Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 14 aprile 2021, n. 27334

Presidente: Zaza - Estensore: Francolini

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2021 il Tribunale di Milano, rilevando il difetto di legittimazione del difensore per mancanza della prescritta autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal curatore del fallimento della Pecora Domenico e Lupia Luigi s.n.c. (n. 103/2015 del Tribunale di Busto Arsizio) avverso il provvedimento in data 30 novembre 2020, con il quale il G.i.p. presso il Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un'immobile di proprietà della società fallita.

2. Avverso l'ordinanza collegiale il medesimo curatore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge (ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) - indicata nell'art. 568, comma 4, c.p.p. - e deducendo che:

- il Tribunale avrebbe ravvisato il difetto di legittimazione a proporre l'impugnazione cautelare poiché avrebbe avuto riguardo al solo provvedimento del Giudice delegato in data 10 settembre 2020 - che, ad avviso dello stesso Collegio, avrebbe autorizzato il curatore ad avvalersi della consulenza di un avvocato, ferma la necessità del rilascio di autonome autorizzazioni per le eventuali azioni giudiziarie - e non anche al successivo provvedimento del medesimo Giudice del 7 novembre 2020;

- con quest'ultimo, infatti, a seguito dell'istanza avanzata dal curatore il 12 ottobre 2020, sarebbe stata resa l'autorizzazione a proporre l'istanza di revoca del sequestro nonché alle azioni funzionali al conseguimento di tale obiettivo - come affermato dalla giurisprudenza civile di questa Corte di legittimità - e, quindi, anche l'impugnazione avverso il provvedimento del G.i.p. di diniego della istanza di revoca in discorso, ossia proprio la proposizione del gravame di cui si è ritenuta l'inammissibilità.

3. Con requisitoria scritta in data 27 marzo 2021 il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto:

- dichiararsi inammissibile il ricorso, nel caso in cui al difensore ricorrente non sia stata conferita procura speciale ex art. 100 c.p.p., atteso che la curatela fallimentare deve qualificarsi soggetto terzo interessato;

- e, nel caso in cui la procura speciale risulti rilasciata, disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, alla luce della fondatezza della prospettazione del ricorrente.

4. Con memoria in data 2 aprile 2014, la difesa della Curatela ricorrente - in ragione di quanto esposto dal Procuratore generale - ha rappresentato il rituale rilascio della procura speciale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Anzitutto, deve rilevarsi che nel caso di specie - al di là del richiamo all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. - è stata dedotta la violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.).

1.1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dal curatore del fallimento della Pecora Domenico e Lupia Luigi s.n.c., avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 30 novembre 2020 di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo, disposto con decreto del 1° settembre 2020, di un immobile di proprietà della società fallita (trattasi di un garage sito in Lonate Pozzolo, via Piava n. 2, meglio specificato in atti). Il Collegio di appello ha ravvisato il difetto di legittimazione del difensore che aveva interposto il gravame, rilevando la mancanza di autorizzazione ex art. 31 l. fall. da parte del Giudice delegato al fallimento, il quale - come esposto nell'ordinanza impugnata - con provvedimento del 10 settembre 2020 aveva autorizzato il curatore ad avvalersi di un legale per la sola attività di consulenza, ferma la necessità del rilascio di autonoma autorizzazione per eventuali azioni o costituzioni in giudizio.

1.2. Il ricorrente ha assunto l'erroneità della decisione del Tribunale, che non avrebbe tenuto conto del successivo provvedimento del 7 novembre 2020 con il quale il Giudice delegato al fallimento avrebbe autorizzato il curatore a proporre l'istanza di revoca del sequestro dell'immobile sopra indicato nonché ad intraprendere le azioni utili alla tutela delle ragioni della massa dei creditori. Secondo la prospettazione del ricorrente, tale autorizzazione - sulla scorta di quanto chiarito dalla giurisprudenza civile di questa Corte di legittimità (il ricorrente ha richiamato Sez. 6 civ., ord. n. 24651 del 5 novembre 2020, Rv. 659890-01) - includerebbe le azioni funzionali alla revoca del sequestro in discorso, compresa la proposizione del gravame dichiarato inammissibile.

2. Dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in ragione del vizio denunciato: cfr. Sez. un., n. 42792 del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 17123 del 7 gennaio 2016, Fenyves, Rv. 266613-01), risulta che:

- dopo aver autorizzato il curatore ad avvalersi dell'opera professionale dell'avvocato Arianna Cremona al fine di valutare l'opportunità di esperire eventuali azioni utili alla tutela delle ragioni della massa dei creditori con riguardo al sequestro preventivo dell'immobile (già menzionato) di proprietà della società fallita e, in particolare, di valutare la sussistenza dei presupposti per chiedere la revoca di tale misura, ferma la necessità della specifica autorizzazione per agire e costituirsi in giudizio, qualora si manifestasse la necessità di intraprendere azioni giudiziarie (cfr. provvedimento del Giudice delegato del 10 settembre 2020);

- il 7 novembre 2020 il Giudice delegato al fallimento ha autorizzato il curatore (che ne aveva fatto istanza il 4 novembre 2020) ad avanzare istanza di dissequestro del garage in discorso (cfr. provvedimento del 10 settembre 2020). Mette conto puntualizzare, alla luce delle allegazioni difensive, che l'istanza del curatore (di «autorizzare [...] a procedere con la richiesta di dissequestro del garage») che il provvedimento del giudice delegato («si autorizza quanto richiesto») facessero riferimento solo all'istanza appena menzionata.

3. Dunque, come rassegnato dal ricorrente, in effetti il Tribunale di Milano non ha tenuto conto di tale ultimo provvedimento autorizzativo. Purtuttavia, il gravame era inammissibile.

3.1. Le Sezioni unite penali:

- hanno già chiarito che «il curatore del fallimento, nell'espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare, ha facoltà di proporre sia l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, sia quella di revoca della misura, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., nonché di ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325 stesso codice avverso le relative ordinanze emesse dal tribunale del riesame»;

- ed hanno precisato che «in questi casi il curatore agisce, previa autorizzazione del giudice delegato, per la rimozione di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio, attendendo alla sua funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell'attivo fallimentare» (Sez. un., n. 29951 del 24 maggio 2004, Focarelli, Rv. 228163-01; cfr. pure, più di recente, Sez. un., n. 45936 del 26 settembre 2019, Fallimento di Mantova Petroli s.r.l. in liquidazione, Rv. 277257-01).

Sotto il profilo della prescritta autorizzazione ad agire, deve osservarsi che:

- il giudice delegato al fallimento «esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e» - per quel che qui rileva - «autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi» (art. 25, comma 1, n. 6, l. fall.);

- il curatore del fallimento «non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore» (art. 31, comma 2, l. fall.).

La giurisprudenza civile di questa Corte ha condivisibilmente affermato che «il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensì di una capacità che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato, che anzi (per come prescrive l'art. 25, n. 6, secondo inciso, della l. fall.) dev'essere rilasciata in relazione a ciascun grado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazione processuale, a nulla rilevando che il curatore sia stato parte in senso formale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito di un'autorizzazione per esso» (Sez. 3 civ., n. 15392 del 22 luglio 2005, Fall. 66386 Mondo Music s.r.l. contro Uno s.r.l., Rv. 582937-01; cfr. pure Sez. 3 civ., n. 26359 del 16 dicembre 2014, Fallimento Clinica Villa Russo s.p.a. contro Comune San Giorgio Cremano ed altri, Rv. 634376-01).

Ancora, è utile osservare che, a seguito della proposizione di un appello ex art. 310 c.p.p., si instaura un successivo grado del giudizio cautelare (cfr. Sez. 6, n. 8691 del 14 novembre 2017, dep. 2018, A., Rv. 272215-01; cfr. pure Sez. 2, n. 33576 del 14 luglio 2016, dep. 1° agosto 2016, Fassih, Rv. 267500-01).

3.2. In maniera conforme alla condivisibile esegesi delle norme sopra riportate, relativa alla legittimazione processuale del curatore nei diversi gradi di giudizio resa in relazione ai procedimenti civili, da quanto esposto deve trarsi che, anche nell'ambito dei procedimenti penali e - per quel che qui importa - con riferimento ai diversi gradi in cui può svolgersi il giudizio cautelare, il curatore fallimentare, quantunque già autorizzato dal giudice delegato al fallimento ad avanzare al giudice per le indagini preliminari istanza di revoca di un sequestro, è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di prima istanza solo se lo stesso giudice delegato ha reso un'autorizzazione ad hoc, ulteriore rispetto alla prima. D'altra parte, anche in tale ambito il giudice delegato è chiamato ad esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo, che nelle ipotesi in discorso richiedono - come ha chiarito il Legislatore - un apprezzamento (anzitutto, relativo alla sussistenza dei presupposti per coltivare l'iniziativa giudiziaria) da svolgersi alla luce dell'esito di ogni grado del giudizio rispetto al quale la curatela può essere interessata.

In senso contrario non può rilevare il principio di diritto posto dalla giurisprudenza civile di questa Corte ed invocato dal ricorrente, secondo cui «l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce» (cfr. Sez. 6 civ., ord. n. 24651/2020, cit.). L'esegesi in parola è stata resa non in relazione alla legittimazione del curatore nei diversi gradi di giudizio - tema rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso sopra esposto, che corrobora e sostiene quanto qui ritenuto - bensì con riferimento alla «latitudine dell'azione effettivamente esercitata», ossia al thema del giudizio devoluto dal curatore che sia stato autorizzato e alla sua ampiezza rispetto all'oggetto dell'autorizzazione (così, tra le altre, Sez. 1 civ., n. 10652 del 13 maggio 2011, Fall. Cossu contro Ici Ind. Costr. Imballi di Dierico, Rv. 618191-01; cfr. pure, oltre all'ord. n. 24651/2020, cit., che atteneva alla legittimazione del curatore in relazione alla causa petendi e il petitum per cui era stata esercitata l'azione, Sez. 1 civ., n. 614 del 15 gennaio 2016, Fallimento Metron s.r.l. contro Adonis s.r.l. ed altri, Rv. 638265-01, relativa ai limiti dell'autorizzazione del giudice delegato al curatore a costituirsi nel giudizio di cui era già parte il fallito; Sez. 1 civ., n. 351 dell'11 gennaio 2005, Banca Credito Coop. Sesto San Giovanni ed altro contro Fall. Ferraresi Munari Di Ferraresi, Rv. 579310-01).

In conclusione, poiché nella specie il curatore fallimentare non è stato autorizzato ad interporre l'appello cautelare - tanto che lo stesso ricorrente, come esposto, ha ritenuto di trarre la legittimazione al gravame dal provvedimento con il quale il Giudice delegato lo aveva autorizzato ad avanzare al G.i.p. istanza di revoca del sequestro -, esso era in effetti inammissibile.

E, sulla scorta di quanto precede, deve essere dichiarato inammissibile pure il ricorso per cassazione, senza che occorra immorare in ordine al conferimento della procura speciale al difensore per l'interposizione di esso.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Depositata il 15 luglio 2021.

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