevano appelli pendenti.

Senonché subito dopo è sopraggiunto l'appello incidentale autonomo dell'autorità portuale, e ovviamente l'autorità portuale ha solo il rimedio dell'appello.

Quello che l'art. 109, comma 2, c.p.a. non regola espressamente (o forse non chiaramente), è il caso in cui l'opposizione di terzo precede, davanti al giudice a quo, l'appello di un'altra parte, anziché seguire ad un appello.

Soccorre in tal caso l'applicazione analogica dell'art. 109, comma 2, c.p.a., per identità di ratio, che è il far confluire tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza in un unico giudizio: anche in tale ipotesi se è proposta opposizione di terzo davanti al giudice a quo, e sopraggiunge l'appello di un'altra parte, l'opposizione di terzo va dichiarata improcedibile e il terzo deve intervenire in appello.

Quindi, sia che l'opposizione di terzo segua cronologicamente all'appello, sia che lo preceda, una volta che c'è l'appello, l'opposizione del terzo deve confluire nel giudizio di appello, e si converte in atto di intervento in appello.

Legittima questa conclusione un dato letterale.

Nello stesso art. 109, comma 2, c.p.a. laddove afferma che "se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado" (evidenza del presente redattore), questo la dichiara improcedibile e assegna un termine all'opponente per l'intervento in appello. Quel "già stata proposta" consente di rimandare non solo e non tanto al caso del terzo che sbagliando fa opposizione di terzo al giudice a quo, mentre già pende un altrui appello, ma anche e soprattutto al caso di una opposizione di terzo correttamente proposta al giudice a quo, alla quale tuttavia segue un altrui appello. In entrambi i casi, il processo contro la sentenza deve essere unico, e tutte le impugnazioni devono confluire in una stessa e unica sede. Il legislatore opta per il primato dell'appello.

Nel caso oggetto della presente disamina se il terzo avesse fatto opposizione davanti al Tar, siccome è sopraggiunto l'appello incidentale dell'Autorità portuale (incidentale solo per un caso cronologico, ossia perché successivo all'appello principale, se non ci fosse stato il quale, l'Autorità avrebbe fatto appello principale), comunque l'opposizione sarebbe stata dichiarata improcedibile e il terzo doveva intervenire in appello, cioè nell'ambito di questo procedimento.

22. Nel merito l'appello è infondato.

22.1. Va anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento.

Osserva il Collegio che come rilevato dal Consiglio di Stato (C.d.S., n. 5623/2009) non esiste, a livello primario, una definizione normativa del "consulente chimico di porto".

L'art. 68 del codice della navigazione ("vigilanza sull'esercizio di attività nei porti") si limita a precisare che "coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto"; e che "il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette".

Nella prassi si è parlato di consulenti chimici o di periti chimici di porto, ma senza che tali definizioni siano state mai ancorate a professioni specifiche o al possesso dell'iscrizione a specifici albi professionali.

Solo a partire del 1991 (d.m. 22 luglio 1991 - "norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi") è stato fatto formale riferimento alla figura del "consulente chimico di porto", ma fornendone la semplice, generica definizione che segue: "1.25 Consulente chimico di porto: il consulente iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione".

Anche nel d.lgs. n. 272 del 27 luglio 1999 ("Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485") si fa riferimento - per la prima volta, a livello primario - al "consulente chimico di porto", ma senza alcuna indicazione in ordine agli specifici requisiti professionali che il medesimo deve possedere (non diversamente, nel d.m. del 31 ottobre 2007 viene utilizzata, nella Sezione 1, n. 1.25, la stessa definizione contenuta nel d.m. 22 luglio 1991: "Consulente chimico di porto - il consulente iscritto nel registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione").

In tale contesto, caratterizzato dal fatto che viene individuata un'attività professionale da svolgersi in seno ai porti senza alcuna precisazione in merito ai titoli che, a tal fine, devono essere posseduti, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha emanato la circolare relativa alla "disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto" (diretta alle Capitanerie di porto ed alle Autorità portuali) n. 1160 del 10 dicembre 1999, nella quale è stato precisato che "i consulenti chimici per operare in ambito portuale devono essere iscritti nel registro istituito ai sensi dell'art. 68 cod. nav. del capo del circondario marittimo o dall'autorità portuale dove istituita".

Quanto alle attività del consulente chimico di porto, esse sono, dalla detta circolare, descritte come segue:

"accertano le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori gas pericolosi (infiammabili, tossico nocivi ecc.); accertano le condizioni di pericolosità per l'ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi...; accertano le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione delle navi in bacino; accertano che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità; rilasciano, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati; esprimono pareri su richiesta dell'autorità competente per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa... in materia di sicurezza della nave e del porto; compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo stato di sicurezza richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne...".

22.2. In assenza di una certa definizione giuridica della figura professionale del consulente chimico di porto, diviene indispensabile analizzare l'attività dagli stessi effettivamente svolta nell'ambito del demanio portuale per rilevarne la valenza pubblica o meno.

A tal fine occorre esaminare il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori ed i compiti che vengono affidati all'Autorità portuale.

L'art. 22 dello stesso decreto dispone che: "L'Autorità, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso".

È demandato all'Autorità portuale, ovviamente tramite i c.c.p., il compito di disciplinare le procedure di deposito delle merci pericolose nelle aree ricadenti nell'ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità portuale.

Ulteriori compiti vengono affidati con il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della l. 31 dicembre 1998, n. 485.

22.3. L'attività svolta dai consulenti chimici di porto, anche a seguito dell'emanazione dei suddetti decreti, ha assunto una crescente rilevanza in considerazione della vigente normativa in materia di merci pericolose, finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali, e di chi nel porto lavora o vi transita.

22.4. È, pertanto, legittimo che le Autorità marittime e portuali si avvalgano della consulenza del chimico nell'espletamento delle funzioni relative alla sicurezza dei porti e delle rade connesse alle operazioni di carico/scarico dalle navi con merci pericolose ed al relativo trasbordo, deposito e movimentazione.

Implicito è che per le caratteristiche appena illustrate, l'attività dei detti chimici implichi la necessità di un rapporto fiduciario con la Pubblica Amministrazione di riferimento.

Il precedente assunto è facilmente desumibile dal decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2017, n. 234 che ha ulteriormente valorizzato in chiave pubblicistica l'attività dei consulenti chimici di porto apportando anche modifiche alla circolare ministeriale cui le parti si riferiscono nell'odierno procedimento.

Il decreto citato nell'apportare una parziale modifica della nota circolare dispone che "1. Al punto 2) 'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO' il primo capoverso viene sostituito dal seguente: 'Il numero degli iscritti è determinato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 68 del codice della Navigazione e dell'art. 8, lett. h) della legge 84/94, in considerazione delle esigenze locali, sentite l'Associazione nazionale chimici di porto, l'Associazione nazionale ingegneri chimici di porto, l'utenza e, nei porti sede dell'Autorità di sistema portuale, l'Autorità marittima'".

Si legge ancora: "2. Al punto 4) 'CANCELLAZIONE DAL REGISTRO' l'ultimo capoverso viene sostituito dal seguente: 'Eventuali aggiornamenti professionali devono essere richiesti dall'Autorità marittima o di Sistema portuale dove istituita, sentiti i Consigli nazionali dei chimici e degli ingegneri, in relazione a specifiche esigenze del porto anche al fine del mantenimento dell'iscrizione'".

Ancora più rilevante al fine di considerare legittima (se non obbligatoria) la previsione di un elenco chiuso in ragione del rapporto fiduciario e delle specifiche competenze che i chimici devono possedere è l'art. 2 del citato decreto dirigenziale.

Prevede l'art. 2:

"La Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 6 - cura, al fine di rendere maggiormente trasparenti e conoscibili gli elenchi dei chimici di porto in attività presso i porti nazionali, iscritti negli appositi registri istituiti ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, (sottolineatura del presente redattore) la raccolta, l'aggiornamento e la pubblicazione sul sito del Ministero dei rispettivi elenchi dei predetti registri, in collaborazione con le Autorità Marittime e le Autorità di Sistema portuale cui si rimette l'invio tempestivo delle relative variazioni".

23. Fatte queste considerazioni, il Collegio può passare all'esame delle singole doglianze.

23.1. Non è fondato il primo motivo a sostegno del gravame con cui si deduce la falsa applicazione dell'art. 68 cod. nav. e la falsa applicazione dell'art. 6, commi 4 e 5, e dell'art. 12 l. n. 84/1994.

Ritiene il Collegio, per le argomentazioni sopra esposte, che il regolamento impugnato contrasta con la circolare DEM3/1160 del 10 dicembre 1999, secondo cui "il numero degli iscritti è determinato in considerazione delle esigenze locali": circolare che, secondo la sentenza, l'Autorità non avrebbe potuto disattendere dal momento che essa autorità "è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 6 e 12 l. 84/1994".

La circolare richiamata non contrasta con le norme primarie di riferimento costituendone, anzi, un compatibile e ragionevole completamento che attiene alla fase dell'applicazione delle stesse.

L'art. 68 cod. nav. prevede che il numero chiuso sia eventuale ed è riferito a tutti "Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo" non specificatamente ai chimici di porto.

La circolare del Ministero interpretando come sia possibile approntare "registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni" per particolari categorie di prestazione prevede per i c.c.p. l'apposito elenco a numero chiuso ove possono essere iscritti i soggetti [i] cui requisiti siano stati opportunamente valuta[t]i e siano legati da un rapporto fiduciario con l'Autorità di sistema.

Quanto alla sua vincolatività, non è superfluo ricordare quanto ribadisce il decreto dirigenziale sopra richiamato:

"Viste le sentenze del Consiglio di Stato, sez. 1, 7 marzo 2017, n. 567, e sez. 4, 12 giugno 2012, n. 3457, che evidenziano che le circolari amministrative costituiscono atti diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottoordinati".

24. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione dei principi di diritto UE sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento.

Il motivo non è fondato.

Il diritto eurounitario non vieta, in assoluto, la possibilità che venga prevista l'iscrizione in appositi elenchi per lo svolgimento di particolari attività professionali o che siano tenute in adeguata considerazione particolari esigenze di tutela di pubblici interessi.

La violazione del diritto eurounitario si verifica quando i requisiti richiesti siano tali da creare una discriminazione reale a danno dei soggetti di altri Stati europei.

Nel caso di specie non si rinviene alcun requisito escludente o richiesto in maniera da introdurre, fraudolentemente, discriminazioni legate alla nazionalità degli aspiranti o a renderne particolarmente difficoltosa la loro partecipazione.

L'esigenza del numero predeterminato è suffragata dalla natura della prestazione professionale richiesta ai chimici di porto che si devono qualificare alla stregua di soggetti cui compete, nel loro ambito professionale, la tutela della salute pubblica all'interno del demanio marittimo.

25. Per le stesse argomentazioni sopra esplicitate deve ritenersi infondato il ricorso incidentale proposto dall'Autorità di sistema portuale del mar della Sicilia orientale - Augusta.

26. Le spese del secondo grado di giudizio a favore degli appellati originari ricorrenti di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Vanno compensate le spese con l'interveniente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

- respinge l'appello principale;

- respinge l'appello incidentale.

Condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale a rifondere, nella misura del 50% ciascuno, le spese in favore degli appellati originari ricorrenti in primo grado che si liquidano in complessive euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge.

Si compensano le spese con l'interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

R. Garofoli

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